È in vigore dal 29 maggio 2008 la norma che stabilisce l'azzeramento dell'ICI sulla prima casa. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fornito le prime istruzioni per fruire correttamente di tale agevolazione già a partire dal versamento in acconto per l'anno 2008.
Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata introdotta una norma di esenzione ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta. Il Ministero dell'Economia e delle finanze, con la Risoluzione 5 giugno 2008, n. 12/DF ha fornito le prime istruzioni per fruire correttamente di tale agevolazione.
Il regime di favore è stato esteso anche a fattispecie che prescindono dalla sussistenza di alcune delle condizioni innanzi elencate, come verrà di seguito evidenziato. La definizione di abitazione principale
Nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria abitazione principale nel corso dell'anno in un altro immobile, l'esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare, proporzionalmente al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione. Le pertinenze dell'abitazione principale Il silenzio della legge quindi legittima di per sé l'estensione dell'esenzione in esame alle eventuali pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto. E' opportuno chiarire che le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale, vista la possibilità per i comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni generali del codice civile non si pone affatto in contraddizione con le stesse. Gli immobili assimilati alle abitazioni principali Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali. Sono invece esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all'abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che, gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. Per contro, i comuni con regolamenti successivi alla data del 29 maggio 2008, non possono restringere le fattispecie di assimilazione già riconosciute nei precedenti regolamenti, poichè ciò contrasterebbe con la lettera della norma e comporterebbe un'illegittima limitazione di un diritto ormai acquisito dai soggetti passivi delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale. Le altre fattispecie di esenzione
L'esenzione della ex casa coniugale Pertanto, se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione ICI per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile. Inoltre, che il coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale può godere dell'esenzione dall'ICI per detta unità immobiliare anche nel caso in cui adibisca ad abitazione principale un immobile di cui è proprietario o sul quale esercita un altro diritto reale situato in un comune diverso da quello in cui è ubicata l'ex casa coniugale. In sostanza, al coniuge non assegnatario dell'ex casa coniugale deve essere accordata l'esenzione sia per quest'ultima e sia per l'unità immobiliare dove ha la sua residenza anagrafica, situata in un comune diverso da quello in cui è ubicata la ex casa coniugale. L'esenzione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto non assegnatario della casa coniugale abbia la propria abitazione principale presso un immobile, ubicato nello stesso comune ove è situata l'ex casa coniugale, di proprietà esclusiva di un familiare che glielo ha concesso in uso gratuito. In tal caso, il familiare che gli ha concesso l'immobile in uso gratuito, invece, può a sua volta godere per detto immobile dell'esenzione dall'ICI ma soltanto nel caso in cui il comune, con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ha disposto l'assimilazione all'abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. L'esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli IACP
La disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. I casi di esclusione dall'esenzione Abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato I rimborsi ai contribuenti L'impatto dell'esenzione sull'imposta di scopo Abrogazione di norme
In merito, invece, alle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, si deve precisare che la norma in esame consentiva ai comuni soltanto di estendere l'aliquota ridotta a favore dei soggetti ivi indicati, ma non di assimilare dette unità immobiliari all'abitazione principale. Pertanto, non è possibile riconoscere a questa specifica fattispecie l'esenzione poiché non si configura un'ipotesi di assimilazione, a meno che questa non sia stata espressamente prevista dal regolamento comunale, vigente alla data del 29 maggio 2008. Luglio 2008 autore: Carlo Pino Fonte: Pratica Fiscale e Professionale - Ipsoa Editore TAG:
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