Fringe Benefit, i costi km del 2009

Nuovi conteggi chilometrici

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Sul supplemento ordinario n. 280 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008, è stato pubblicato il comunicato dell'Agenzia delle entrate contenente l'aggiornamento delle tabelle dei costi chilometrici Aci validi per l'anno 2009.

L'elaborazione è stata effettuata dall'Automobile club d'Italia, che è tenuto a elaborare tali valori entro il 30 novembre di ciascun anno ed a comunicarli all'Agenzia delle entrate che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

FRINGE BENEFIT

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, per la quantificazione del fringe benefit e, di conseguenza, della base imponibile di autoveicoli, motocicli e ciclomotori che il lavoratore dipendente può utilizzare per uso promiscuo, è necessario fare riferimento a un valore convenzionale determinato assumendo il 30% del costo chilometrico di esercizio individuato nelle apposite tabelle annuali, moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri.

In concreto, l'imponibile fiscale per l'utilizzo di tali beni deve essere quantificato nel modo seguente:

imponibileannuo=[30% (costo chilometrico x 15.000 km)] eventuale ammontare trattenuto al lavoratore dipendente

L'ammontare imponibile, in ogni caso, deve risultare rapportato al periodo dell'anno durante il quale al lavoratore dipendente viene accordato l'utilizzo promiscuo del veicolo.

In pratica, poiché la percorrenza convenzionale è stata stabilita dal legislatore su base annua, l'ammontare da assoggettare a tassazione deve risultare rapportato, come accennato, al periodo dell'anno durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo.

Ne deriva, conseguentemente, che deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta effettivamente assegnato e ciò, per evidenti motivi, indipendentemente dal suo utilizzo.

A chiarimento dell'assunto, si ritiene utile proporre due esempi numerici.

Caso 1 - si consideri l'ipotesi di un lavoratore dipendente al quale è stato concesso in uso per tutto l'anno una vettura Audi A3 Sportback 1.6 - 102cv (benzina).

Soluzione: ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione, nonché ai contributi previdenziali dovuti da parte sia del datore di lavoro, sia del lavoratore dipendente, si deve procedere nel modo seguente (si veda tabella 1):

Caso 2 - si consideri l'ipotesi di un lavoratore dipendente al quale è stato concesso in uso dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre dello stesso anno una vettura Fiat nuova croma 1.8/16v 140cv (benzina).

Soluzione: ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione, nonché ai contributi previdenziali dovuti da parte sia del datore di lavoro, sia del lavoratore dipendente, si deve procedere nel modo seguente:

1.

determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento (si veda tabella 2):

2.

calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente (si veda tabella 3):

Tabella 1-3

Si ritiene utile puntualizzare che poiché il veicolo (Fiat nuova croma 1.8/16v 140cv - benzina) risulta concesso in uso promiscuo al lavoratore dipendente per un periodo temporale inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta (anno 2008), il datore di lavoro, come regola operativa generale, ha la possibilità di beneficiare della deduzione dei costi del veicolo solamente per il periodo di utilizzo promiscuo del medesimo.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, oltre al veicolo, mette anche a disposizione del lavoratore dipendente prestazioni e/o servizi di tipo aggiuntivo o collaterale all'uso del mezzo, come, a titolo meramente indicativo, il garage, gli stessi devono necessariamente essere resi imponibili.

I suddetti criteri di assoggettamento si riferiscono esclusivamente all'utilizzo del veicolo per finalità cosiddette «miste» (personali e aziendali), per cui se, invece, l'uso risulta esclusivamente di tipo privato del lavoratore dipendente, l'imponibile fiscale per lo stesso deve essere determinato applicando il criterio del «valore normale» espressamente previsto dall'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi e, quindi, di regola, facendo riferimento al valore di mercato del noleggio di quel tipo e modello di autovettura.

In sede di redazione del modello Cud, il datore di lavoro deve indicare in modo distinto nelle «annotazioni» il valore del reddito in natura riferito al fringe benefit inerente all'utilizzo del veicolo assegnato.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore dipendente, in cambio della possibilità di utilizzare il veicolo anche per uso personale, debba corrispondere al datore di lavoro delle somme (direttamente o tramite trattenuta in busta paga), tali esborsi devono necessariamente essere sottratte dall'entità di reddito imponibile determinato in via presuntiva.

I costi di percorrenza determinati dall'Aci sono da considerare comprensivi di Iva, per cui, in presenza di addebito con fatturazione, le somme eventualmente corrisposte dal lavoratore dipendente per l'utilizzo promiscuo del veicolo devono necessariamente essere computate al lordo del tributo.

A chiarimento valga il seguente esempio numerico.

Caso - si consideri l'ipotesi di un lavoratore dipendente al quale è stato concesso in uso per tutto l'anno una vettura Seat Ibiza 1.4 /16v 85cv (Dual b+Gpl), con addebito di euro 100,00 mensili più Iva.

Soluzione: ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare a tassazione, nonché ai contributi previdenziali dovuti da parte dia del datore di lavoro sia del lavoratore dipendente, si deve procedere nel modo seguente:

1.

determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento (si veda tabella 4):

2.

calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente (si veda tabella 5):

3.

individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente (si veda tabella 6):

Tabella 4-6


Autori: Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno
Fonte: ItaliaOggi Sette - 5 Gennaio 2009

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