Bonus del 55% a invio limitato

I chiarimenti per chi vuole usufruire della detrazione sugli interventi di riqualificazione energetica

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Il modello telematico va inviato solo se i lavori si protraggono

Niente paura per il bonus del 55%. Il modello telematico va inviato all'agenzia delle entrate solo se i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati. Pertanto, l'invio è diretto esclusivamente a comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Volendo riassumere sono sempre esclusi dall'obbligo della dalla comunicazione i lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta e i casi in cui non sono state sostenute spese. Ad ogni modo il primo anno di applicazione del monitoraggio è il 2009 per cui il primo invio è previsto per il 31 marzo 2010. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la prima comunicazione riguarda le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato sempre un modello per ciascun periodo d'imposta. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, che approva il modello per l'invio, viene tra l'altro stabilito che in ogni caso tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche e integrazioni.

LAVORI AGEVOLABILI
TipologiaCosa vi rientraLimite massimo di detrazione

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

La categoria degli «interventi di riqualificazione energetica» comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell’allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione ficale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro).

Interventi sull’involucro di edifici esistenti

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell’apposita tabella di cui all’allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).

Interventi di installazione di pannelli solari

Produzione di acqua calda per edifici pubblici e privati

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).

Termini e modalità

Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall'anno 2010. Per esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell'anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell'anno 2010, è tenuto a inviare la comunicazione telematica entro il 31 marzo 2010. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la stessa, invece, entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese. La comunicazione, come anticipato, deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti. Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d'imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.

Accorgimenti

La compilazione del modello richiede alcuni accorgimenti che si rendono opportuni soprattutto nel caso di beneficiari diversi dalle persone fisiche. In effetti, nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica, la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione modello Unico 2009 disponibili in firmato pdf e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per ciò che concerne, invece, i dati catastali dell'immobile su cui sono eseguiti i lavori, gli stessi sono rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita.

In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento. Bisogna avere sempre cura, inoltre, di barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d'imposta, effettuati sull'immobile individuato nella comunicazione e indicare in quella sede l'ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento.


Autore: Sergio Mazzei
Fonte: ItaliaOggi Sette – 18 Maggio 2009

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