Apporti ai fondi come conferimenti

Chiarimenti sull'imposizione indiretta dopo il reverse charge

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Escluso dall'Iva l'apporto di un centro commerciale locato in fondi immobiliari. Lo chiarisce la circolare n. 22/E del 19 giugno 2006 con la quale l'amministrazione finanziaria fa il punto sull'imposizione indiretta degli apporti ai fondi immobiliari a cominciare dal mai decollato meccanismo della «reverse charge».

Essendo il patrimonio dei fondi immobiliari costituito dall'apporto prevalente, ma non esclusivo di immobili. Proprio in virtù di tali apporti e «per risolvere i problemi di liquidità legati all'insorgenza di crediti Iva di importo elevato in capo ai fondi per effetto delle operazioni di apporto di immobili» con la Finanziaria del 2004 si era introdotto il meccanismo del cosiddetto reverse charge in base al quale l'apportante per ogni operazione imponibile Iva doveva emettere la relativa fattura senza addebito di Iva, fattura integrata dalla Sgr con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e doveva essere annotata nei registri Iva, di cui agli artt. 23 e 24 e 25 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633 (in relazione rispettivamente alla registrazione delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Così facendo il fondo finiva per avere:

- un debito Iva e
- un credito Iva di pari ammontare, immediatamente detraibile all'atto della liquidazione periodica del tributo.

L'applicazione di questo meccanismo derogando ai principi generali in materia di Iva necessitava di una preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea (ex art. art. 27 della direttiva 77/388/Cee del Consiglio del 17 maggio 1977).

Prima della pronuncia europea è però arrivato il legislatore italiano che con il dl 220/04 ha regolamentato la disciplina ai fini delle imposte indirette (Iva ed imposta di registro, ipotecaria e catastale), per determinati apporti ai fondi immobiliari. Si considerano quindi operazioni di conferimento di azienda o di rami di azienda gli apporti ai fondi immobiliari chiusi, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto.

Da ciò deriva, ricorda la circolare, l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Presupposto per la tassazione in misura fissa è la «pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell'apporto» in ciò riagganciandosi all'art. 5, paragrafo 8, della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388 (cosiddetta VI direttiva) secondo cui «in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli stati membri possono considerare l'operazione come non avvenuta e che il beneficiario continua la persona del cedente».

Per «universalità» deve intendersi, così come precisato nella circolare, un complesso di beni unificato dal fatto di essere posseduto da un unico soggetto e da questi destinato ad un fine produttivo unico e determinato. Dovendosi quindi individuare «un complesso qualificato di beni immobili con una specifica destinazione alla locazione», l'apporto dovrà riguardare «due o più immobili prevalentemente locati».

In mancanza, quindi, di una diversa specifica previsione normativa, la circolare specifica che il richiamo a una pluralità di immobili non può che intendersi riferito ai «beni immobili» come identificati catastalmente anche se, sottolinea l'amministrazione finanziaria, «si ritiene che il requisito della pluralità di immobili possa essere verificato in presenza di un immobile a destinazione speciale che, sebbene accatastato come un'unica unità immobiliare, sia composto da porzioni suscettibili di produrre reddito in via autonoma (per esempio: centro commerciale, classificato come D8 con attribuzione di rendita unitaria in cui la maggior parte dei locali sono concessi in locazione»). Entrambi i requisiti («pluralità» e «locazione prevalente» dagli immobili apportati al fondo) devono sussistere in capo al soggetto apportante.

La circolare in pillole

Ritenuta sui proventi
del fondo

La ritenuta è a titolo di acconto sui proventi distribuiti dai fondi immobiliari a:

imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale;

società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);

stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al primo comma lett. d) dell'art. 73

Negli altri casi, in cui si rende attuabile la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

La prevalenza

Il requisito della prevalenza si considera verificato se il rapporto tra (I) il valore effettivo delle unità immobiliari locate rispetto al (II) valore complessivo delle unità immobiliari oggetto del singolo apporto è, in termini percentuali, superiore al 50%.

La pluralità di
immobili

Il requisito della pluralità di immobili può secondo la circolare n. 22/0, ritenersi verificato anche «in presenza di un immobile a destinazione speciale che, sebbene accatastato come un'unica unità immobiliare, sia composto da porzioni suscettibili di produrre reddito in via autonoma»

Gli apporti di
immobili dello stato

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto, gli apporti immobili dello stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 516,46.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 26 Giugno 2006


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