Ferie arretrate, aziende all'appello
 

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    Ferie arretrate, aziende all'appello

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    05:29 AM

    Conto alla rovescia sulla fruizione degli arretrati di ferie in azienda. Entro fine mese, infatti, i datori di lavoro devono permettere a dipendenti di fruire il residuo ferie di quattro settimane maturate per l'anno 2009. Non farlo, li espone al rischio di una sanzione amministrativa variabile da 130 a 780 euro per lavoratore.
     
    Durante il corrente anno, inoltre, agli stessi lavoratori deve essere concessa la fruizione di almeno due settimane del monte ferie da maturare per il 2011: in mancanza, stessa sanzione.
     
    Tre periodi di riposo
     
    Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori garantito dalla costituzione. Per ogni anno di attività il lavoratore ha diritto a un periodo di sosta da lavoro, retribuito, la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, e comunque in una misura non inferiore a quattro settimane. Tre i periodi di ferie.
     
    Un primo periodo è lungo almeno due settimane e va fruito nel corso dell'anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, su richiesta del lavoratore interessato. Richiesta che deve comunque rispettare i principi del codice civile e che, dunque, in mancanza di norme contrattuali di riferimento (Ccnl), va formulata tempestivamente in maniera che il datore di lavoro possa operare il corretto contemperamento tra esigenze dell'impresa e interessi del prestatore di lavoro. Allo scadere dell'anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie per almeno due settimane, il datore di lavoro diventa passibile di sanzione. Per il lavoratore resta che, se non è stato ammesso a fruire delle due settimane nemmeno in un diverso tempo, conserva le due settimane (o il minor periodo non fruito) «in credito» che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro. Attenzione; perché venga sanzionato il datore di lavoro è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche di una sola parte delle due settimane cui ha diritto e pure nel caso in cui il godimento sia successivo, poiché il periodo di ferie, tassativamente e complessivamente, deve essere fruito nel corso dell'anno di maturazione (e non oltre). Ai fini pratici, fermo restando le regole previste dal ccnl, in base ai due predetti principi, per esempio, i lavoratori hanno diritto a godere di almeno due settimane di ferie di quelle maturate per il corrente 2011 entro il prossimo 31 dicembre. In mancanza, il datore di lavoro incorre in sanzione.
     
    UN DIRITTO IRRINUNCIABILE
    Il minimo legale
    Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di ferie retribuite la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione in misura non inferiore a quattro settimane (minimo «legale»)
    La fruizionedelle ferie
    Il periodo di ferie si distingue in tre specie:
    periodo di due settimane, da godere durante l’anno di maturazione;
    periodo di due settimane, da godere entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione;
    periodo eccedente le quattro settimane minime legali, disciplinate dai ccnl o dal contratto di assunzione.
    Divietodi monetizzazione
    Sul «minimo legale» di ferie (quattro settimane) c’è divieto di monetizzazione, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il divieto significa l’impossibilità di sostituire il godimento delle ferie con il pagamento di un’indennità sostitutiva
    «Vecchie» ferie
    La disciplina delle ferie è stata completamente riscritta con la riforma del dlgs n. 66/2003, in vigore dal 29 aprile 2003. Agli assunti in data antecedente (al 29 aprile 2003) si continuano ad applicare le vecchie regole della contrattazione collettiva sull’eventuale periodo di ferie maturato entro il 28 aprile 2003 che dovesse ancora residuare (per esempio, possono essere monetizzate)
     
    Anche il secondo periodo di ferie è lungo due settimane. Può essere fruito anche in modo frazionato purché entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvi più ampi periodi eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva.
     
    Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ne ha goduto, il datore diventa passibile di sanzione; per il lavoratore, invece, le due settimane (o il minor periodo non fruito) restano «a credito» e gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro. Ai fini pratici, fermo restando quanto previsto dal ccnl, in base ai predetti principi ne deriva che i lavoratori hanno diritto a godere di almeno due settimane di ferie di quelle maturate nell'anno 2009 entro il prossimo 30 giugno: in mancanza, il datore di lavoro incorre in sanzione.
    Infine, un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo di quattro settimane previsto per legge (e rappresentato dai primi due periodi anzidetti). Questo può essere fruito anche in modo frazionato, entro il termine fissato dalla contrattazione collettiva o privata.
     
    A questo periodo non si applicano le regole normative; pertanto, è la contrattazione a fissare durata e termini di fruizione. E può essere pure monetizzato in caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro.
     
    La scadenza del 30 giugno
     
    Vediamo, dunque, le incombenze a carico dei datori di lavoro in vista della prossima scadenza del 30 giugno. In primo luogo, occorre dare un'occhiata al contratto collettivo applicato in azienda, alla voce ferie, dove sono stabilite durata e disciplina per la fruizione. In ogni caso, i datori di lavoro:
    durante quest'anno (2011) devono permettere ai propri dipendenti di fruire di due settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva se così sono state organizzate (per esempio nel caso di ferie collettive) o se è così stato esplicitamente richiesto dal/i lavoratore/i; entro il 30 giugno 2011 (o eventuale termine più lungo previsto dal ccnl) devono consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo (quattro settimane) maturate nell'anno 2008.
    Disattendere queste incombenze può decretare l'applicazione di una sanzione amministrativa la cui misura è pari da 130 a 780 euro per lavoratore.
     
    Contributi anticipati sulle ferie non godute
     
    Sul periodo di ferie maturato per l'anno 2009, e non ancora fruito dai lavoratori alla fine del mese di giugno, va comunque versata la contribuzione all'Inps. A tal fine i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione del mese di luglio un virtuale compenso ferie non godute (virtuale perché non effettivamente liquidato ai lavoratori); quindi devono procedere alla determinazione e al versamento dei contributi previdenziali entro il 16 agosto (salvo proroga per il periodo estivo).

    Autore: Daniele Cirioli
    Fonte:
    ItaliaOggi Sette - 6 Giugno 2011
     
     
 

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