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Bonus aggregazioni, agevolati anche in conferimenti di ditte individuali. Così l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 233/E del 10 giugno 2008 con cui si è pronunciata in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del bonus aggregazioni di cui alla Finanziaria 2007 in merito al conferimento di due ditte individuali. L'istanza di interpello che normalmente deve essere presentata dal soggetto (incorporante, beneficiaria, conferitaria) che intende avvalersi dell'agevolazione trattandosi di soggetto non ancora costituito è stata presentata in questo caso congiuntamente dai soggetti le cui aziende costituiscono oggetto di aggregazione (fusione, scissione o conferimento). L'interpello riguardava due persone fisiche titolari di due ditte individuali che intendevano conferire le proprie aziende in una srl di nuova costituzione, conferimento da effettuarsi in neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 176 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Al fine di poter beneficare dell'agevolazione di cui all'art. 1, commi 242 e ss. della legge 27 dicembre 2006 («bonus aggregazioni») nell'interpello si dichiarava:
Il bonus aggregazioni di cui alla Finanziaria 2007 consente di beneficiare del riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto in contabilità dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 Tuir. Viene quindi meno il principio di neutralità del conferimento in base al quale il conferitario non «subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo» consentendosi il riconoscimento dei maggiori valori dei beni strumentali, materiali e immateriali e/o dell'avviamento emergenti a seguito del conferimento, entro il limite massimo di 5 milioni di euro. Per poter beneficiare del bonus aggregazioni, all'operazione devono partecipare esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Il requisito dell'operatività deve intendersi nel senso che le imprese devono aver svolto un'effettiva attività commerciale nel biennio precedente l'effettuazione dell'operazione. Deve inoltre trattarsi di imprese «indipendenti», vale a dire che non devono far parte dello stesso gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 c.c. né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione, né controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto sempre ai sensi dell'art. 2359 c.c. Il controllo deve intendersi in senso ampio includendosi quindi anche le ipotesi in cui il controllo sia di tipo indiretto da parte della stessa persona fisica o da persone fisiche legate tra loro da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Tuir. Nel caso di specie, trattandosi di conferitaria di nuova costituzione con forma di società di capitali, risulta rispettato il requisito soggettivo che impone la costituzione in una del forme di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), Tuir. Con riguardo al requisito dell'operatività da almeno due anni si rileva come tale requisito deve sussistere in capo al soggetto conferente e al conferitario. Nel caso di specie si tratta di ditte individuali che, come riconosciuto dall'Agenzia delle entrate, hanno dichiarato e dimostrato con idonea documentazione di essere già operative nei periodi d'imposta 2005 e 2006. Trattasi tuttavia di requisito che deve sussistere anche per il periodo d'imposta 2008, trattandosi di conferimento che dovrà effettuarsi nel corso del 2008. Nel riconoscere quindi la sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus aggregazione l'Agenzia si esprime anche in merito alla possibilità di attribuire una partecipazione al capitale della società conferitaria, in regime di neutralità fiscale, al collaboratore di un impresa familiare in cui collabora il coniuge del titolare. Trattasi di un'impresa individuale, costituita sotto la forma di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c. Come chiarito con la circolare n. 40 del 19 dicembre 1976, sebbene i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis c.c. sia da includersi tra quelli prodotti in forma associata, «non significa che nel caso di impresa familiare si tratta di reddito prodotto in forma associata», ma solamente che si applica a tali redditi il principio di «trasparenza», in forza del quale il reddito prodotto è imputato a ciascun avente diritto indipendentemente dall'effettiva percezione». Ne consegue che in una impresa familiare l'unico soggetto che può qualificarsi come imprenditore e che, quindi, possiede i requisiti soggettivi per effettuare il conferimento in neutralità fiscale ex art.176 Tuir, è il titolare dell'impresa stessa. Solo al titolare dell'impresa, precisa quindi la risoluzione, spetteranno le quote della conferitaria neocostituita.
La decadenza dall'agevolazioneSecondo quanto previsto dal comma 248 della finanziaria 2007 l'agevolazione viene meno se “La società risultantedall'aggregazione che nei primi quattro periodi di imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al Titolo II, capi III e IV, del resto unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242 a 249, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura dì cui ali articolo 37-bis comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)”. In tal modo si è voluto evitare che la società beneficiaria del “bonus aggregazioni” trasferisca il beneficio fiscale ad un altro soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per la sua concessione. Nel computo dei “primi quattro periodi di imposta dalla effettuazione dell'operazione”, deve includersi anche il periodo d'imposta nel corso del quale l'operazione è effettuata. Non si decade dall'agevolazione se il beneficiario intenda effettuare ulteriori operazioni straordinarie ovvero cedere i beni rivalutati per valide ragioni economiche. Sara necessario in tal caso rasentare apposita istanza di disapplicazione della norma decadenziale ai sensi dell'artlcolo 37-bis, comma 8, Dpr 29 settembre 1973, n. 600. La decadenza dall'agevolazione comporta l'obbligo per la società beneficiaria di liquidare e versare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la decadenza, l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Si dovrà quindi effettuare una rettifica in aumento del reddito imponibile, ai fini Ires, e del valore della produzione netta, ai fini Irap, corrispondente alle maggiori componenti negative di reddito dedotte ovvero alle minori componenti positive di reddito assoggettate a tassazione negli esercizi precedenti. Sulle maggiori imposte liquidate, come precisato nella circolare del 21 marzo 2007, non sono dovute sanzioni né interessi.
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