Tassazione di utili derivanti da azioni rimpatriate a seguito dello 'scudo fiscale'

Una società immobiliare svizzera, le cui azioni sono state rimpatriate a seguito dello scudo fiscale, inizia a distribuire dividendi a partire dall'anno di imposta 2010. Si chiede, anche in base agli accordi internazionali Svizzera-Italia, che tipo di tassazione subirà il residente italiano nel caso possegga:
- Partecipazione NON qualificata
- Partecipazione qualificata.
La parola all'esperto...

*

Facendo le seguenti ipotesi di lavoro:

che nei confronti della società svizzera di cui al quesito non tornino applicabili le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Dpr n. 917/1986 (normativa CFC);

e che i dividendi distribuiti dalla stessa NON siano considerabili quali dividendi provenienti da Paese a regime fiscale privilegiato (salvo interpello);

tornano applicabili le seguenti considerazioni.

Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ai fini italiani, riguardo ai dividendi provenienti da Paesi esteri, sono sottoposti alle regole previste dall'articolo 27 del Dpr n. 600/1973, il quale, al riguardo afferma che:

"4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale (...) non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
(...)
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero".

L'articolo 47 del Dpr n. 917/1986, afferma che: "Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare..".

Il decreto del 2 aprile 2008 ha portato tale importo al 49,72% del dividendo lordo (per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).

L'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 917/1986, afferma che:
"3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva; (...)".

In sintesi, le persone fisiche italiane:

se percepiscono i dividendi di fonte estera provenienti da partecipazioni qualificate (salvo il caso dei "paradisi fiscali") devono inserire in dichiarazione il 49,72% del dividendo percepito, con diritto a far valere il credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Dpr n. 917/1986, nei limiti del 49,72% del suo importo; in caso di dividendi canalizzati, la banca italiana opera una ritenuta d'acconto del 12,5%;

se percepiscono i dividendi di fonte estera da partecipazioni non qualificate (salvo il caso dei "paradisi fiscali") a mezzo di sostituto d'imposta italiano (ad esempio: mediante banca italiana): subiscono la ritenuta definitiva del 12,5%, calcolata sul "netto frontiera": dividendo lordo meno l'importo dell'eventuale ritenuta subita nel Paese estero;

se percepiscono i dividendi di fonte estera da partecipazioni non qualificate (salvo il caso dei "paradisi fiscali") direttamente (ad esempio, mediante accredito su conto corrente detenuto all'estero): devono indicare il dividendo nella dichiarazione dei redditi italiana e devono corrispondere l'imposta sostitutiva del 12,5%, da calcolarsi sul "netto frontiera".

La società svizzera, sui dividendi distribuiti, in base alla normativa interna svizzera, deve operare una ritenuta alla fonte del 35%, salvo diversa disposizione di trattato.

La convenzione Italia - Svizzera del 9 marzo 1976, prevede una ritenuta del 15%.

In linea generale, la società svizzera opera la ritenuta del 35% e i percipenti italiani presentano domanda di rimborso della maggiore ritenuta all'Amministrazione finanziaria svizzera, utilizzando il modello 95 (http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=it).

Alla luce di quanto sopra, l'incidenza dell'Irpef sui dividendi (relativi a utili post 2007) , in condizioni di reddito complessivo Irpef positivo, dovrebbe essere la seguente:

dividendo da partecipazione qualificata: ritenuta alla fonte del 35% in Svizzera; ritenuta d'acconto del 12,5% da parte della banca italiana, calcolata sul netto frontiera; inserimento in dichiarazione redditi del 49,72% del dividendo lordo; calcolo dell'Irpef e detrazione, quale credito per imposte subite all'estero, del 49,72% della ritenuta subita in Svizzera (limitatamente alla parte non rimborsabile); richiesta di rimborso dell'eccedenza di ritenuta subita in Svizzera, mediante il modello 95;

dividendo da partecipazione non qualificata: ritenuta alla fonte del 35% in Svizzera; ritenuta (o imposta sostitutiva) del 12,5% in Italia, calcolata sul netto frontiera (dividendo lordo meno ritenuta subita in Svizzera). Richiesta di rimborso dell'eccedenza di ritenuta subita in Svizzera, mediante il modello 95. Assoggettamento a imposta della ritenuta rimborsata (Circolare 16 giugno 2004, n. 26/E).

Ottobre 2009

risposta a cura di: Stefano Garelli e Sergio Numis

Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore

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