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La realizzazione di siti web: aspetti fiscaliSystem Account 03:32 AM 
La forte crescita dell'e-commerce e dei siti internet dedicati alla pubblicità via web sta portando alla sostituzione del web alle tradizionali forme commerciali e pubblicitarie. Questo cambiamento sta determinando uno sviluppo esponenziale dei siti web, soprattutto per particolari categorie di beni e servizi di largo consumo, con risvolti sull'economia aziendale. Oggetto di questo articolo è l'analisi dei riflessi fiscali dei costi sostenuti dalle aziende per la realizzazione dei siti web con particolare riguardo alla normativa Iva in materia di servizi.
Realizzazione siti web
Il sito web è composto da un’assieme di «pagine» (contenenti grafici, testi o anche programmi destinati alla visualizzazione di oggetti in maniera interattiva), visualizzabili a un determinato indirizzo Internet e che permettono diversi gradi di interazione: dalla mera visualizzazione di informazioni, all’acquisto di beni e di servizi, allo svolgimento di vere e proprie aste on-line tra compratori di tutto il mondo. Per realizzare un sito web, l’azienda deve sostenere costi il cui importo sarà proporzionato a diversi fattori, quali:
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tipo di servizio offerto all’utente-navigatore, destinatario del servizio; |
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complessità della realizzazione tecnica; |
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modalità di gestione e aggiornamento del sito; |
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costi di pubblicizzazione. |
Sotto il profilo dell’entità dei costi, si possono distinguere tre macro-categorie di sito web, che rilevano anche agli effetti fiscali:
1. |
il sito di contenutomeramente informativo, che si limita a indicare il recapito e, inmaniera generica, i servizi forniti da una data impresa. In molti casi tali informazioni sono contenute «in portali» che si occupano di indirizzare le ricerche dell’utente in determinate materie; |
2. |
il sito, periodicamente aggiornato, che permette la consultazione delle offerte commerciali e dei prodotti aziendali, salvo rinviare per l’acquisto al recapito dell’impresa; |
3. |
il sito che permette sia la visualizzazione dei prodotti aziendali che l’acquisto on-line dei beni e servizi offerti dall’azienda stessa. In questa ipotesi, la realizzazione tecnica è particolarmente complessa, poiché comporta la gestione di dati sensibili e il trattamento criptato di informazioni, quali gli estremi delle carte di credito per il pagamento. Quasi sempre la gestione e l’aggiornamento sono effettuati in outsourcing, per evitare all’azienda i costi del personale e dell’aggiornamento software/hardware. |
Poiché i costi di realizzazione dei siti possono andare da alcune centinaia di euro, per i siti dicontenuto meramente informativo, a cifre molto più rilevanti relativi ai siti più complessidiviene quindi assai fondamentale sapere il corretto trattamento ai fini delle imposte direttee la corretta disciplina ai fini Iva anche a seguito della modifica sulla tassazione sulleprestazioni di servizi.
Costi sostenuti per la realizzazione ed il mantenimento
I costi sostenuti per la realizzazione del sito web, sotto il profilo fiscale, possono essere distinti in:
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spese di pubblicità . Il sito - di cui alla prima o alla seconda categoria (precedentemente riportate) - si limita a illustrare i prodotti/servizi aziendali, con l’eventuale ausilio delle tecnologie multimediali (didascalie, immagini, animazioni, musiche...), creando un catalogo on-line sempre aggiornato. Le spese sono deducibili nell’esercizio «in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi»; |
• |
spese di rappresentanza, se il sito è realizzato al solo scopo di fornire all’utente un’immagine florida della realtà aziendale. Le spese sono deducibili interamente, se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità , e in rapporto al volume dei ricavi ordinari dell’azienda e della sua attività internazionale; |
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spese relative a più esercizi, classificando le spese relative alla realizzazione del sito web come oneri pluriennali - classificati tra le immobilizzazioni immateriali alla voce «spese di pubblicità » - essendo finalizzate all’espansione dell’attività aziendale (es. lancio di un nuovo prodotto, ...) e non esaurendo la loro utilità nell’esercizio di sostenimento; |
• |
costi di esercizio, sono i costi ricorrenti, sostenuti per l’aggiornamento periodico del sito, e direttamente collegati ai ricavi realizzati dalla vendita via internet. |
Tipologia di costo
Tipologia di costo |
Categoria contabile |
Trattamento fiscale |
Realizzazione e gestione del sito volto a descrivere e/o pubblicizzare l’azienda |
Spese di pubblicita |
Deducibilità nell’esercizio di sostenimento o nell’esercizio e nei quattro successivi |
Realizzazione e gestione del sito volto a incrementare il marchio e il prestigio dell’azienda |
Spese di rappresentanza |
Deducibilità nell’esercizio di competenza se inerenti e congrui |
Realizzazione e gestione del sito dedicato alla vendita online |
Spese capitalizzabili tra i costi di impianto/ampliamento o spese di pubblicita |
Deducibilità nel periodo di competenza con ammortamento in 3/5 anni |
Costi di mantenimento/aggiornamento del sito |
Spese di pubblicita |
Interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento |
Cosa mettere nel sito
Premesso che il dominio è il nome mentre il sito è l’insieme dei contenuti e servizi offerti, si deve tenere conto che:
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nella scelta del dominio si devono riportare i marchi, i segni distintivi dell’azienda, ed è preferibile utilizzare anche i colori che contraddistinguono l’azienda stessa; |
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deve essere riportata nella home page la partita Iva dell’azienda; |
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se vengono trattati dati personali è sempre meglio indicare la privacy policy, nonché il nome del responsabile del trattamento dei dati sensibili; |
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se il sito promuove l’e-commerce è fondamentale che l’offerta dei beni/servizi sia chiara, precisa e dettagliata; |
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se vengono riportate banche dati è necessario indicare la licenza d’uso dei dati soggetti a diritto d’autore. |
Normativa Iva
La modifica introdotta nella normativa italiana, in adeguamento alla direttiva comunitaria, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ha fissato due regole principali:
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per i servizi prestati tra due operatori economici (titolari di partita Iva) - B2B - Business to Business - la tassazione avviene nel paese del committente passivo Iva italiano con il reverse charge; |
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per i servizi prestati tra un operatore economico e un privato - B2C - Business to Consumer - la tassazione avviene nel paese del fornitore. |
Pertanto nel caso di fattura emessa da un operatore nazionale/comunitario titolare di partita Iva questa sarà :
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soggetta ad Iva se emessa nei confronti di un soggetto italiano titolare di partita Iva soggetta ad iva se emessa nei confronti di un privato, italiano o estero, non titolare di partita Iva; |
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esclusa da Iva se emessa nei confronti di un soggetto comunitario titolare di partita Iva comunitaria, riportando sulla fattura che trattasi di operazione non soggetta IVA ex art. 7-ter e specificando il numero identificativo iva del committente comunitario. |
Nel momento in cui viene fatturato il servizio, l’operatore nazionale (lo stesso obbligo valeper l’operatore comunitario) deve presentare il modello Intrastat servizi (con cadenzamensile o trimestrale a seconda che il volume delle vendite di almeno uno degli ultimi4 trimestri precedenti sia stato superiore o inferiore a 50.000 euro) utilizzando comecodice di servizio uno o più tra i codici sotto riportati.
Codice |
Descrizione |
631111 |
Servizi di elaborazione elettronica dell’informazione |
631112 |
Servizi di web hosting |
631113 |
Fornitura di servizi applicativi |
631119 |
Servizi di fornitura di altre infrastrutture di hosting e informatiche |
631130 |
Spazi pubblicitari in Internet |
631210 |
Contenuto di portali web |
L’azienda italiana che realizza siti web per terzi dovrà quindi emettere normale fattura seguendo le regole di assoggettamento ad Iva riportate sopra. Se il soggetto realizzatore è una persona fisica la sua prestazione rientra tra i diritti d’autore e il compenso percepito sarà soggetto a ritenuta a titolo d’acconto.
Come realizzare un sito web
L’azienda italiana che intende realizzare un proprio sito web potrà scegliere tra:
1. |
realizzare il sito web utilizzando le risorse interne all’azienda; |
2. |
affidare la realizzazione a soggetti esterni. |
Risorse interne all’azienda
Nella prima ipotesi, poiché la realizzazione del sito sarà fatta utilizzando strumenti, mezzi e persone interne all’azienda, la società dovrà rilevare tutti i costi attraverso dei fogli di lavoro che possano quantificare le ore impiegate dal personale nonché i mezzi già in possesso dell’azienda impiegati, registrare le fatture ricevute per eventuali beni/servizi acquisiti dall’esterno ed infine stornare tali costi utilizzando la voce del conto economico – Capitalizzazione costi (con la scrittura Spese pubblicità a Ricavi per capitalizzazione dei costi).
Soggetti esterni
Nella seconda ipotesi la società , affidando a terzi la realizzazione del sito web, già in sede di rilevazione delle fatture ricevute utilizzerà come conto la voce dell’attivo immobilizzato oneri pluriennali (o spese di pubblicità ) provvedendo successivamente al loro ammortamento. Se la realizzazione è affidata a soggetti esterni nazionali, la fattura ricevuta, già soggetta ad iva, sarà registrata come una normale fattura d’acquisto; se invece la realizzazione del sito web è affidata a soggetti non nazionali, la fattura emessa dal prestatore senza addebito di Iva dovrà essere registrata nel registro Iva acquisti applicando il reverse charge (quindi registrando la fattura e assoggettandola ad iva acquisti e vendite). In tale ipotesi la scrittura sarà:
B. I. 4. |
Spese di pubblicita |
2.000,00 |
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Iva c/acquisti |
400,00 |
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Fornitore UE |
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2.000,00 |
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Iva c/vendite |
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400,00 |
Rilevazione fattore fornitore UE
Sito web e diritto dell’ingegno
Anche la realizzazione di un sito web rientra tra le opere dell’ingegno di carattere creativo e pertanto risulta protetto dalla legislazione sul diritto d’autore che prevede la condanna per chiunque copi, modifichi, venda, conferisce o trasferisce a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto di proprietà industriale e intellettuale, ne è consentito che terzi ne facciano uso. Naturalmente tale protezione opera solamente in presenza delle caratteristiche di «creatività , originalità e novità », e quindi non sussiste in presenza di un sito senza alcuna caratteristica innovativa. Poiché la realizzazione del sito web, se contenente elementi innovativi, rientra tra le opere dell’ingegno, qualora tale realizzazione sia stata affidata a soggetti esterni, se il «creatore del sito» è un fornitore nazionale IVA, la sua fattura sarà normalmente assoggettata ad IVA ma in sede di pagamento il cliente dovrà operare la ritenuta d’acconto prevista per le prestazioni di opere dell’ingegno (pari al 20% calcolata sul 75% dell’imponibile).
Autore: Lidia Vinciguerra Fonte: PMI - Ipsoa Editore, Dicembre 2010
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