IRAP, determinare l’imponibile

Ecco come va calcolata la base quando ci sono dubbi causati dal principio di derivazione civilistica

Pubblicato: ottobre 2009

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E, è intervenuta su alcune questioni dubbie in merito alle nuove regole di determinazione della base imponibile a fini IRAP. Si ricorda, infatti, che il 2008 è il primo anno di applicazione del “principio di derivazione civilistica” della base imponibile IRAP. La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è intervenuta in maniera significativa sul D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in un’ottica di semplificazione, mediante l’introduzione del principio di irrilevanza nell’IRAP delle variazioni fiscali effettuate a fini IRES. In questo senso, molto importante è stata la previsione della separazione della dichiarazione IRAP dalla dichiarazione valevole per l’imposta sul reddito. A partire dal 2008, infatti, la dichiarazione IRAP andrà indirizzata direttamente alla regione o provincia autonoma di domicilio fiscale del contribuente.

La novità interessa sia i soggetti IRES, che utilizzano obbligatoriamente il cosiddetto “metodo contabile” (art. 5, D. Lgs. n. 446/1997), sia i soggetti IRPEF (art. 5-bis, D. Lgs. n. 446/1997), che abbiano optato per il regime di “bilancio” in luogo delle regole di determinazione della base imponibile previste dal T.U.I.R. La gestione del regime transitorio nel passaggio da vecchie a nuove regole potrebbe comportare alcune criticità.

Ecco alcuni casi piuttosto diffusi:

ammortamenti eccedenti la misura fiscale imputati a bilancio in precedenti esercizi: nell’ambito delle imposte dirette, tali voci comportano variazioni in diminuzione indicate nel quadro RF del modello Unico; ciò non avrebbe più alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tali variazioni in diminuzione trovino applicazione anche a fini IRAP, per evitare che si producano effetti distorsivi di natura tributaria (Circ. n. 27, paragrafo 2.1). Le quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente previsti, possono, quindi, essere portate in deduzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988;

trattamento delle plus/minusvalenze in caso di cessione di beni a rilevanza fiscale limitata: il regime da adottare ai fini IRAP, per esempio nel caso della cessione, nel 2008, di una autovettura il cui costo sia stato solo parzialmente dedotto secondo le regole in vigore sino al 31 dicembre 2007, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in tali ipotesi, il valore del bene deve essere considerato al lordo delle quote di ammortamento fiscalmente non dedotte (Circ. 27, par. 2.1); questo criterio dovrà essere adottato sia per evidenziare le plusvalenze, sia per quantificare l’importo deducibile delle minusvalenze da alienazione;

componenti economiche già tassate in precedenti esercizi: si potrebbe ipotizzare l’indicazione a conto economico, nei periodi 2008 e seguenti, di componenti già tassate negli anni precedenti, a causa di un disallineamento tra regole civilistiche e fiscali. Anche in questo caso, è stata affermata la prevalenza del criterio della eliminazione del rischio di doppie imposizioni e di doppie deduzioni, consentendo, in pratica, l’esclusione di questi importi dalla base imponibile (Circ. 27, paragrafo 2.2).

Concludendo, dalla lettura della Circolare si può notare l’obiettivo del Legislatore di rendere la base imponibile IRAP più aderente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici, in modo da trasformare l’IRAP in un vero e proprio tributo delle regioni e delle province autonome.

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Eloisa Lamina

Dott.ssa Eloisa Lamina (eloisa.lamina@tiscalinet.it)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è nata e lavora a Roma. Si occupa principalmente di consulenza e assistenza contabile, fiscale e in materia di lavoro e previdenza sociale per piccole e medie società di persone e di capitali, imprese individuali e professionisti, anche collaborando con studi legali.


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