Auto ecologiche, benefici ampi

Aiuti estesi per la dismissione e l'acquisto di motori euro 5

Rottamazioni a maglie larghe. Fanno il loro ingresso negli incentivi per la dismissione e l'acquisto di auto ecologiche anche i motori euro 5, benché non espressamente citati dalla norma agevolativa. Sostanziale estensione del beneficio anche per i veicoli rottamati preventivamente rispetto all'acquisto, ma comunque dopo il 3 ottobre 2006. Danno diritto al beneficio anche la sostituzione di auto ad uso promiscuo e i veicoli ereditati anche prima dell'1 gennaio. Con la risoluzione n. 8 del 21 marzo 2008 del dipartimento delle politiche fiscali sono stati risolti dubbi sugli incentivi alla rottamazione di veicoli inquinanti. La norma di riferimento è l'art. 29 del dl 31 dicembre 2007, n. 248.

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Veicoli Euro 5Veicoli Euro 5
Soggetto defuntoSoggetto defunto
Rottamazione precedente all'acquistoRottamazione precedente all'acquisto
Euro 2 immatricolato all'esteroEuro 2 immatricolato all'estero
AutocaravanAutocaravan
Credito di impostaCredito di imposta

Veicoli Euro 5

All'amministrazione finanziaria è stato anche posto il problema se il beneficio dell'art. 29, comma 4, della norma agevolativa, a favore dell'acquisto di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere d), f), g), ed m), del Codice della strada, possa riferirsi, oltre alla categoria «Euro 4», anche alla categoria «Euro 5». Al riguardo occorre precisare che, nonostante la norma agevolativa faccia esclusivo riferimento all'acquisto dei soli veicoli «Euro 4», essa debba intendersi applicabile anche per l'acquisto di autoveicoli «Euro 5», in quanto lo spirito della disposizione, nel caso specifico, è senz'altro quello di favorire l'acquisto dei veicoli meno inquinanti, tra i quali, a maggior ragione, sono compresi gli «Euro 5».

Soggetto defunto

Per quanto attiene alle problematiche riguardanti i casi di veicolo intestato ad un soggetto defunto, di cointestazione del veicolo da avviare alla demolizione, nonché alla possibilità di riconoscere gli ecoincentivi ai soggetti che abbiano proceduto alla rottamazione di un autoveicolo in epoca anteriore all'acquisto, Il dpf conferma quanto aveva già sostenuto in una nota del 13 febbraio 2007. Occorre, tuttavia, effettuare alcune precisazioni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la concessione dei benefici, in considerazione della successione temporale delle norme sopraindicate. In primo luogo, con riferimento alla questione dell'intestazione del veicolo da rottamare in capo ad un soggetto deceduto, si chiarisce che, ai fini del godimento dell'incentivo, non costituisce elemento ostativo l'apertura della successione in epoca antecedente alla data del 1° gennaio 2008.

Rottamazione precedente all'acquisto

Quanto al caso della rottamazione avvenuta in epoca precedente all'acquisto, si ritiene possibile godere dei benefici in esame qualora tale demolizione abbia avuto luogo nel periodo di vigenza delle norme agevolative, cioè a partire dalla data del 3 ottobre 2006, fermo restando l'obbligo in capo al soggetto acquirente della consegna al concessionario del certificato di avvenuta rottamazione. Si precisa al riguardo che l'incentivo applicabile dipende esclusivamente dalla data del contratto di acquisto dell'autoveicolo.

Euro 2 immatricolato all'estero

Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti riguardo ai requisiti necessari ai fini del godimento dei benefici previsti dalla nuova normativa ed in particolare all'ammissibilità dell'incentivo in caso di rottamazione di un veicolo di categoria «Euro 2» che risulti immatricolato originariamente all'estero in epoca anteriore al 1° gennaio 1997 e successivamente a tale data, reimmatricolato in Italia. In proposito, si ritiene che possa considerarsi rispettato il disposto dell'art. 29, comma 3, della norma in oggetto, nel caso in cui la data di prima immatricolazione, che deve risultare dalla carta di circolazione, sia anteriore al 1° gennaio 1997, in ossequio alle finalità della legge, volta a favorire l'eliminazione dei veicoli più vetusti e maggiormente inquinanti e in considerazione del fatto che un'eventuale interpretazione contraria darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe.

Autocaravan

Gli autocaravan presentano caratteristiche peculiari che non li rendono assimilabili ad altre tipologie di mezzi. In effetti, per la speciale carrozzeria e per la permanente attrezzatura, essi risultano destinati al trasporto ed all'alloggio di persone, rivolti dunque, a un uso essenzialmente privato. Per tale motivazione si ritiene che ai fini dell'acquisto di quest'ultima tipologia di veicolo, sia necessario provvedere alla rottamazione di un veicolo avente la medesima classificazione, cioè un veicolo di cui all'art. 54, comma 1, lett. m), del codice della strada. Un dubbio è quello del beneficio da riconoscere ai sensi del citato art. 29, comma 4, del dl n. 248 del 2007, che prevede due importi per gli incentivi all'acquisto. Si ritiene che l'ammontare del contributo dipenda dalla massa del veicolo da acquistare.

Credito di imposta

Sempre con riferimento ai caravan si è posto il problema per i concessionari di recuperare l'importo erogato quale incentivo, nel caso in cui non sia presente in Italia la casa costruttrice e/o importatrice dei veicoli acquistati. La procedura di cui al comma 231 della citata legge n. 296 del 2006, applicabile anche per i nuovi ecoincentivi, come disposto dall'art. 29, comma 6, del dl n. 248 del 2007, stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici rimborsano al venditore l'importo del contributo e lo recuperano quale credito di imposta. Al fine di rendere la disposizione agevolativi applicabile, è necessario verificare la volontà del legislatore, inerente la procedura applicabile all'acquisto agevolato dei motocicli. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che anche il venditore dei veicoli in questione, possa usufruire direttamente del credito di imposta al fine di recuperare l'importo del contributo.

I Chiarimenti
CasisticaDubbioSoluzione

Rottamazione pre acquisto

Ammissibilità

Se la rottamazione è avvenuta in epoca precedente all’acquisto, si ritiene possibile godere dei benefi ci qualora la demolizione abbia avuto luogo a partire dalla data del 3 ottobre 2006

Rimane l’obbligo dell’acquirente della consegna al concessionario del certifi cato di avvenuta rottamazione.

L’incentivo applicabile dipende esclusivamente dalla data del contratto di acquisto dell’autoveicolo.

Euro 2 immatricolato all’estero

Requisiti

La data di prima immatricolazione, che deve risultare dalla carta di circolazione, deve essere anteriore al 1° gennaio 1997

Veicolo intestato a contribuente defunto

Requisiti e decorrenza

Non costituisce elemento ostativo l’apertura della successione in epoca antecedente alla data del 1° gennaio 2008.

Veicolo Euro 5

Estensibilità del beneficio

E’ ammessa benché non espressamente prevista

Autocaravan

Estensibilità del beneficio

Solo se la rottamazione ha ad oggetto un veicolo di identica portata

Veicoli ad uso promiscuo

Ammissibilità

La rottamazione da diritto agli incentivi

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Autore: Francesco Santagada
Fonte: ItaliaOggi Sette - 31 marzo 2008

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