Crediti nei confronti delle p.a.: OK alla cessione solo se l'azienda è alla pari con le imposte

Con la circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato torna ad affrontare le problematiche relative alle modalità di attuazione dell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973.

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Tale norma nella sua attuale formulazione, prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Vediamo di analizzare la parte che interessa maggiormente le imprese che hanno rapporti di fornitura con le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al chiarimento fornito e cioè che l'impresa che vanta un credito nei confronti della pubblica amministrazione può cederlo a terzi solamente se la sua "puntualità" (in termini di pagamenti di tributi) nei confronti dell'amministrazione finanziaria è in perfetta regola.

La cessione del credito dell'impresa
La circolare precisa che in caso di cessione del credito, effettuato ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, la verifica prevista dall'art. 48-bis deve essere eseguita nei confronti del creditore originario (cedente) nel presupposto che l'Amministrazione rimanga estranea al rapporto tra cedente e cessionario finalizzato al trasferimento della titolarità del credito.

L'intervento della Ragioneria dello Stato è particolarmente finalizzato all'attuale stato di crisi di molte imprese fornitrici della Pubblica Amministrazione; come risaputo, infatti, le P.A. hanno debiti cronici nei confronti delle imprese fornitrici e queste, per evidente necessità di liquidità, si sono viste costrette a cedere i propri crediti a società specializzate del settore.

Nell'ambito dello scenario della disciplina codicistica, qualora la cessione del credito sia avvenuta senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto), indipendentemente da una eventuale conoscenza o semplice notificazione della cessione, la verifica prevista dall'articolo 48-bis deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del creditore originario (cedente).

In assenza del consenso del debitore, non necessario ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, la Pubblica Amministrazione può, infatti, opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario. Con la cessione del credito, infatti, subentrando il cessionario nel diritto di credito del cedente e sostituendosi ad esso nella medesima posizione, non può determinarsi una modifica peggiorativa della posizione originaria del debitore ceduto a causa della cessione del credito in cui, tra l'altro, non ha avuto direttamente parte.

Infatti, nel momento in cui la Pubblica Amministrazione (ceduto) sia stata adeguatamente resa partecipe dell'avvenuta cessione del credito a mezzo notifica della stessa, la circolare della Ragioneria ritiene che, sussistendo determinati presupposti, la ratio della norma recata dall'articolo 48-bis possa ritenersi egualmente soddisfatta attraverso l'effettuazione di una prima verifica volta ad accertare la posizione del beneficiario (cedente) all'atto della predetta notifica, seguita da una successiva verifica nei confronti del cessionario da effettuare al momento del pagamento.

Pertanto, si ritiene che, anche al fine di liberare il cessionario da eventuali futuri rischi connessi a possibili azioni di recupero coattivo poste in essere dall'agente della riscossione per effetto di una sopraggiunta situazione di inadempienza del cedente stesso, rilevabile ex articolo 48-bis, dovrà essere richiesta all'Amministrazione debitrice, in occasione della notifica della cessione, l'espressa accettazione della cessione del credito con esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza.

Pagamenti di più fatture
Un altro aspetto chiarito e che farà molto piacere alle imprese che hanno rapporti con la pubblica amministrazione riguarda il pagamento di più fatture checumulativamente superano la nota soglia dei 10.000 euro. Il dubbio che si erano poste molte pubblica amministrazioni riguarda il caso in cui una Amministrazione procede alla liquidazione delle somme spettanti al fornitore attraverso l'emissione di un unico mandato di pagamento, per evidenti ragioni di economia procedimentale e speditezza dell'azione amministrativa. La circolare n. 22/2008 della Ragioneria dello Stato, in ordine al divieto di artificiosi frazionamenti dei pagamenti, aveva chiarito che il pagamento, identificato nella sua accezione privatistica e non come fase della spesa nel suo significato giuscontabile, è l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante, per lo più, da un rapporto contrattuale.

Con la circolare n. 29/2009 la Ragioneria precisa che l'Amministrazione nel procedere alla liquidazione di quanto dovuto ad un medesimo beneficiario provveda al pagamento, per esigenze di semplificazione o, talvolta, per momentanea carenza di liquidità e conseguente necessitata liquidazione congiunta di più somme dovute, emettendo un unico mandato relativo a varie fatture, non implica la necessità di dover effettuare la prevista verifica nel caso in cui sia stata superata la soglia dei 10.000 euro solo con riguardo all'importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso.

Ottobre 2009

autore: Federico Gavioli

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore

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