Scheda carburante: tutte le istruzioni per l'utilizzo

L'oggetto, i dati necessari e la modalità di compilazione della scheda carburante. Vediamoli con degli esempi pratici

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Per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e GPL) effettuati da soggetti IVA nazionali nell'esercizio di impresa, arte o professione, la normativa vigente, in deroga al principio generale in base al quale è necessario emettere fattura in relazione ad ogni operazione rilevante ai fini IVA, prevede il divieto di emettere tale documento (art. 1, D.P.R. n. 444/1997).
Questi soggetti, pertanto, per avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta versata, qualora esercitabile, o comunque documentare la spesa effettuata ai fini delle imposte sui redditi, devono utilizzare un apposito documento, la cd. "scheda carburante", da istituirsi in maniera conforme al modello previsto dalla normativa in vigore (D.P.R. n. 444/1997).

Ipotesi di fatturazione a richiesta
Nelle seguenti ipotesi persiste, tuttavia, la disciplina della fatturazione a richiesta del cliente, da eseguirsi non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (le cessioni di carburante e lubrificanti per autotrazione non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale):

acquisti da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di un rappresentante fiscale;

acquisti effettuati da autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'Albo (L. n. 298/1974);

acquisti non realizzati presso gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi impianti ma non destinati all'autotrazione o quando tale destinazione non può essere appurata all'atto dell'acquisto;

impossibilità di certificazione degli acquisti a causa della mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad esempio: rifornimenti durante l'orario notturno). In questo caso ai fini della fatturazione dovranno essere consegnati ai gestori i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche;

acquisti realizzati dallo Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, ospedalieri, di assistenza e beneficenza;

acquisti di oli da gas effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi domiciliati e residenti nella UE, nonché acquisti di gasolio da parte di autotrasportatori in conto proprio muniti di licenza (art. 32, L. n. 298/1974) e di autotrasportatori (in conto proprio e in conto terzi) domiciliati e residenti nella UE. In entrambe le ipotesi, è ammessa la fatturazione differita previa emissione, anche con sistemi automatizzati, di una bolla di consegna (o di un documento equivalente) contenente la data e il numero progressivo, i dati identificativi del gestore dell'impianto di distribuzione e dell'acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato e il corrispettivo erogato;

contratti di "netting" (C.M. n. 205/1998).

Oggetto e periodicità della scheda
La periodicità della scheda carburante deve essere mensile o trimestrale e ciò a prescindere dalla tipologia di liquidazione IVA (mensile o trimestrale) utilizzata.
Pertanto, ad esempio, si potrà utilizzare una scheda carburante trimestrale anche se la liquidazione viene effettuata mensilmente e viceversa.
Inoltre, ogni scheda carburante deve essere riferita ad un singolo veicolo utilizzato, il quale deve essere intestato ad un soggetto passivo IVA o comunque da questi posseduto a titolo di noleggio, leasing, comodato, etc. (il titolo deve essere regolarmente documentato).
Qualora vengano rispettate determinate condizioni, infine, l'acquisto del carburante per autotrazione può essere effettuato anche utilizzando una scheda magnetica (memory card), nella quale sono memorizzati la targa del veicolo e i dati identificativi dell'impresa (R.M. n. 17/1996).

Compilazione
La scheda carburante, la quale non è soggetta né all'obbligo di preventiva numerazione né all'imposta di bollo, deve, oltre all'indicazione del mese e dell'anno a cui essa si riferisce, contenere innanzitutto i dati relativi al soggetto che effettua l'acquisto, quali:

ditta (nel caso di imprese individuali), denominazione o ragione sociale (per le imprese collettive) o, infine, il nome e il cognome (per gli esercenti arti e professioni);

domicilio fiscale;

partita IVA (non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale);

ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero. Nel caso di nomina di un rappresentante fiscale, dovranno essere indicati sia i dati del soggetto residente all'estero sia quelli del rappresentante fiscale stesso.

Inoltre, se l'acquisto di carburante viene effettuato da dipendenti dell'impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, dovranno essere indicati nella scheda sia i dati del dipendente intestatario del veicolo sia quelli dell'impresa soggetto IVA.
Ad ogni modo, lo stesso soggetto acquirente deve poi annotare sulla scheda anche i dati del veicolo.
In particolare, devono essere indicati:

la marca dell'autoveicolo;

il modello;

la targa o il numero del telaio.

Con riferimento ai dati relativi al soggetto acquirente e al veicolo, tali informazioni possono essere riportate sulla scheda anche a mezzo di apposito timbro.
La scheda carburante deve, infatti, essere conforme alla legge solo nella sostanza, potendo, conseguentemente, assumere forme e dimensioni diverse nonché contenere, oltre alle informazioni previste, anche ulteriori dati che si ritenesse necessario inserire.

Con riferimento alle indicazioni relative al veicolo, occorre precisare, inoltre, che la Corte di Cassazione (Sent. n. 21769/2005), anche se la legge non lo prevede espressamente, ha affermato l'obbligatorietà del numero di targa, costituendo quest'ultimo il principale elemento di individuazione del veicolo.

Al termine del periodo di riferimento della scheda (mese o trimestre), le imprese (non i professionisti) devono, infine, annotare sulla stessa il numero di Km. che risultano dal dispositivo contachilometri del veicolo alla fine di tale periodo (non quelli percorsi nel periodo di riferimento).
Invece, nella sopradescritta ipotesi di dipendenti di soggetti IVA che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, dovranno essere annotati esclusivamente i chilometri percorsi riferibili all'attività d'impresa.
In caso di assenza di un dispositivo contachilometri (ad esempio, piccole imbarcazioni), dovrà farsi riferimento ad un analogo dispositivo, facente parte del veicolo, che consente una ricostruzione oggettiva dell'utilizzo dello stesso (ad esempio, individuazione dei Km. percorsi mediante conta-ore).

L'addetto alla distribuzione del carburante, dopo aver effettuato l'operazione di rifornimento, deve riportare sulla scheda le seguenti informazioni:

data del rifornimento;

corrispettivo pagato, comprensivo di IVA;

dati del gestore dell'impianto di distribuzione, anche utilizzando apposito timbro (non sussiste, invece, l'obbligo di indicare il codice fiscale);

ubicazione dell'impianto di distribuzione;

dopo aver verificato, in sostanza, che la targa indicata sulla scheda sia la stessa di quella del veicolo oggetto di rifornimento, apporre la propria firma (preferibilmente per esteso) per convalida sulla stessa.

La firma dell'addetto alla distribuzione, come evidenziato recentemente dalla Corte di Cassazione (Sent. N. 21941/2007), costituisce un elemento essenziale, in mancanza del quale non sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta versata.
È solo facoltativa, invece, l'indicazione del numero progressivo dell'annotazione e quella del tipo e della quantità del carburante erogato.
Si rileva, infine, che le operazioni di acquisto di carburanti e lubrificanti si considerano effettuate alla data delle singole annotazioni.

Registrazione
L'importo complessivo relativo alle annotazioni effettuate nel corso del periodo di riferimento (mese o trimestre) deve essere riportato, distintamente per ogni singola scheda, nel registro degli acquisti (art. 25, Decreto IVA).
La registrazione deve avvenire entro i termini ordinari previsti per le fatture di acquisto (è necessario, tuttavia, tener conto dei tempi più brevi previsti per documentare i costi relativi agli acquisti di carburanti ai fini delle imposte sui redditi).
Ad ogni modo, dalla registrazione della scheda dovranno risultare:

il numero attribuito a ciascuna scheda seguendo la progressione numerica del registro stesso;

il mese (o trimestre) e il veicolo a cui si riferisce la scheda;

l'importo imponibile complessivo delle operazioni, determinato utilizzando le percentuali di scorporo o, alternativamente, il metodo che la normativa in vigore prevede (art. 27, Decreto IVA), e la relativa imposta detraibile, calcolata applicando l'aliquota all'imponibile scorporato.

La disciplina prevista per le normali fatture ricevute si estende alla scheda carburante anche per quanto riguarda la non obbligatorietà della registrazione ai fini IVA dei documenti relativi ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta.

Operazioni non imponibili
Nel caso, poi, di operazioni non imponibili, in luogo dell'ammontare dell'imposta deve essere indicato il titolo di inapplicabilità delle stesse e la relativa norma.
Inoltre, è possibile annotare nel registro degli acquisti il nome del dipendente consegnatario dell'autoveicolo, anziché gli estremi del veicolo stesso, allorché la quasi totalità degli autoveicoli aziendali sia assegnata, con caratteri di continuità e stabilità, ai singoli dipendenti, i quali ne giustificano il possesso con l'autenticazione notarile di un'apposita autorizzazione a condurre il veicolo.

Conservazione
Per quanto riguarda, infine, la conservazione delle schede, si applicano le regole ordinarie previste dalla nostra normativa (art. 39, Decreto IVA).

Casi particolari
I concessionari di veicoli a motore nuovi di fabbrica, non ancora immatricolati, che in ordine a tali veicoli hanno necessità di fare rifornimento di carburante presso impianti stradali di distribuzione, possono istituire un'unica scheda mensile nella quale indicare, per ogni rifornimento, il numero di telaio del veicolo rifornito.
Su tale scheda non sussiste l'obbligo di indicare il chilometraggio iniziale e finale di ogni periodo di riferimento (mese o trimestre).
Possono usufruire di tale procedura semplificata anche le imprese commerciali di veicoli usati, adibiti all'esecuzione di prove tecniche o dimostrative per la clientela oppure consegnati all'acquirente con la dotazione iniziale di carburante, nonché le officine di riparazione in ordine a rifornimenti concernenti veicoli affidati rispettivamente per la vendita o per la riparazione.
È possibile, inoltre, utilizzare un'unica scheda per ogni stazione noleggiante anche per gli esercenti l'attività di autonoleggio, fermo restando, tuttavia, in questo caso l'obbligo per questi soggetti di indicare i chilometri percorsi.
In tale ipotesi, ad ogni rifornimento il noleggiatore dovrà riportare sulla scheda gli estremi di immatricolazione di ciascun veicolo.

Nel documento in .pdf diversi esempi di scheda carburante e di registrazione della stessa.

Agosto 2008

autore: Francesco D'Alfonso

Fonte: Guida alla Fatturazione - Ipsoa Editore

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