Tremonti-ter, agevolazione ad ampio raggio

L'acquisto di un bene complesso non compreso nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 è agevolabile se costituito in parte da beni compresi in tale divisione, così come è agevolabile l'acquisto di beni complessi annoverati nella stessa divisione, che comprendono componenti o parti, non inclusi nella divisione 28, ma indispensabili per il loro funzionamento.

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Con la pubblicazione della circolare n. 44/E/2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi ed ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità applicative della detassazione degli investimenti in macchinari, prevista dall'art. 5, D.L. n. 78/2009.

Beneficiari dello sconto del 50% del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007 - effettuati fino al 30 giugno 2010 - sono i titolari del reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore di appartenenza degli stessi, compresi quelli che applicano il regime dei minimi o altre regole di quantificazione dell'imponibile (tonnage tax o società agricole con determinazione catastale).

L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni site nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e alle nuove imprese costituite in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2009 (1° luglio 2009).
Sono, invece, esclusi, a differenza di quanto previsto dalla precedenti edizioni dell'agevolazione in commento, i lavoratori autonomi.

Investimenti agevolabili
Secondo quanto previsto dall'art. 5 citato, oggetto dell'agevolazione sono solamente gli investimenti in macchinari ed attrezzature nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Nulla viene invece disposto in ordine alle modalità di acquisizione degli stessi. Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate l'agevolazione spetta in caso di:

acquisto dei beni;

realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto;

(in virtù dell'ormai consolidato principio di equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite un contratto di leasing) di acquisizione dei beni mediante una locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.

L'agevolazione non spetta, invece nel caso di acquisizione del bene mediante un contratto di leasing operativo, dal momento che tale schema contrattuale consiste nella locazione dei beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita utile e si caratterizza per il fatto che l'utilizzatore non ha diritto a riscattare il bene stesso dalla società di leasing al termine del contratto.

Natura degli investimenti
La norma nulla precisa in ordine alla destinazione e alla modalità d'impiego dei beni agevolabili all'interno del processo produttivo. Ciò induce a ritenere, secondo l'Amministrazione finanziaria, che il legislatore abbia inteso agevolare l'acquisizione dei beni nuovi di cui alla divisione 28 della tabella ATECO 2007, comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con l'esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

A nulla rileva, inoltre, la circostanza che il soggetto che cede i beni in questione abbia o meno il «codice attività» appartenente alla divisione 28.

Secondo quanto precisato nella circolare n. 44/E/2009, la detassazione spetta anche con riferimento all'acquisto di un bene complesso non indicato nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, ma costituito in parte da beni inclusi nella stessa, che ne usufruisce limitatamente al costo di questi ultimi. Pertanto, per esempio, sarà agevolabile l'acquisto di una caldaia, ma non dell'intero impianto di riscaldamento.

Oggetto dell'agevolazione sono, inoltre, gli investimenti in macchinari ed attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella stessa divisione 28.

In ogni caso, l'investimento in un bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito da nuovi macchinari e da nuove apparecchiature ivi inclusi, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili, e sempre che il bene complesso non sia destinato alla vendita.

La detassazione trova applicazione anche qualora, nel bene complesso, siano compresi alcuni componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (come, per esempio, computer o programmi di software che servono a far funzionare i macchinari o le apparecchiature, che ne costituiscono dotazione).
A tal proposito, occorre però evidenziare che non sempre risulterà semplice distinguere quando un bene non compreso nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 sia indispensabile per il funzionamento di un macchinari e, quindi, la sua acquisizione agevolabile, e quando, invece, lo stesso sia accessorio al funzionamento e, di conseguenza, escluso dall'agevolazione prevista dal decreto anti-crisi.

Si precisa che ai fini dell'agevolazione non rileva la data di entrata in funzione dei beni compresi della divisione 28 della tabella ATECO 2007.

Novità del bene
Relativamente al requisito della novità degli investimenti agevolabili, la circolare n. 44/E/2009 precisa che lo stesso deve essere rispettato anche per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 4 agosto 2009 (data, quest'ultima di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anti-crisi), restando pertanto esclusi dall'agevolazione quelli in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Può essere oggetto dell'agevolazione anche l'acquisizione di un bene esposto in uno show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo - e quindi mai entrato in funzione - dal momento che l'utilizzo dello stesso ai soli fini dimostrativi non determina la perdita del requisito della novità da parte dello stesso.

Nel caso di beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità si deve considerare rispettato in relazione all'intero bene solamente se il costo del bene usato non è prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto.

Se il bene complesso, che incorpora il bene usato, è stato acquistato a titolo derivativo, il cedente deve attestare che il costo di quest'ultimo non è prevalente rispetto al costo complessivo.

Territorialità degli investimenti
Nessun vincolo è previsto dal decreto anti-crisi in ordine alla provenienza dei beni oggetto degli investimenti; pertanto non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere.
Nulla viene, inoltre, previsto con riferimento alla destinazione dei beni oggetto dell'investimento; tuttavia, se i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a soggetti aventi una stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), l'agevolazione è revocata.
Tale indicazione non deve intendersi riferita all'astratta disponibilità di una stabile organizzazione nei suddetti Paesi, bensì nella concreta circostanza che il cessionario utilizzi il bene agevolato in strutture produttive ubicate nello SEE.
Pertanto, i macchinari e le apparecchiature oggetto degli investimenti agevolabili devono essere allocati in strutture produttive site nel territorio dello Stato, degli Stati membri dell'Unione Europea o degli Stati membri dello SEE.

Novembre 2009

autori: Massimo Gabelli e Roberta De Pirro

Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore

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