AS 1817, assegnato alla V Commissione permanente (Bilancio) del Senato in sede referente il 4 ottobre 2007 IVA di gruppo Art. 3, commi 16 e 17
(art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972) | A partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008, la società controllante, agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti, non tiene conto delle eccedenze di imposta detraibili delle società controllate partecipanti a tale procedura, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo di imposta precedente se le stesse società non partecipavano alla procedura di liquidazione di gruppo. Alle società per le quali trova applicazione tale norma si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; pertanto, tali società potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza di imposta al ricorrere delle condizioni di cui al citato art. 30 e cioè in caso di cessata attività, aliquote sulle vendite inferiori a quelle sugli acquisti, effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate, acquisto o importazione di beni ammortizzabili, studi e ricerche. La norma supera la posizione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui una società dal momento in cui aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo, perde totalmente la disponibilità del proprio saldo attivo, dovendo trasferire l'intero credito IVA alla società controllante (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2002, n. 221/E. | Agenzie di viaggi detrazione spese Art. 3, commi 30 e 31
(art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972) | Viene introdotto il comma 8-bis che prevede per le agenzie di viaggi e turismo la possibilità di applicare il regime ordinario per la determinazione dell'IVA per lo svolgimento dell'attività di organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato a diretto vantaggio del cliente e limitatamente alle prestazioni alberghiere. Per l'applicazione di tale regime è, tuttavia, necessaria la concessione di una deroga da parte dei competenti organi comunitari. Il suddetto regime di determinazione dell'imposta rappresenta un opzione al particolare regime previsto per le agenzie di viaggio fondato, come è noto, sul procedimento detrattivo «base da base». A tale fine, il secondo comma dell'art. 74-ter dispone che il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l'alloggio, il vitto, ecc.). Il terzo comma dell'art. 74-ter, in conseguenza del particolare metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio (sistema detrattivo «base da base») ed in linea con il secondo comma, esclude la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori. | Contribuenti minimi Art. 4, commi da 1 a 21
(Abrogati: art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972; art. 14 della legge n. 388/2000; art. 3, commi da 165 a 170, della legge n. 662/1996) | Viene introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2008 un nuovo regime agevolativo per le persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti e professioni che sostituisce i precedenti regimi; resta ferma, comunque, per i contribuenti in regime di franchigia minima di cui all'art. 32-bis del D.P.R. n. 633/1972, l'efficacia della eventuale opzione per il regime ordinario già esercitata ai sensi del comma 7. Il nuovo regime si applica ai soggetti di cui sopra che, al contempo: a) nell'anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. I soggetti che intraprendono per la prima volta le predette attività possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, di presumere la sussistenza dei requisiti dalle sopra citate lettere a) e b). Non possono avvalersi del nuovo regime agevolativo: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R., ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'art. 116 del T.U.I.R. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. Inoltre, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, anche nel caso di transito al regime ordinario di determinazione dell'IVA. I contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell'IRAP e sono previste semplificazioni sulla modalità di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette. I soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi, comunque, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui vengono meno determinate condizioni. | Dogane Art. 4, comma 22 | Agli operatori doganali sarà consentito il pagamento o il deposito di diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine viene autorizzata l'apertura di un'apposita contabile speciale, presso la Banca d'Italia, su cui affluiranno le relative somme. La disposizione in oggetto è stata introdotta al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e per ridurre i costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria. | Confidi Art. 4, comma 31
(art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)
(art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997)
(art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992)
(art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973) | Per i rimborsi IVA spettanti alle piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la fideiussione richiesta dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 potrà essere rilasciata solo dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e non più dai soggetti iscritti in. apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Per il versamento rateale delle somme iscritte a ruolo il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia. La garanzia potrà essere prestata, oltre che mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche mediante polizza rilasciata dai Confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. | Fatturazione elettronica PP.AA.
Art. 5, comma 37 | Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che intrattengono rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo e con gli enti pubblici. In particolare, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti di tali soggetti, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. Il tutto dovrà avvenire con l'osservanza del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 (Attuazione della direttiva n. 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del Codice dell'amministrazione digitale. Tale obbligo decorrerà dalla data di entrata in vigore del regolamento definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non potranno accettare le fatture emesse e trasmesse in forma cartacea ne potranno effettuare pagamenti, anche parziali, sino all'invio in forma elettronica. |
Autore: Rosj Catalano - Dottore commercialista in Catania Fonte: L'Iva - Ipsoa Editore, n. 10, Ottobre 2007
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