Quali sono gli adempimenti per il professionista che assevera compensazioni con credito IVA superiore a 15.000,00 euro? La parola all'esperto...
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Dal 2010 cambiano le regole per le compensazioni dei crediti Iva superiori a 15mila euro. Si rende, infatti, necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione e l'ottenimento del visto di conformità da parte delle imprese, che obbliga i professionisti a sottoscrivere una polizza assicurativa capiente ed a richiedere la propria iscrizione negli appositi elenchi tenuti dalle Direzioni Regionali delle Entrate. Per le compensazioni:
A tal fine, è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma consentendo quindi al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l'invio della dichiarazione e, di conseguenza, di anticipare l'utilizzo del credito in compensazione. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15mila euro annui, devono presentare la dichiarazione Iva dalla quale emerge il visto di conformità. Il visto di conformità può essere posto da tutti i soggetti ammessi al rilascio dello stesso (professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio). Specificamente è necessario che risulti controllata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valor aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Per le società sottoposte all'obbligo di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile, in alternativa al visto, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione Iva dal revisore , il quale dovrà attestare l'avvenuta esecuzione delle verifiche sopra richiamate. Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un'apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell' articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell'art. 8 del citato decreto. Nel caso in cui venga resa un'infedele attestazione di avvenuta effettuazione dei controlli per l'apposizione del visto, scattano le sanzioni previste dall'art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Novembre 2009 risposta a cura di: Giancarlo Modolo Fonte: Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore TAG:
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