La retroattività delle spese a partire dal 1° gennaio 2007 vale solo se gli investimenti non riguardano progetti già avviati precedentemente. Sarà necessario presentare un apposito formulario prima di usufruire del bonus, gli investimenti sono ammessi solo se effettuati negli anni che sono stati indicati nel formulario. Per investimenti oltre i 50 milioni di euro è necessario attendere la conferma da parte del ministero. La ripartizione dei progetti in diversi formulari non è ammessa per evitare di aggirare gli obblighi relativi ai grandi progetti. Sono questi alcuni approfondimenti forniti dalla circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008 emanata dall'Agenzia delle entrate in merito al credito d'imposta per acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate introdotto dall'articolo 1, commi 271-279 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007). Si attende adesso l'approvazione del modello di formulario da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate, per la definitiva operatività del credito d'imposta. Nel frattempo, le imprese che non abbiano ancora provveduto, dovranno presentare all'Agenzia delle entrate l'apposita dichiarazione di non aver fruito di aiuti dichiarati illegali dalla Commissione europea, come previsto dal dpcm 23 maggio 2007. Beneficiari Il credito d'imposta è concedibile alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea. In particolare, destinatari di tale beneficio sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, individuabili in base all'articolo 53 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta. Settore agricolo Per quanto concerne il settore agricolo, il credito d'imposta si applica alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, con riferimento ai soli casi in cui tali attività non siano esercitate da imprenditori agricoli come definiti all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Gli interventi che saranno finanziati con il credito di imposta, relativi alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dovranno essere coerenti con l'obiettivo della promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione delle imprese e dell'integrazione delle filiere del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale. Presto il bonus per il settore pesca Il credito d'imposta è stato esteso anche al settore della pesca, per effetto di quanto disposto dal decreto legge 2 luglio 2007, n. 81. A tal riguardo, con nota prot. n. 5656 del 27 febbraio 2008, il ministero delle politiche alimentari e forestali ha notificato alla competente Direzione della Commissione europea l'art. 15, commi 1-bis e 1-ter della legge 3 agosto 2007, n. 127; conseguentemente, le imprese operanti nel settore della pesca potranno fruire del credito d'imposta solo dopo che la Commissione europea avrà positivamente valutato la descritta estensione dell'ambito soggettivo. Bonus per i trasporti Il regime si applica, inoltre, al settore dei trasporti, nel rispetto delle discipline comunitarie specifiche di settore e, ove prevista, previa autorizzazione comunitaria, ferma restando, in ogni caso, l'esclusione degli attivi mobili dall'agevolazione. Al riguardo si precisa che la normativa comunitaria esclude, in generale, gli aiuti, compresi quelli de minimis, destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Imprese escluse L'articolo 1, comma 1223, della legge n. 296 del 2006 prevede che «i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato Ce possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma». Pertanto, il beneficiario, per fruire del credito d'imposta, dovrà aver presentato, con riferimento agli aiuti di cui all'articolo 6 del citato dpcm 23 maggio 2007, il predetto modello di dichiarazione sostitutiva, utilizzando lo specifico prodotto informatico reso disponibile dall'Agenzia delle entrate. Il formulario Prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, predisposto secondo lo schema che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale che dovrà contenere notizie sull'impresa, quali ragione sociale, indirizzo, codice di attività economica, referente da contattare, recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica). La presentazione del formulario non vale quale istanza preventiva; tuttavia rappresenta una condizione necessaria per la successiva fruizione del credito d'imposta. Il credito d'imposta spetta per ciascun esercizio fiscale in cui sono realizzati gli investimenti indicati nel formulario. ![]()
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