La scelta del metodo da applicare per la valorizzazione dei beni la cui movimentazione genera i flussi di magazzino è importante per le valutazioni di bilancio, in quanto i risultati che si possono ottenere applicando un metodo piuttosto che un altro differiscono anche in modo sensibile. Bisogna, a tal fine, considerare che gli obiettivi stabiliti dalla normativa civilistica in sede di valutazione delle scorte non coincidono con quelli statuiti dalla normativa fiscale. Essi, infatti, mirano a tutelare i terzi che intrattengono rapporti economici con l’azienda imponendo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria e stabilendo di considerare solo gli utili effettivamente realizzati. In tale prospettiva, la disciplina civilistica definisce che il valore da attribuire alle scorte deve essere il minimo tra il costo di acquisto e/o di produzione ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del mercato. I criteri fissati dal legislatore fiscale, per contro, mirano alla massimizzazione della base imponibile ed alla determinazione di un risultato economico aziendale il più attendibile possibile per il calcolo del prelievo fiscale. La valutazione fiscale delle rimanenze è regolata dall’art. 59 del TUIR che fissa il valore minimo da attribuire alle scorte di fine esercizio. In particolare viene stabilito che il valore non può essere inferiore al minimo tra il costo ed il cosiddetto “valore normale”, inteso come prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e/o i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui gli stessi sono acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi. Il metodo da applicare per determinare il costo è il LIFO a scatti.
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