
La riforma del diritto societario ha introdotto alcune semplificazioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata; in particolare, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono, per lo Stato patrimoniale, accorpare alcune voci dell’attivo e del passivo patrimoniale e, per il conto economico, effettuare il raggruppamento di più voci, nonché l’omissione di alcune informazioni da evidenziare in nota integrativa.
Nelle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata), se per due esercizi sociali consecutivi si verifica il superamento di determinati ammontari in termini di:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale;
- entità dei ricavi;
- numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati;
si rendono operativi gli obblighi di:
- redazione del bilancio d’esercizio in forma estesa;
- approntamento e stesura, se ne ricorrono le condizioni, del bilancio consolidato;
nomina, per le società a responsabilità con capitale sociale inferiore a euro 120.000,00, del collegio sindacale o del sindaco unico.
I valori di riferimento dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, contenuti negli artt. 2435-bis e 2477, del codice civile, nonche´ nell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, sono stati modificati ad opera del D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, entrato in vigore il 21 novembre 2008 e si rendono applicabili ai bilanci di esercizio inerenti agli esercizi aventi inizio successivamente da tale data.
L’attuale art. 2435-bis, primo comma, del codice civile stabilisce che possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non hanno emesso titoli quotati nei mercati non regolamentati, a condizione che nell’esercizio della costituzione o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000,00;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000,00;
- lavoratori dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
In ogni caso, è opportuno porre in evidenza che il bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà che si sostanzia in una semplificazione negli schemi e nel dettaglio informativo da fornire sia nel bilancio medesimo, sia nella nota integrativa.
Inoltre, è bene tenere in considerazione che l’art. 2435-bis, comma 6, del codice civile prevede l’esonero dalla redazione della ‘‘relazione sulla gestione’’ per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata se nella nota integrativa risultano specificate le informazioni richieste dall’art. 2428, comma 2, nn. 3) e 4), del codice civile e cioè:
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, comma 2, n. 3, del codice civile);
- il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art. 2428, comma 2, n. 4, del codice civile).
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Autore: di Giancarlo Modolo (Consulente aziendale e revisore dei conti)
da Pratica fiscale e professionale n. 14/2012