L'esenzione ICI sulla prima casa

È in vigore dal 29 maggio 2008 la norma che stabilisce l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito le prime istruzioni per fruire correttamente di tale agevolazione già a partire dal versamento in acconto per l'anno 2008.

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Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata introdotta una norma di esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con la Risoluzione 5 giugno 2008, n. 12/DF ha fornito le prime istruzioni per fruire correttamente di tale agevolazione.

Le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione
Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario che coesistano le seguenti condizioni:

la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;

l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), ed A/9 (castelli e palazzi eminenti);

la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

Il regime di favore è stato esteso anche a fattispecie che prescindono dalla sussistenza di alcune delle condizioni innanzi elencate, come verrà di seguito evidenziato.

La definizione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.
E' stata introdotta, pertanto, una presunzione relativa che legittima l'equiparazione tra dimora abituale e residenza anagrafica, salvo prova contraria fornita dallo stesso contribuente, il quale deve dimostrare di aver fissato la propria abitazione principale in un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
Si precisa tuttavia che l'esenzione deve essere riconosciuta nei limiti in cui l'unità immobiliare è effettivamente destinata ad abitazione principale, ciò comporta che se l'immobile è:

adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;

di proprietà di più soggetti, ma solamente alcuni di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in un altro immobile, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare, proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

Le pertinenze dell'abitazione principale
La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell'abitazione principale, vale a dire gli immobili che sono destinati, dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od ornamento.

Il silenzio della legge quindi legittima di per sé l'estensione dell'esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.

E' opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, vista la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse.

Gli immobili assimilati alle abitazioni principali
L'esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che ciascun Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto (29 maggio 2008), ha assimilato alle abitazioni principali.

Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.

La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.

Sono invece esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all'abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per contro, i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti, poichè ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un'illegittima limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

Le altre fattispecie di esenzione
L'esenzione dall'ICI è espressamente riconosciuta anche nei casi previsti:

dall'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;

dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP.

L'esenzione della ex casa coniugale
Viene esteso al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale il medesimo beneficio previsto per l'abitazione principale.
Si deve innanzitutto precisare che l'esenzione dall'ICI opera solo qualora il coniuge non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione ICI per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile.

Inoltre, che il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dall'ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

In sostanza, al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale deve essere accordata l'esenzione sia per quest'ultima e sia per l'unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale. L'esenzione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito. In tal caso, il familiare che gli ha concesso l'immobile in uso gratuito, invece, può a sua volta godere per detto immobile dell'esenzione dall'ICI ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.

L'esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli IACP
E' prevista espressamente l'esenzione:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP.

La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

I casi di esclusione dall'esenzione
L'esenzione dall'ICI non opera per alcune specifiche fattispecie.

Abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9
La non applicazione dell'agevolazione deve essere riferita unicamente all'esenzione dall'ICI, in quanto la stessa norma precisa che a dette unità immobiliari continua ad essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra è sufficiente la semplice appartenenza dell'immobile ad una delle suddette categorie catastali, a nulla rilevando la sussistenza o meno delle caratteristiche delle abitazioni di lusso individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.

I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
Non sono ricomprese nella formulazione della legge le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, per cui si deve ritenere che detti immobili siano esclusi dal beneficio in questione. E' necessario, però, precisare che alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua ad essere riconosciuta la detrazione per abitazione principale, a condizione che non risultino locate. Tuttavia, tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'ICI nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale.

I rimborsi ai contribuenti
I contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell'ICI relativa ad immobili per i quali è stata disposta l'esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell'importo versato che deve essere disposto d'ufficio dai Comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente. Il contribuente può, quindi, presentare l'istanza di rimborso al Comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non abbia disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza. Stesso discorso vale anche per i contribuenti che, attraverso la compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno utilizzato il credito IRPEF in compensazione dell'ICI dovuta per l'abitazione principale.

L'impatto dell'esenzione sull'imposta di scopo
L'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale produce effetti anche in merito all'applicazione dell'imposta di scopo – ISCOP – per i Comuni che l'hanno istituita per la parziale copertura delle spese e per la realizzazione di particolari tipologie di opere pubbliche. E' prevista l'esenzione dall'imposta di scopo per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale.

Abrogazione di norme
Vengono abrogate le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina esonerativa delle abitazioni principali, vale a dire:

le disposizioni introdotte dalla legge Finanziaria 2008, relative all'ulteriore detrazione per l'abitazione principale, che è completamente assorbita dalla nuova disciplina esonerativi;

le disposizioni che prevedeva la possibilità da parte dei Comuni di deliberare aliquote agevolate non inferiori al 4 per mille nei confronti di soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, che adibivano l'abitazione ad abitazione principale.

In merito, invece, alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto, non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione poiché non si configura un'ipotesi di assimilazione, a meno che questa non sia stata espressamente prevista dal regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio 2008.

Luglio 2008

autore: Carlo Pino

Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore

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