Il regime tributario dei partecipanti ai fondi comuni di investimento immobiliare è stato oggetto di modifica da parte della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) introducendo i commi 2-bis e 2-ter all'art. 7 del dl 25 settembre 2001, n. 351 al fine di regolare l'applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi delle quote dei fondi immobiliari immesse in un sistema di deposito accentrato. In precedenza il legislatore era intervenuto con la legge 19 ottobre 2004, n. 257 per modificare il suddetto decreto nella parte in cui (art. 8) disciplinava il trattamento Iva degli apporti di beni immobili ai fondi immobiliari. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del decreto la società di gestione del fondo deve operare una ritenuta del 12,50 per cento:
L'applicazione della ritenuta alla fonte non comporta comunque una doppia imposizione in quanto il fondo immobiliare che eroga tali proventi non è soggetto ad imposizione. Sono tuttavia esenti da ritenuta i proventi percepiti da determinati fondi pensione (vale a dire quelli disciplinati dal dlgs 21 aprile 1993, n. 124) e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal Tuf. I loro proventi per la parte che deriva dalla partecipazione a fondi immobiliari sono computati nel risultato di gestione assoggettato a imposta sostitutiva, rispettivamente del 12,50 e dell'11%. Esentati da ritenuta anche i proventi distribuiti a soggetti residenti negli stati o territori indicati nel decreto del ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni (cosiddetta «white list»). La circolare chiarisce che qualora le quote dei fondi siano depositate presso un intermediario che non aderisce direttamente ad un sistema di deposito accentrato, ma che sub-depositi le stesse presso un altro intermediario che aderisce a tale sistema la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario presso il quale il cliente ha in deposito le proprie quote è tenuto ad applicare la ritenuta. Questo perché tra i due intermediari (quello depositante e quello sub-depositario) intercorre un contratto di sub-deposito. I titoli della clientela sono tenuti presso l'intermediario sub-depositario in conti intestati all'intermediario depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Ne deriva che «le quote sono depositate in un conto intestato nominativamente al cliente effettivo possessore dei titoli unicamente presso l'intermediario depositante, il quale è tenuto ad applicare la ritenuta sui proventi derivanti da tali quote».
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