Stop al bonus aggregazioni se non c'è indipendenza. Non spetta l'agevolazione fiscale consistente nel riconoscimento dei maggiori valori derivanti da un'operazione di conferimento se le conferenti sono soggette a direzione unitaria da parte della stessa compagine azionaria. Con la risoluzione n. 105/E del 20 marzo 2008, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alla concessione di incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 commi 242-249. In particolare, l'istante aveva chiesto di poter beneficiare del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito di un conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 dpr 22 dicembre 1976, n. 917 (Tuir) tra due società operanti nel settore dello stoccaggio di prodotti alimentari, di pulizia della casa e della persona ed aventi lo stesso mercato di riferimento. |
L'ambito applicativo | Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. | Il conferimento | Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 Tuir, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. | I requisiti per la concessione | Il bonus aggregazioni può essere concesso qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Secondo quanto stabilito dall'art. 2359 c.c. sono società controllate: | • | (i) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; | | • | (ii) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria; | | • | (iii) le società che sono sotto la influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. |
| L'elemento temporale | Per individuare il momento in cui si considerano "effettuate" le operazioni di aggregazione aziendale si dovrà aver riguardo: | • | (i) per le operazioni di fusione e di scissione si ritiene che tale momento alla data di efficacia giuridica della fusione o della scissione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2504-bis e 2506-quater c.c.; | | • | (ii) per i conferimenti d'azienda si dovrà aver riguardo alla data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.. |
| La posizione dell'Agenzia | Come rilevato nella risoluzione n. 105/E del 20 marzo 2008 "La scrivente, già con la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, nel precisare la ratio dell'agevolazione, ha chiarito che la disposizione in esame conferma la volontà del legislatore di favorire esclusivamente l'aggregazione tra imprese effettivamente "indipendenti". Pertanto, ciò che rileva nel caso de quo come causa ostativa all'ottenimento dell'agevolazione in commento è la "riconducibilità" ai medesimi soggetti del pacchetto di controllo delle società coinvolte nell'operazione di conferimento descritta nell'istanza". |
L'operazione di aggregazione aziendale da realizzarsi tramite conferimento è finalizzata alla creazione nel mercato di riferimento di un unico polo di distribuzione e stoccaggio dei rispettivi prodotti. Il progetto prevede che entrambe le società, conferenti, conferiscano il ramo di azienda inerente all'attività di distribuzione in una società, conferitaria, di nuova costituzione. Il conferimento, si legge nella risoluzione, «produrrà effetti civistici plusvalenti sugli immobili aziendali, che saranno anche fiscalmente rilevanti nel valore massimo di euro 5 milioni non in capo alle conferenti, bensì solo in capo alla conferitaria che ne beneficerà attraverso le successive quote di ammortamento». Non esiste come precisato dall'istante alcun rapporto di partecipazione reciproco tra le due conferenti né alcun rapporto di controllo diretto o indiretto. Non vi è inoltre un unico soggetto in grado di esercitare il controllo su entrambe le società. Verrebbe quindi rispettata, oltre all'operatività minima biennale antecedente al conferimento, anche la condizione dell'indipendenza essendo il conferimento di azienda effettuato da società, indipendenti. Il bonus aggregazioni di cui alla Finanziaria 2007 prevede il riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'art. 176 Tuir. In tal modo si è derogato al principio di neutralità di cui agli artt. 172, 173 e 176, Tuir in merito alle operazioni di fusione, di scissione e di conferimento di azienda. La concessione del bonus in oggetto è subordinata alla preventiva presentazione da parte delle società partecipanti all'operazione alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di un'istanza di interpello. |
La concessione del bonus aggregazioni di cui ai commi 242-249 dell'art. 1 della finanziaria 2007 è subordinata alla preventiva presentazione di un'istanza di interpello da parte del contribuente che intenda usufruirne. Al riguardo la risoluzione in oggetto ribadisce che come già chiarito dalla circolare n. 16 del 21 marzo 2007, potrà prendere a riferimento il concetto di operatività contenuto nella normativa sulle cd. "società di comodo" di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Di conseguenza potranno escludersi dall'agevolazione, in quanto non operative, società che al di là dell'oggetto sociale dichiarato, siano state costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale. L'operatività dovrà intendersi in senso "sostanziale" escludendosi dunque dalla concessione del beneficio quelle imprese che "risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio, essendo, invece, necessario ai fini che qui interessano un quid pluris" costituito dall'effettiva operatività dell'impresa. |
L'Agenzia dovrà verificare la contemporanea presenza di quattro requisiti: soggettivo, oggettivo, temporale ed operativo: 1. | requisito soggettivo: il soggetto risultante dall'operazione straordinaria deve assumere la forma giuridica di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato; | 2. | requisito oggettivo: il processo di aggregazione aziendale deve necessariamente realizzarsi mediante le operazioni straordinarie di fusione, di scissione e di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 Tuir; | 3. | requisito temporale: le operazioni straordinarie devono essere effettuate nel corso degli anni 2007 e 2008; | 4. | requisito dell'operatività: le imprese che partecipano all'operazione straordinaria devono essere operative da almeno due anni, nel senso che devono aver esercitato un'effettiva attività commerciale nel biennio antecedente quello di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria di aggregazione aziendale. |
Nel caso di specie poiché l'aggregazione aziendale dovrebbe realizzarsi mediante un'operazione di conferimento di azienda nel corso dell'esercizio 2008, deve ritenersi rispettato anche il requisito temporale che richiede un'operatività minima da almeno due anni come risulta peraltro dalla copia dei bilanci allegati all'istanza, relativi agli esercizi 2005 e 2006 e dal modello Unico 2006. È il requisito dell'indipendenza invece che, nell'analisi dell'Agenzia, non risulta rispettato. Infatti la gestione di entrambe le società risulterebbe di fatto accentrata in capo agli stessi soci «configurando, di fatto, una direzione unitaria delle società coinvolte nell'operazione». La legge prevede infatti l'espressa esclusione dall'agevolazione in tutte quelle ipotesi in cui i soggetti siano legati tra loro da un qualsiasi rapporto partecipativo ovvero controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. A ulteriore conferma si rileva come il presidente del consiglio di amministrazione nonché amministratore delegato di una delle due conferenti è al contempo anche vicepresidente nell'altra conferente. La mancanza del requisito dell'indipendenza contraddice quella che è la ratio stessa della norma agevolativa che è la volontà favorire esclusivamente l'aggregazione tra imprese effettivamente «indipendenti» vale a dire le aggregazioni di imprese non riconducibili ad un unico soggetto giuridico e/o economico e che si mantengano tali nei quattro anni periodi d'imposta successivi. Autore: Francesco Pau Fonte: ItaliaOggi Sette – 31 Marzo 2008
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