Dichiarazioni fiscali: quali sanzioni si applicano in caso di mancato invio da parte degli intermediari abilitati?

In caso di mancata trasmissione del modello dichiarativo da parte di un professionista abilitato, quali possibili conseguenze sono ipotizzabili nei confronti del contribuente? Si precisa che il professionista ha rilasciato sia la lettera d'impegno e sia il modello Unico sottoscritto e sottoposto ad asseveramento. La parola all'esperto...

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Ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi risultano essere i contribuenti stessi.

Questi possono presentare la dichiarazione secondo una delle modalità previste dall'articolo 3 del D.P.R. n. 322/98, tra cui l'invio ad opera di un intermediario abilitato.

L'articolo 2 del D.P.R 322/98, comma 7 dispone che " sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo".

Il contribuente, essendo obbligato alla presentazione, risulterà, pertanto, soggetto al pagamento delle sanzioni previste dall'articolo 1 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, ovverosia "sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute con un minimo di lire cinquecentomila (euro 258)".

In considerazione del fatto che il termine per la trasmissione delle dichiarazioni per il tramite di un intermediario abilitato risulta essere scaduto lo scorso 30 settembre, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art 13, comma c ) che prevede la riduzione delle sanzioni " ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, ovvero a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni".

In merito all'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si evidenzia come le sanzioni risultino dovute per ogni dichiarazione presentata tardivamente, quindi, nell'ipotesi in cui il contribuente fosse stato tenuto all'invio del modello Unico e della dichiarazione Irap, lo stesso dovrà provvedere al versamento di due sanzioni amministrative, opportunamente ridotte a seguito della fruizione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Novembre 2009

risposta a cura di: Valerio Artina

Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore

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