Perchè i costi di carburante e manutenzione degli autoveicoli utilizzati dai soci fondatori di una società risultano in fattura totalmente indeducibili? Qual è inoltre il regime Iva per le altre autovetture non soggette a noleggio, ma di proprietà della società? Il regime IVA degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, ha subito nel tempo varie modifiche in relazione al diritto alla detrazionedell’imposta assolta dal contribuente per acquisto, gestione e manutenzione. Ad un iniziale diritto alla detrazione totale dell’imposta assolta, in coerenza con il principio generale di cui all’art. 19, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha fatto seguito un periodo a detrazione limitata al 50% dell’imposta assolta e, successivamente, il divieto di detrazione totale, seppure con alcune eccezioni.
L’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), nel prorogare il regime di indetraibilità, ha tuttavia introdotto una detrazioneparziale nella misura del 10% dell’imposta limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui al comma 1, lett. c, art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972.
Il regime di detrazione parziale è stato, da ultimo, confermato fino al 31 dicembre 2004 con l’art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004).
Dopo le iniziali perplessità, sia sul dubbio che la detrabilità del 10% fosse limitata ai soli acquisti effettuati tramite contratti di leasing e similari, sia sull’applicabilità o meno della stessa disposizione alle spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione o ai carburanti e lubrificanti, il Ministero ha emanato la circolare ministeriale 3 gennaio 2001, n. 1/E/2001/542 la quale ha risolto, in parte, tali dubbi. La C.M. citata, al punto 2.3.4, infatti arriva alle seguenti conclusioni: l’indetraibilità limitata al 90% dell’ammontare dell’imposta afferente l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli non di lusso (cioè ad esempio per le autovetture al massimo di 2000 cc a benzina e 2500 diesel), quindi non solo sui contratti di leasing ma su tutti i tipi di acquisizioni (acquisto in proprietà, noleggio ecc.); l’indetraibilità limitata al 50% dell’ammontare dell’imposta afferente l’acquisto, l’importazione e l’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, dei suddetti veicoli nel caso abbiano propulsori non a combustione interna (ad esempio motori elettrici); l’indetraibilità totale dell’imposta afferente gli acquisti degli altri beni servizi indicati nel citato art. 19- bis1, quali i pezzi di ricambio, le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli.
Per quanto concerne l’imposta relativa all’acquisto ed all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli in questione, si deve ritenere che resti immutato il regime di totale indetraibilità dell’imposta già applicabile nella vigenza delle precedenti disposizioni.
Secondo la citata circolare ministeriale il legislatore ha infatti inteso concedere un parziale, e peraltro limitato, esercizio della detrazione esclusivamente in relazione all’acquisto dei veicoli, mentre ha escluso totalmente l’esercizio di tale diritto in relazione all’imposta afferente gli acquisti di altri beni e servizi connessi all’utilizzo degli stessi. Si ricorda, infine, che le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti o loro assimilati trovano la piena deducibilità soltanto per quanto riguarda le imposte dirette, mentre ai fini della imposta sul valore aggiunto si applicano le limitazioni sopra citate. settembre 2004 risposta a cura di: G.M. Committeri e M. Troiani Fonte:
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