Gli Ias hanno la meglio sul Tuir

Pubblicato in G.U. il decreto in tema di base imponibile

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Via libera al decreto Ias, grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul n. 111 del 15 maggio (e quindi con entrata in vigore dal 30 maggio) è stato infatti (finalmente) pubblicato il regolamento con le disposizioni di attuazione e di coordinamento della norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei principi contabili internazionali.

Dopo l'introduzione degli Ias, almeno per alcuni soggetti, si erano creati non pochi dubbi circa la rilevanza di tale forma di contabilità in sede di determinazione del reddito imponibile. Dubbi che, anche con il decreto n. 38/2005, non erano stati superati. A fronte di ciò la legge n. 244/2007 è intervenuta apportando un deciso cambio di rotta stabilendo, in sostanza, che i soggetti che redigono il bilancio seguendo i principi contabili internazionali Ias-Ifrs possono tener conto, anche nella determinazione del reddito ai fini Ires, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli stessi.

Infatti l'attuale articolo 83 del Tuir stabilisce «per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili».

Nel contempo la Finanziaria 2008 rimandava per l'emanazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento ad apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, che dopo non poche traversie (almeno avendo a riguardo del tempo trascorso) è stato firmato lo scorso 1° aprile e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio.

La riorganizzazione aziendale

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Secondo gli Ias sono considerati nel calcolo del risultato dell'operazione. Tali costi accessori costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili

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Cessione d'azienda

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Ora che il quadro è completo è possibile analizzare le previsioni del regolamento che in primis, è bene ricordare, trova applicazione con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

Facendo espresso riferimento al testo dell'articolo 83 del Tuir, l'articolo 1 del decreto esclude all'applicabilità dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir a tali soggetti. Ciò comporta che si devono applicare le regole sostanziali previste dagli Ias e che pertanto assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. È questo un primo punto di snodo con quanto precedentemente previsto o ancora oggi valido per i soggetti non Ias. Anche nella determinazione del reddito il principio della «sostanza sulla forma» tipico degli Ias prevarrà su quello invece tradizionale della prevalenza della «forma sulla sostanza». Gli esempi possono essere molti e differenti. A partire forse da quello pubblicizzato che riguarda le diverse modalità di rappresentazione dei leasing finanziari.

Ma oltre a questo caso ve ne possono essere molti altri. Soprattutto con l'evolversi della pratica commerciale che ha portato alla creazione di forme contrattuali che disciplinano il rapporto tra cliente e fornitore molto variegate rispetto alla tradizionali. Se, per esempio, un contratto di compravendita prevede la possibilità di retrocessione dopo un certo numero di anni a un prezzo predeterminato, la differenza tra prezzo di cessione e prezzo di futuro riacquisto in base ai principi contabili internazionali (che fanno prevalere la sostanza) portano a imputare la differenza tra i due prezzi nel periodo di tempo intercorrente tra i due momenti temporali che caratterizzano il contratto (la prima vendita e il riacquisto).

Il decreto stabilisce però che anche i soggetti Ias devono tener conto delle norme del Tuir che prevedono:

limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la;

loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta;

l'esenzione o l'esclusione, parziale totale, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati;

la ripartizione in più periodi di imposta;

la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Per esemplificare alcune delle ipotesi di questa regola, si possono ricordare le limitazioni alla misura degli ammortamenti imposta dall'articolo 102 del Tuir o anche la previsione che vuole le imposte deducibili per cassa.

Ciò significa che nel caso in cui un soggetto imputi a conto economico un ammortamento correttamente calcolato in base ai principi contabili, ma superiore a quello massimo ammesso dalle regole generali del Tuir, la ripresa in aumento in sede di modello unico risulta inevitabile Inoltre, concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso testo unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli Ias.

Sul medesimo tenore si muovono le altre due disposizioni in tema di crediti e tfr:

Crediti: i limiti alla deducibilità di cui all'articolo 106, commi 1 e 3, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti.

Tfr: gli accantonamenti ai fondi di cui all'articolo 105, commi 1 e 2, del Testo unico, deducibili in ciascun esercizio sono determinati in misura non superiore alla differenza fra l'importo complessivo dei fondi calcolati al termine dell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti, e l'importo di tali fondi fiscalmente riconosciuto al termine dell'esercizio precedente, assunto al netto degli utilizzi dell'esercizio.

È facile intuire come la creazione di un insieme di regole fiscali di tale portata comporta una diretta conseguenza. Ovvero è necessario regolamentare anche i rapporti tra soggetti Ias e soggetti non Ias. Infatti, in tal caso l'operazione intercorsa tra questi soggetti potrebbe avere un trattamento in capo agli stessi non speculare. E su questo punto l'articolo 3 del decreto stabilisce che la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali di tali operazioni sono determinati, per ciascun soggetto, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati. Analogo principio si applica nel caso di operazioni in cui entrambi i soggetti applicano gli Ias anche quando siano utilizzati differenti criteri di iscrizione e di cancellazione dal bilancio di attività e passività.

In ogni caso l'applicazione delle nuove regole non può mai determinare in capo al medesimo soggetto una doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi.

L'ultimo articolo del decreto regolamenta i comportamenti già tenuti nei periodi d'imposta chiusi prima dell'emanazione del regolamento (2005, 2006 e 2007) se conformi e coerenti in tutti i periodi d'imposta in cui si è manifestata la medesima fattispecie e per i quali siano stati applicati gli Ias mantengono il loro valore. Una eccezione a tale regole è prevista nel caso in cui un comportamento non coerente sia stato approvato da una pronuncia da parte dell'amministrazione finanziaria contraria al riconoscimento fiscale dell'impostazione contabile prevista dagli Ias.


Autore: Norberto Villa
Fonte: ItaliaOggi Sette - 25 Maggio 2009

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