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Al via entro il 31 gennaio il nuovo modello di dichiarazione Irap che dirà l'addio a Unico. Per il 2009 la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sarà ancora inviata telematicamente all'agenzia delle entrate che poi smisterà le stesse alle regioni (e province autonome). Ma l'Irap è al centro dell'attenzione dei contribuenti in questi giorni approssimandosi il termine per la presentazione dell'opzione possibile per i contribuenti Irpef in contabilità ordinaria di scegliere il metodo di determinazione della base imponibile proprio dei soggetti. Il tutto quando il nuovo calcolo dell'imposta inizia a creare qualche dubbio.
La dichiarazione IrapGià dal periodo d'imposta 2008 la dichiarazione Irap abbandonerà il modello Unico. Ma sarà solo con il mese di gennaio che si conoscerà il nuovo modello che sarà approvato da un decreto direttoriale. In ogni caso per ora non mutano modalità e termini per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale. Questo è quanto prevede il dm 11 settembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre in attuazione all'articolo 1, comma 52 della legge 244/07 il quale prevede che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la denuncia Irap deve essere presentata direttamente alla regione (o alla provincia autonoma) perdendo così anche qualsiasi collegamento con il modello Unico. In realtà il provvedimento era atteso entro il 31 marzo ma è arrivato solo ora rimandando per la stesura delle regole a un successivo provvedimento direttoriale. Lo stesso contiene comunque due importanti precisazioni. In attesa del provvedimento tutto continua come prima. Ciò interessa coloro i quali si sono trovati o si troveranno a dover presentare la dichiarazione Irap del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 prima del 31 gennaio. Questi soggetti potranno continuare a seguire le regole tradizionali. In secondo luogo una importante precisazione (se non altro per semplificare i compiti dei contribuenti) è quella secondo cui la presentazione telematica della dichiarazione Irap seppur scollegata da Unico potrà continuare a essere con le modalità e i termini delle spedizioni abituali. Il passaggio del modello ai soggetti attivi del tributo (regioni e province autonome) sarà infatti a cura dell'Agenzia che raccoglierà le dichiarazioni dei contribuenti e provvedere a trasmettere il modello a chi di competenza. L'opzione del 31 ottobreLe società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria possono scegliere di calcolare l'imposta regionale seguendo le regole proprie dei soggetti Ires. Tale strada è solo un'opzione che deve essere esercitata entro il prossimo 31 ottobre. L'art. 5-bis, comma 2 concede infatti a tali contribuenti di adottare previa opzione il metodo di calcolo Irap proprio dei soggetti Ires. Le regole procedure sono contente nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008 che ha approvato il modello per la comunicazione dell'opzione. Al fine di agevolare l'esercizio dell'opzione un nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio ha poi fissato al 31 ottobre 2008 il nuovo termine entro il quale i contribuenti sono tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dell'opzione. Punto decisivo per poter effettuare la scelta circa l'eventuale opzione è data dal diverso metodo di calcolo della base imponibile. Per le società di capitali e gli enti commerciali l'art. 5 del dlgs 446/97 come riformulato dalla legge 244/2007, a far data dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, prevede la rilevanza dei dati contabili. Il comma 50 della legge n. 244 del 24/12/2007 ha invece introdotto l'art 5-bis nel dlgs 446/97 finalizzato a individuare il valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali. In base a tale disposizione questi contribuenti determinano la base imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del presente Testo unico, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Decisiva è l'ulteriore affermazione secondo cui i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale. Per esemplificare ciò comporta che ai fini Irap una società di capitali nel 2008 (comportandosi in modo corretto da un punto di vista contabile) non subirà le limitazioni previste alla deducibilità dei costi auto, mentre i soggetti Irpef sentiranno gli effetti della indeducibilità (parziale) stabilità dall'art. 164 del Tuir anche nel mondo dell'imposta regionale sulle attività produttive. Proprio per questo è stata concessa una via d'uscita (per evitare penalizzazioni). Le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono infatti optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali. Al fine di proporre un possibile percorso di convenienza sono differenti i punti da considerare. In primo luogo si consideri che il legame tra opzione e contabilità ordinaria è assoluto. Ciò significa che esercitando l'opzione ne nasce un vincolo (3 anni) anche con riguardo al tipo di contabilità, la seconda considerazione riguarda l'irrevocabilità dell'opzione. Ciò comporta che nel caso la si dovesse esercitare nel 2008 la stessa produrrebbe i suoi effetti (sempre e in ogni caso) anche nel 2009 e 2010. La norma prevede inoltre che al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Il calcolo dell'imposta: la prassiCalcolo Irap ancora in standby per i soggetti Ires. La nuova base imponibile dell'imposta regionale disegnata dalla legge finanziaria lascia ancora aperti molti dubbi che (i pochi) interventi della prassi sul tema non hanno rimosso. La risoluzione 2 del 12 febbraio 2008 del dipartimento delle politiche fiscali ha chiarito che il nuovo quadro normativo riguardante l'imposta regionale non influisce sull'abituale trattamento riservato lavoro interinale e distacco di personale. Si è infatti precisato che nonostante le innovazioni resta ferma «per il soggetto distaccante o per l'impresa di lavoro interinale, la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi e, per il soggetto distaccatario o che impiega il lavoratore, la tassazione delle somme stesse» (la soluzione appare corretta, meno invece la motivazione fornita che si riferisce alla classificazione in bilancio di tali costi ridendoli entrambi da imputare alla voce B9 del conto economico in contrasto con quanto previsto dal documento interpretativo 1). La circolare 12/E del 2008 e la risoluzione n. 204/E del 19 maggio 2008 hanno invece offerto una risposta in tema di trattamento degli accantonamenti e dei successivi utilizzi dei fondi sostenendo che ai fini Ipra (come accade per l'Ires) le poste contabili che non transitano in una delle voci rilevanti per l'individuazione della base imponibile Irap possono essere rilevanti nel momento in cui abbassano il valore di un fondo tassato precostituito. La semplice lettura della norma portava a ritenere che la nuova disposizione escludesse la deducibilità degli accantonamenti per rischi e «altri» e che comportasse di conseguenza un ampliamento della base imponibile. Con la circolare 57/E del 25 settembre sono state fornite le indicazioni della prassi circa la nuova disciplina dei conferimenti d'azienda (e di fusioni e scissioni). Nel paragrafo 6 della circolare l'Agenzia afferma: «Per ottenere il riconoscimento fiscale, anche ai fini Irap, dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni, la società conferitaria, la società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero la società beneficiaria della scissione dovranno, quindi, optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le modalità in precedenza illustrate». La tesi sostenuta è quella per cui «l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva (…) esplica la sua efficacia tanto ai fini delle imposte sui redditi quanto ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive», o ancora più chiaramente che «il principio generale di neutralità delle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda comporta, infatti, che, anche ai fini Irap, non sia possibile dar rilevanza ai maggiori valori iscritti, salvo il ricorso all'affrancamento mediante l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter del Tuir».
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