Le operazioni doganali, le destinazioni doganali e le autorizzazioni

Introduzione

La Comunità europea è stata fondata nel 1957 da sei Paesi: Belgio, Francia,Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi, a cui si sono aggiunti nel 1973: Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Con l’entrata della Grecia nel 1981 e di Portogallo e Spagna nel 1986, i Paesi sono diventati dodici.
Con il Trattato di Maastricht la Comunità diviene Unione Europea e nel 1995 Austria, Finlandia e Svezia la conducono all’attuale compagine di quindici Paesi.
Nel 2002 il Consiglio di Copenaghen ha deciso di allargare l’Unione a 10 nuovi Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria.
Quindi, a decorrere dal 1° maggio 2004, sono 25 gli Stati membri dell’Unione Europea.
L’ampliamento del mercato interno permette che persone, beni e servizi circolino liberamente e, quindi, senza più controlli alle frontiere interne.
Il principio generale che oggi ispira la legislazione italiana è la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero, che però è mitigato dal permanere di alcuni vincoli.

1) Il primo vincolo è costituito dall’obbligo, a carico degli operatori con l’estero, di compilare moduli di comunicazione valutaria statistica (CVS). Tale comunicazione ha valore esclusivamente statistico.

2) Un secondo vincolo è costituito dalle autorizzazioni che possono essere:

autorizzazioni particolari, con le quali il ministero delle Finanze permette l’effettuazione di specifiche operazioni per le quali è stata presentata domanda (operazioni a licenza). Riguardano merci che possono essere scambiate solo in seguito a rilascio di una specifica autorizzazione discrezionale (licenza). Si tratta di merci per le quali è stato stabilito con decreto un contingente che il Ministero, attraverso la concessione delle licenze, può controllare che non venga in alcun modo superato. Vengono rilasciate autorizzazioni discrezionali di importazione o di esportazione sino all’esaurimento del contingente stabilito, senza superarlo;

autorizzazioni generali, che riguardano merci per le quali compete alle dogane di eseguire il controllo e di permettere il passaggio attraverso il confine (operazioni a dogana). Queste operazioni rappresentano una forma di liberalizzazione perché consentono una sollecita esecuzione degli scambi con l’estero. Il regime a dogana è oggi il più diffuso e riguarda le merci per le quali lo Stato non ha stabilito alcuna limitazione quantitativa all’esportazione e all’importazione;

operazioni a dogana controllata, con le quali lo Stato fissa un contingente di esportazione o di importazione, ma stabilisce che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merce. Si abbinano i vantaggi dei due sistemi sopra descritti e cioè l’accurato controllo delle operazioni “a licenza” con la snellezza amministrativa di quella “a dogana”. Con esso lo Stato fissa con decreto un contingente di esportazione o di importazione, ma precisa che non occorre chiedere la licenza dal momento che alcune dogane sono delegate ad autorizzare il passaggio di determinati quantitativi di merci. Ad ogni dogana elencata viene assegnato un determinato quantitativo;

3) Un altro ostacolo che può essere posto agli scambi con l’estero riguarda la quantità delle merci esportabili o importabili. È questo il sistema dei contingenti, cioè delle limitazioni quantitative imposte dallo Stato per diversi scopi quali proteggere la produzione nazionale dalla concorrenza estera o perseguire l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. Il Codice doganale comunitario (CDC – Reg. 2913/92/CEE) e le relative disposizioni di applicazione (DAC – Reg. 2454/93/CEE) prevedono la possibilità di rilasciare autorizzazioni uniche, valide in più Stati membri, per tutti i regimi doganali economici (deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, trasformazione sotto controllo doganale e ammissione temporanea).
Un’autorizzazione si definisce unica quando la stessa, in base ai criteri stabiliti dall’art. 498 DAC, sono competenti diverse Amministrazioni doganali; essa viene rilasciata per il vincolo e/o l’appuramento del regime doganale o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive che si svolgono in diversi Stati membri; tale tipo di autorizzazione consente agli operatori economici di presentare, in luogo di diverse istanze, una sola domanda di autorizzazione.
Gli artt. 500 e 501 DAC stabiliscono le modalità di consultazione/notificazione tra le diverse amministrazioni doganali interessate, che hanno 30 giorni dal momento della ricezione dei relativi progetti di autorizzazione per comunicare eventuali osservazioni e/o obiezioni all’Amministrazione cui è stata presentata l’istanza, con formazione di “silenzio assenso” in caso di mancata risposta.

Autorità compente italiana per la presentazione di domanda di autorizzazione unica
Area gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
Ufficio Regimi Doganali e Fiscali
Via M. Carucci 71
00143 Roma
Tel.: 0650245075
Fax: 065001037

L’Agenzia delle Dogane con determinazione del 3 agosto 2004, in Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2004, n. 200, ha provveduto a modificare le modalità attuative del decreto 7 dicembre 2000, relativamente al rilascio e al mantenimento delle autorizzazioni delle procedure semplificate, di cui all’art. 76 de regolamento CEE n. 2913/92, che ha istituito il codice doganale comunitario.

Contenuto dell’articolo

Prassi burocratica e fiscale

I regimi doganali

Esportazione

Altri documenti

Diritto di interpello in materia doganale

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Articolo tratto da: Operazioni con l’estero.


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