IRAP: il nuovo modello di comunicazione

IRAP: tutte le novità sul nuovo modello per la comunicazione per la determinazione del valore della produzione netta, con relative istruzioni per la compilazione.

E' stato approvato il modello per la "Comunicazione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997", con le relative istruzioni per la compilazione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 maggio 2008 da imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria. I soggetti interessati possono optare per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

*

Con la presentazione del modello per la "Comunicazione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997", gli imprenditori individuali e le società di persone, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali.

Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali
Le società di persone e le imprese individuali, secondo quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, determinano il valore della produzione netta, ai sensi del comma 1 del nuovo art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997. Ai sensi del comma 51 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2008, la nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Tali soggetti, indipendentemente dal regime contabile adottato, ordinario o semplificato, a seguito della modifica, introdotta dalla legge Finanziaria 2008, determinano, ordinariamente, il valore della produzione netta come differenza fra:

l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f), e g) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), delle variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Artt. 92 e 93 T.U.I.R.);

l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni materiali e immateriali.

Non sono deducibili:

le spese per il personale dipendente e assimilato,

i costi,

i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lett. b), numeri da 2 a 5, dell'art. 11 del presente decreto,

la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto,

le perdite su crediti,

l'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Concorrono alla formazione del valore della produzione i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo il criterio previsto per le società di capitali
La nuova disciplina IRAP prevede la facoltà per le società di persone e le imprese individuali, in contabilità ordinaria di optare per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali secondo le regole dettate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997. Per le società di capitali e gli enti commerciali il valore della produzione netta deriva direttamente dalle risultanze di bilancio essendo diventate irrilevanti ai fini IRAP le variazioni fiscali operate in sede di imposte sui redditi.

In particolare, il valore della produzione netta è determinato come "differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lett. A e B dell'art. 2425 Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio".

Non sono deducibili:

le spese per il personale,

le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide,

gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti.

Per le imprese individuali e le società di persone che adottano la contabilità ordinaria si presentano, dunque, due diverse possibilità di determinazione della base imponibile IRAP.
La scelta va ben valutata, anche alla luce del fatto che nell'ipotesi di determinazione ordinaria della base imponibile i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, mentre secondo le regole previste per le società di capitali il valore della produzione netta deriva direttamente dalle risultanze del bilancio.

La determinazione della base imponibile secondo il criterio delle società di capitali, ad esempio, potrebbe favorire quelle imprese che esercitano attività di gestione immobiliare. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata. Nel caso in cui il contribuente non eserciti l'opzione, non è chiaro se la determinazione della base imponibile debba avvenire per almeno un triennio secondo le regole previste dall'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 per la revoca.

Soggetti interessati alla presentazione del modello
Il modello di "comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997" può essere presentata dai seguenti soggetti, purchè abbiano adottato il regime della contabilità ordinaria:

le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55 del T.U.I.R.;

le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del T.U.I.R.

Modello
Il modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, dove può essere prelevato gratuitamente.

Il modello è composto da 8 sezioni:

1.

comunicazione: in questa sezione va barrata la casella "opzione" o la casella "revoca" a seconda della volontà di aderire all'opzione al fine di determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali oppure revocare tale opzione, in modo da determinare il valore della produzione netta secondo le regole stabilite per gli imprenditori individuali e le società di persone. Si ricorda che la decisione presa, in un caso o nell'altro, è irrevocabile per almeno tre anni;

2.

dati del contribuente: va inserito il cognome e il nome in caso di imprenditore individuale, la ragione sociale in caso di società di persone, il codice fiscale e la partita IVA del contribuente che intende effettuare la comunicazione;

3.

imprenditore individuale: per l'imprenditore individuale i dati vengono completati con informazioni di carattere anagrafico;

4.

società di persone: per le società di persone viene invece richiesto, in aggiunta, l'indirizzo della sede legale o del domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;

5.

soggetti non residenti: per i soggetti non residenti in Italia che realizzano un valore della produzione derivante dall'esercizio di attività commerciali, svolte nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio devono compilare anche tale sezione;

6.

rappresentante firmatario della comunicazione: in questa sezione vanno indicati i dati relativi al rappresentante legale della società, in mancanza, di chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione;

7.

firma della dichiarazione: la dichiarazione va firmata dal contribuente che comunica la revoca o l'opzione, in caso di società va firmata dal rappresentante firmatario della comunicazione;

8.

impegno alla presentazione telematica: in questa sezione vanno indicati: il codice fiscale dell'intermediario, l'impegno a presentare la comunicazione telematica (a tal fine sono presenti due caselle, una casella va barrata se la comunicazione è predisposta dal contribuente, l'altra va barrata se la comunicazione è predisposta dal soggetto che la trasmette), la data e la firma.

Termine di presentazione
La comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita l'opzione o la revoca.
Solo per il periodo d'imposta 2008 la comunicazione va inviata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del modello. Visto che il modello è stato pubblicato il 31 marzo 2008, il termine ultimo per l'invio della comunicazione per il 2008 scade il 30 maggio 2008.

Modalità di presentazione
La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il software "COMIRAP", reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:

direttamente dal contribuente abilitato dall'Agenzia delle Entrate;

tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF…).

L'intermediario è tenuto a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione è stata compilata dal richiedente o predisposta dall'intermediario.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione. La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Il contribuente dovrà aver cura di conservare tutta la documentazione, previa sottoscrizione della comunicazione a conferma dei dati ivi indicati.

Maggio 2008

a cura di Ipsoa Editore, Redazione Internet. Tratto da "Modello di comunicazione per l'opzione Irap" di Mascia Dalmaggioni e Valerio Artina

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore

TAG:

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Oppure iscriviti al canale RSS: il nuovo modo di ricevere in diretta le informazioni via Internet.

Per ogni commento, suggerimento, osservazione o critica: contattaci. Ci aiuterai a offrire un servizio migliore.


In Partnership con IPSOA

Le notizie

Ferie non godute

Post-impression marketing

Impresa e diritto

E-mail marketing

Roaming, bollette ridotte


Gli strumenti

License Advisor

Gestire progetti con Excel

Sicurezza in Windows Vista

Access: controllo di gestione

Cose da fare
5 passi per fare Impresa



Condividi