La presentazione dell'istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, l'IRAP).
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Con la sentenza n. 21719 del 13 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha statuito un importante principio in materia di condono tombale e possibilità di proporre contestualmente istanza di rimborso delle imposte, per le annualità già oggetto di definizione agevolata. La vicenda trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza d'appello, la quale aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Principalmente, l'Ufficio censurava la sentenza di secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, per non aver rilevato come il condono tombale avesse precluso al contribuente, ai sensi dell'art. 9, legge n. 289/2002, ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, nella specie per il 1998, 1999, 2000 e 2001, ivi compreso il rimborso di imposte che si assumevano indebitamente versate. Nel caso di specie, l'Amministrazione, già in primo grado, aveva eccepito l'intervenuto condono e il contribuente aveva dedotto con l'appello che l'intervenuta richiesta di adesione in sanatoria, ex art. 9 della legge Finanziaria per il 2003, non poteva far venir meno il diritto al rimborso di un'imposta per la quale vi era totale mancanza di presupposti. In ordine alla questione, la Cassazione ha aderito ad un orientamento precedente, che ha statuito quanto segue: "[…] con riferimento alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nella specie, l'IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, di ordine pubblico, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice prima di ogni altra" (così Cass. sentenza n. 25239/2007). Ancora, la Suprema Corte ha precisato che "con riferimento alla definizione automatica prevista dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta, definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, l'IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto, pone il contribuente davanti ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria" (Cass. sentenze n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007). Alla luce di tale orientamento, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso proposto dall'Ufficio, ribadendo il principio secondo cui l'istanza di condono ex art. 9, legge n. 289/2002 e l'istanza di rimborso delle imposte, relative alle annualità già oggetto di condono, non sono strumenti giuridici cumulabili. Il contribuente, infatti, deve operare una scelta alternativa tra la via ordinaria - costituita dalla proposizione dell'istanza di rimborso - e la risoluzione agevolata del condono. Novembre 2009 autori: Maurizio Villani, Elvira Licchetta Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore TAG:
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