Concordato fallimentare dal 17/6

Adesione dei creditori

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L'accordo di cui all'art. 182-bis deve raccogliere anche il consenso di almeno il 60% dei creditori. In merito alle modalitą utilizzate per la raccolta delle adesioni, nel silenzio normativo il Cndc «ritiene che sia possibile suddividere i creditori per classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, come anche effettuare trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 160 della legge fallimentare in punto di concordato preventivo».

La circostanza che l'accordo non richieda il consenso unanime di tutti i creditori ma solo del 60% non vale a liberare dagli obblighi di pagamento quelli che l'articolo 182-bis definisce i creditori estranei dovendo anzi valutarsi l'accordo anche in basa alla sua idoneitą ad assicurare il regolare pagamento di tali creditori.

Al riguardo il Cndc sottolinea come la locuzione «pagati regolarmente» deve intendersi «secondo l'interpretazione maggioritaria nel senso di "integralmente", mentre altra interpretazione ritiene che detti creditori devono essere pagati nella stessa percentuale prevista per la classe a cui appartengono».

Ne deriva che essendo l'accordo in oggetto relativo «a un intervento sui debiti contratti dall'imprenditore, senza alcuna distinzione tra tipologie del debito, e suo ammontare» l'art. 182-bis deve «in linea di principio» intendersi applicabile anche ai debiti tributari. Del resto la stessa amministrazione finanziaria con la circolare 4 marzo 2005, n. 8 aveva escluso la possibilitą di concludere accordi transattivi con debitori che rivestono la qualifica di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento a meno che l'accordo proposto all'Agenzia non fosse inserito in un piano di riassetto dell'impresa di pił ampia portata e di ristrutturazione del debito che preveda il coinvolgimento di tutti i creditori.

A tal fine, specifica la circolare, i creditori devono risultare da certificazione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis del c.c. con la precisazione che i creditori assistiti da privilegio di grado pari o superiore a quello dell'erario devono esprimere il loro assenso all'accordo proposto all'Agenzia.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 29 Maggio 2006


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