Scritture contabili delle imprese in contabilità ordinaria

Libri obbligatori

I libri obbligatori ai fini delle imposte sui redditi per gli imprenditori individuali, le società e gli enti esercenti attività commerciali (di seguito, "gli imprenditori") sono quelli previsti dalle disposizioni civilistiche, ai quali si aggiungono taluni libri e scritture integrative (art. 2214 e ss. cod. civ.; art. 14, D.P.R. n. 600/1973).

Bollatura, numerazione e vidimazione

I libri e registri contabili erano, in generale, soggetti a obblighi di bollatura iniziale, numerazione e vidimazione annuale prima che fossero posti in uso, da parte dell'Ufficio del registro delle imprese (ora presso le camere di commercio), i notai o gli Uffici delle entrate (per i registri obbligatori ai fini fiscali).

Le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco (per il registro dei beni ammortizzabili sono invece consentiti spazi in bianco nelle pagine relative a ciascun bene), senza interlinee e senza trasporti a margine.

Le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli eventuali accertamenti (o contenziosi) del periodo d'imposta, anche oltre il limite fissato, a fini civilistici, in 10 anni (art. 2220 cod. civ.).

A cura di Novecento media - Agosto 2007
(per maggiori approfondimenti vedi Antonino Spoto - Andrea Aliberti, il Manuale Fiscale 2007 - Novecento media, Milano, 2007)

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