Una società immobiliare svizzera, le cui azioni sono state rimpatriate a seguito dello scudo fiscale, inizia a distribuire dividendi a partire dall'anno di imposta 2010. Si chiede, anche in base agli accordi internazionali Svizzera-Italia, che tipo di tassazione subirà il residente italiano nel caso possegga:
- Partecipazione NON qualificata
- Partecipazione qualificata.
La parola all'esperto...
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Facendo le seguenti ipotesi di lavoro:
tornano applicabili le seguenti considerazioni. Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ai fini italiani, riguardo ai dividendi provenienti da Paesi esteri, sono sottoposti alle regole previste dall'articolo 27 del Dpr n. 600/1973, il quale, al riguardo afferma che: "4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale (...) non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. L'articolo 47 del Dpr n. 917/1986, afferma che: "Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare..". Il decreto del 2 aprile 2008 ha portato tale importo al 49,72% del dividendo lordo (per gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007). L'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 917/1986, afferma che: In sintesi, le persone fisiche italiane:
La società svizzera, sui dividendi distribuiti, in base alla normativa interna svizzera, deve operare una ritenuta alla fonte del 35%, salvo diversa disposizione di trattato. La convenzione Italia - Svizzera del 9 marzo 1976, prevede una ritenuta del 15%. In linea generale, la società svizzera opera la ritenuta del 35% e i percipenti italiani presentano domanda di rimborso della maggiore ritenuta all'Amministrazione finanziaria svizzera, utilizzando il modello 95 (http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00626/index.html?lang=it). Alla luce di quanto sopra, l'incidenza dell'Irpef sui dividendi (relativi a utili post 2007) , in condizioni di reddito complessivo Irpef positivo, dovrebbe essere la seguente:
Ottobre 2009 risposta a cura di: Stefano Garelli e Sergio Numis Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore TAG:
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