Gli aiuti di stato Ue con deroghe

Possibile una tantum alle imprese fino a 500.000 euro

Il pacchetto di aiuti da 20 mld predisposto dalla Commissione europea guarda alle microimprese

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La Commissione adotta delle deroghe alle regole in materia di aiuti di stato per favorire l'accesso al credito alle imprese.

Gli interventi più significativi riguardano la possibilità di concedere un aiuto una tantum fino a 500.000 euro ad impresa, garanzie pubbliche per l'accesso ai prestiti, prestiti agevolati o bonifici dei tassi di interesse e di intervenire in maniera più importante con fondi pubblici nel capitale di rischio delle imprese. Il nuovo testo comunitario si situa cronologicamente dopo quelli adottati per gli aiuti a favore degli istituti finanziari e completa il quadro delle regole anticrisi in materia di aiuti di stato.

Il 17 dicembre la Commissione europea ha adottato una nuova comunicazione (Quadro temporaneo per gli aiuti di stato destinati a favorire l'accesso al finanziamento nel conteso della crisi economica e finanziaria attuale) che permette agli Stati membri di adottare misure di aiuto temporanee per lottare contro gli effetti del restringimento del credito sull'economia reale.

Tipologia degli aiutiAmmontare o intensitàVincoli principali e altri aspetti

Aiuti una tantum

500.000 euro per impresa nel periodo tenendo conto anche gli aiuti de minimis per la verifi ca del rispetto della soglia per il periodo 1/1/2008-31/12/2010

Sono escluse le imprese in diffi coltà al 1° luglio 2008. Esclusioni settoriali: imprese attive nel settore della pesca e acquicoltura e della produzione di prodotti primari dell’agricoltura

Auti sotto formadi garanzia

Riduzione del premio (o corrispettivo) della garanzia del 25% per le PMI e del 15% per le GI

Sono escluse le imprese in diffi coltà al 1° luglio 2008. La garanzia potrà coprire al massimo il 90% dei prestito e questo non potrà superare l’ammontare globale delle spese salariali dell’impresa per il 2008

Aiuti sotto formadi prestito obonifi co di tassidi interesse

Nuovo metodo di calcolo per l’ammontare dell’aiuto compatibile, in deroga alle regole normalmente applicabili

Sono escluse le imprese in diffi coltà al 1° luglio 2008. L’aiuto potrà coprire la riduzione dei tassi di interesse fino al 31.12.2010

Aiuto per laproduzione di“prodotti verdi”

Aiuti sotto forma di bonifi co dei tassi di interesse calcolati sulla base di un nuovo metodo e di un’intensità del 25% per le GI e del 50% per le PMI

Sono escluse le imprese in diffi coltà al 1° luglio 2008. L’aiuto dovrà essere connesso alla realizzazione di progetti per la produzione di nuovi prodotti con uno signifi cativo miglioramento della protezione ambientale

Aiuto sottoforma dicapitale dirischio

Possibilità di intervenire con quote di capitale di rischio (misto pubblico e privato) fi no a 2,5 milioni di euro (anziché I fondi per investimenti potranno essere composti al 30% (anziché 50%) da fondi privati

Si tratta di deroghe alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU n. C 194 del 18.8.2006)

Aiuti afavore delleassicurazionidel creditoall’esportazionea breve termine

Semplifi cazione delle regole normalmente applicabili

Si tratta di una semplificazione di alcune condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU n. C 281 del 17.09.1997, modifi cata con comunicazioni in GU n. C 217 del 02.08.2001, GU n. C 307 del 11.12.2004 e n. C 325 del 22.12.2005)

Questo quadro temporaneo, che in pratica prevede alcune deroghe alle regole in vigore, sarà applicabile fino alla fine del 2010, ma gli Stati membri dovranno fornire alla Commissione europea, entro il 31 ottobre 2009, gli elementi che possano dimostrare la necessità di mantenere le misure coperte dalla comunicazione oltre il 31 dicembre 2009.

La nuova comunicazione della Commissione completa il quadro degli interventi a favore dell'economia reale, considerando che la comunicazione relativa alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie, adottata il 5 dicembre, prende in conto il fatto che il restringimento del credito comincia a toccare l'economia reale e che le banche finanziariamente sane possono avere bisogno di capitali pubblici per poter concedere crediti sufficienti alle imprese.

Tra le misure che possono essere adottate sulla base della nuova comunicazione del 17 dicembre figura un aiuto una tantum di 500.000 euro per impresa.

Prima di concedere l'aiuto, le autorità dello Stato membro dovranno verificare che il suo cumulo con altri aiuti concessi sulla stessa base e con gli aiuti de minimis non porti l'impresa a riceve più di 500.000 euro nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L'aiuto potrà essere concesso, a favore delle imprese che non erano in difficoltà al 1° luglio 2008, solamente nell'ambito di un regime di aiuti e sono escluse le imprese attive nei settori della pesca (produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura) e della produzione primaria di prodotti agricoli. Si tratta, dunque, di una sorta di nuova soglia che permette di superare quella de minimis prevista dal regolamento n. 1998/2006, ma non di un vero e proprio aiuto de minimis in quanto la Commissione lo ha qualificato aiuto di stato a tutti gli effetti.

La comunicazione prevede anche una deroga alle regole applicabili agli aiuti sotto forma di garanzia, in quanto si prevede la possibilità di concedere garanzie pubbliche alle imprese per l'accesso ai prestiti. Le garanzie potranno essere concesse a premio (o corrispettivo) ridotto del 25% per le piccole e medie imprese e del 15% per le grandi imprese e potranno coprire fino al 90% del prestito. Quest'ultimo aspetto costituisce una deroga importante alle regole normalmente applicabili in quanto la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato Ce agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (GU n. C 155 del 20.6.2008) prevede che le garanzie non possano coprire più del 80% dei prestiti. Questa comunicazione non prevede, invece, criteri di compatibilità degli aiuti in quanto disciplina solamente le modalità per verificare la presenza di un vantaggio a favore dei beneficiari delle garanzie e per quantificarlo.

La nuova comunicazione sulle misure per far fronte alla crisi prevede, invece, la compatibilità delle garanzie che non superano le soglie di aiuto (riduzione del premio) indicate e concesse per accedere ad un prestito che non deve superare l'importo annuale dei costi salariali dell'impresa per l'anno 2008. Sono escluse le imprese che erano in difficoltà al 1° luglio 2008.

Anche gli aiuti sotto forma di prestiti a tasso ridotto sono presi in considerazione dalla nuova comunicazione, che prevede la compatibilità di questi aiuti quando il bonifico del tasso di interesse non supera la differenza tra il tasso di riferimento della Commissione, calcolato sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (G.U. n. C 14 del 19/1/2008), e un tasso calcolato sulla base del tasso interbancario giornaliero più un premio uguale alla differenza fra il tasso interbancario annuale ed il tasso giornaliero della banca centrale, maggiorato di un premio di rischio determinato sulla base delle caratteristiche del beneficiario.

Questo metodo si applicherà per i contratti firmati prima del 31 dicembre 2010 ed agli interessi pagati fino al 31 dicembre 2012. La compatibilità di aiuti sotto forma di bonifico dei tassi di interesse sono poi previsti per i progetti di fabbricazione di “prodotti verdi”. L'intensità del bonifico può arrivare al 25% per le grandi imprese e 50% per le piccole e medie imprese. Sono escluse le imprese che erano in difficoltà al 1° luglio 2008.

La comunicazione prevede, inoltre, alcune deroghe alle regole contenute negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (G.U. n. C 194 del 18/8/2006). Le deroghe riguardano l'innalzamento della tranche di intervento da 1,5 a 2,2 milioni di euro e la riduzione della quota minima di apporto di capitale privato nei fondi di investimento per le aree non assistite, che passa dal 50% al 30%.

Infine, viene anche previsto un adattamento delle regole applicabili agli aiuti a favore delle assicurazioni del credito all'esportazione a breve termine, che potrebbero dunque essere utilizzati per favorire le esportazioni delle imprese.


Autore: Riccardo Vuillermoz
Fonte: ItaliaOggi Sette – 22 dicembre 2008

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