Il federalismo fiscale fa lievitare le aliquote e i regimi impositivi Irap. È questa la considerazione che si trae dall'esame delle disposizioni emanate attraverso leggi regionali modificative del regime impositivo e delle aliquote applicabili al tributo regionale adottate e valevoli per il periodo d'imposta 2007 elencate, in via sintetica, in calce alle istruzioni al modello Irap 2008. Il confronto con la tabella relativa al modello Irap 2007 conferma l'aumento del numero di disposizioni emanate nell'ambito dell'autonomia tributaria concessa alle singole regioni e alle province autonome. Si assiste a un incremento di oltre 10 tipologie di agevolazioni, esenzioni, maggiorazioni di aliquota che coinvolgono a loro volta molteplici settori di attività e operatori economici. La c.d. «Super-Irap». Si tratta della maggiorazione di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria del 4,25% e di quella dell'1,9% per il settore agricolo, che le regioni non in linea con il tetto massimo ammissibile di spesa sanitaria sono costrette ad applicare in base alle norme contenute nella legge n. 234/2006. Si trovano in questa situazione le regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia. Le agevolazioni. Spesso le regioni inseriscono agevolazioni in termini di riduzioni di aliquota a favore dei soggetti operanti in specifici settori o aree del territorio regionale particolarmente svantaggiate. Fra i settori maggiormente agevolati troviamo: le Onlus, le cooperative sociali, le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987, gli organismi di volontariato etc. Molte regioni non negano agevolazioni anche a favore di particolari tipologie di soggetti come le imprese neo costituite, le imprese femminili, le imprese artigiane o coloro che si dedicano a particolari tipologie di attività ritenute degne di protezione nell'ambito del sistema locale di riferimento. Tipico esempio di queste agevolazioni sono quelle concesse dalla regione Sicilia ai soggetti vittime di atti estorsivi e agli istituti di vigilanza privata. La regione Abruzzo favorisce invece con l'aliquota Irap ridotta del 4,25% (rispetto al 5,25% di aliquota ordinaria) le farmacie rurali. Si tratta di un mix che unisce tipologia di attività con aree svantaggiate del territorio. Le attività svolte nei comuni o nei territori montani sono oggetto di agevolazione da parte di molte regioni. Fra queste ricordiamo nuovamente l'Abruzzo che concede l'aliquota ridotta del 4,25% alle società operanti nei comuni montani, il Friuli Venezia Giulia che concede l'aliquota ridotta al 3,25% per un massimo di 5 periodi d'imposta alle nuove imprese artigiane operanti nelle zone montane di svantaggio economico-sociale. La regione Lombardia invece amplia l'oggetto delle agevolazioni concedendo l'aliquota ridotta del 3,25% alle imprese costituite dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 11/04 operanti nei piccoli comuni della regione e alle attività commerciali di vicinato così come definite dalla stessa legge regionale sopra citata. Nel Molise invece l'agevolazione territoriale è concessa sulla base del valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002 e alle imprese operanti in comuni montani con rilievo altimetrico superiore a 750 metri. Le esenzioni. Le esenzioni dal tributo regionale sono generalmente concesse a soggetti operanti in particolari settori di attività ritenuti meritevoli di tutela e protezione da parte degli enti locali. Fra le principali si ricordano quelle concesse dal Friuli Venezia Giulia a favore delle Onlus e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Le Onlus di cui all'art.10 del Dlgs.460/97 sono esenti dal pagamento dell'Irap nel Molise, in Lombardia, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia, in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Fra le altre esenzioni occorre anche ricordare quelle concesse dalla regione Sicilia a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), alle nuove imprese giovanili e femminili costituite o che hanno iniziato l'attività nell'anno 2004, alle imprese turistiche, alberghiere, artigianali, e operanti nell'information technology con fatturato non superiore a 10 milioni di euro anch'esse costituite nel 2004. Particolare anche l'esenzione concessa dalla regione Toscana a favore degli esercenti attività commerciali nelle zone montane che erogano servizi di particolare interesse per la collettività nonché quella concessa dalla regione Valle d'Aosta a favore dei centri polifunzionali di servizio e alle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp). La concessione di crediti d'imposta. Alcune regioni hanno ritenuto opportuno concedere agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta spendibili ai fini dell'Irap a favore di particolari tipologie di soggetti o settori di attività. È il caso della regione Friuli Venezia Giulia che ha previsto la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese e degli esercenti arti e professioni e alle imprese artigiane e ai loro consorzi. Detto credito d'imposta risulta tuttavia ancora in «stand-by» per mancanza del relativo decreto di attuazione. Anche la regione Lombardia ha previsto, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006, la concessione di un credito d'imposta Irap a favore delle fondazioni no profit e degli enti ecclesiastici accreditati che svolgono attività sanitaria o socio sanitaria e alle aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp). In questo caso l'agevolazione è riconosciuta in misura compatibile alle disposizioni comunitarie. Le maggiorazioni di aliquota. Molte regioni hanno ritenuto di imporre una maggiorazione di aliquota nei confronti di particolari settori di attività. Un classico esempio è quello dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs 446/97 (banche, assicurazioni e altri enti finanziari). Per questi soggetti l'aliquota Irap risulta maggiorata di un punto percentuale nelle regioni Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Veneto.
* Maxi-Irap: incremento di un punto percentuale sulle aliquote Irap nelle Regioni che hanno sforato il tetto in materia di spesa sanitaria. Ferma aliquota massima al 5,25%.
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