Sì al concordato fallimentare, ma solo dal 17 giugno 2006. Questo in sintesi quanto emerge dal documento del 17 maggio 2006 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti sulla ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale nel periodo transitorio della nuova disciplina fallimentare. Preliminarmente si rileva come con l'introduzione nella legge fallimentare dell'art. 182-bis è stata attribuita una valenza giuridica a quegli accordi con i quali si regolava in genere in via stragiudiziaria la ristrutturazione dei debiti. In seguito alla riforma della normativa in materia di fallimento è stata disposta: 1. | l'abrogazione dell'art. 3, comma 3, del dl 8 luglio 2002, n. 138 recante disposizioni in materia di transazione dei tributi iscritti a ruolo il cui gettito è di esclusiva spettanza dello stato e | 2. | l'introduzione dell'art 182-ter in materia di transazione fiscale. |
Poiché l'entrata in vigore dell'articolo 182-ter è prevista per il 17 luglio 2006 e quindi non contestualmente all'abrogazione del citato articolo 3 si era posto il problema di come regolare fino al 17 luglio 2006 le transazioni fiscali. È stata quindi disposta (a opera del decreto legge 14 marzo 2005) l'introduzione nella riformata legge fallimentare dell'articolo 182-bis in base al quale il debitore può depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. A tale accordo deve essere data adeguata diffusione attraverso la pubblicazione nel registro delle imprese di modo da consentire non solo ai creditori ma a chiunque possa avere interesse di proporre opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Spetterà poi al tribunale, una volta deciso sulle eventuali opposizioni, procedere all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Contro tale decreto (applicabile, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese) è ancora possibile nei 15 giorni successivi proporre appello. Al riguardo si rileva che l'imprenditore nel proporre ricorso per l'ammissione al concordato preventivo deve presentare ex articolo 161: | • | una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; | | • | uno stato analitico e estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; | | • | l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; | | • | il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. |
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono, secondo quanto stabilito dall'articolo 161, essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. |
L'art. 160 della legge fallimentare consente all'imprenditore che si trova in stato di crisi (ivi incluso lo stato di insolvenza così come precisato nel cd decreto milleproroghe del dicembre 2005) di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato a un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza | La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta, ex art. 161, con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l 'impresa ha la propria sede principale unitamente a: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con le indicazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili | L'art. 182 bis consente al debitore di depositare, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei | La transazione fiscale è prevista dall'art. 182-ter (in vigore dal 17 luglio 2006) in base al quale «con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea» | Secondo il Cndc è «possibile suddividere i creditori per classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, come anche effettuare trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, in applicazione di quanto previsto dall'art. 160 della legge fallimentare in punto di concordato preventivo» |
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La presentazione del piano di riassetto previsto all'art. 160 della legge fallimentare consente al debitore di proporre il pagamento, anche parziale: | • | dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e | | • | dei relativi accessori, |
limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, a eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può prevedere la dilazione del pagamento. Questo è quanto stabilisce l'art. 182-ter. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il credito tributario risulti assistito da privilegio il medesimo articolo stabilisce che: | • | la percentuale | | • | i tempi di pagamento | | • | le eventuali garanzie |
non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali. Allo stesso modo nell'ipotesi in cui il credito tributario abbia natura chirografaria è sottoposto alla stessa disciplina prevista per gli altri crediti chirografari. La procedura prevede che, contestualmente al deposito presso il tribunale, una copia della domanda e della relativa documentazione deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione e all'ufficio competente unitamente alla copia: | • | delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici e | | • | delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. |
A quel punto il concessionario ha 30 giorni dalla data della presentazione per trasmettere al debitore una certificazione con la quale attesta l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso e ugual termine è dato all'ufficio per liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità «unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario». Per quanto riguarda la tipologia dei tributi si deve distinguere tra: | • | tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, | | • | tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda. |
Nel primo caso la decisione se aderire o meno alla proposta di concordato spetta al direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale. Per quanto riguarda i tributi iscritti a ruolo il concessionario del servizio nazionale esprime il suo voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. Con la chiusura della procedura di concordato (ex art. 181) cessa anche la materia del contendere nelle liti aventi a oggetto i tributi amministrati dalle agenzie fiscali. |
Autore: Francesco Pau Fonte: ItaliaOggi Sette – 29 Maggio 2006
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