Consulenza finanziaria neutra

Regole sugli investimenti

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Consulenza finanziaria, la Consob detta le regole. Con il documento di consultazione del 5 giugno 2008 la Consob ha predisposto le linee guida del regolamento di attuazione dell'art. 18 del dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) in materia di consulenti finanziari. La nuova disciplina dovrà garantire l'assoluta neutralità del consulente finanziario a tutela dell'attività svolta nei confronti della clientela retail.

La «consulenza in materia di investimenti» è stata inclusa tra i servizi (e le attività) di investimento dalla direttiva 2004/39/Ce (direttiva Mifid) e in tal senso è stata recepita nell'art. 1, comma 5, del dlgs 24 febbraio 1998, n 58 (Tuf) che ricomprende tra i «servizi e attività di investimento» anche la «consulenza in materia di investimenti». La «consulenza in materia di investimenti», è definita dall'art. 1, comma 5-septies Tuf come «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione».

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento, alle banche, alle Sgr, e alle società di gestione armonizzate, qualora autorizzate nello Stato membro di origine. La consulenza in materia di investimenti può essere inoltre prestata anche dalle persone fisiche «in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze».

Alla Consob è stata demandata la funzione di regolamentare i principi e dei criteri relativi alla formazione dell'albo e relative forme di pubblicità e più in generale alle regole di condotta che i consulenti finanziari devono rispettare nel rapporto con il cliente. Il proposto schema di regolamento stabilisce che sia l'Organismo dei consulenti finanziari (da costituirsi in ordinato in forma di associazione e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria) a provvedere, previa verifica dei presupposti, alle iscrizioni e alle cancellazioni, svolgendo ogni altra attività necessaria all'aggiornamento dell'albo e in particolare alla verifica, in via continuativa, della permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione. Particolarmente importante appare il divieto per i consulenti finanziari di versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.

Si tratta di una previsione che a ben vedere è più rigorosa di quella dettata in tema di incentivi per i soggetti abilitati dall'art. 52 del Regolamento emittenti ed è volta a rafforzare il principio secondo cui il consulente finanziario deve, pena la radiazione dall'albo, porsi in una posizione di assoluta neutralità. Viene inoltre posto a carico del consulente un obbligo di riservatezza simile a quello disposto con riferimento ai promotori finanziari al fine di evitare l'indebito utilizzo, per finalità estranee all'attuazione del rapporto con il cliente, delle informazioni acquisite dal consulente nell'esercizio della propria attività.

La preoccupazione del legislatore di assicurare che il consulente si ponga in una situazione di neutralità si rinviene anche nella disciplina delle incompatibilità previste per l'esercizio dell'attività di consulente finanziario, incompatibilità finalizzate "ad assicurare un sufficiente livello di autonomia del consulente, precludendo il contemporaneo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi che possano generare situazioni di conflitto di interessi con i clienti ovvero minarne strutturalmente la posizione di neutralità nella prestazione di raccomandazioni di investimento".

Per poter raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, si prevede che i consulenti finanziari ottengano dal cliente le informazioni necessarie in merito:

1.

alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per lo specifico strumento finanziario raccomandato;

2.

alla situazione finanziaria;

3.

agli obiettivi di investimento.

Sotto un altro aspetto, l'aver previsto tra le cause di incompatibilità dell'attività di consulente finanziario anche l'esercizio dell'attività di promotore finanziario comporta la necessaria modifica dell'art. 106 del Regolamento emittenti che deve quindi essere integrato prevedendo che l'attività di promotore sia incompatibile anche con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario.

In relazione alle informazioni che devono essere comunicate al cliente si prevede che il consulente finanziario fornisca al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, in una forma dal medesimo comprensibile, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Tali informazioni devono essere rese disponibili al cliente prima del perfezionamento del contratto cosi da permettergli di valutare la natura e le caratteristiche del servizio prestato dal consulente. La ratio della disposizione, precisa la Consob, è quella di favorire l'accesso del cliente agli elementi informativi necessari per consentirgli di determinarsi consapevolmente nella decisione di concludere il contratto e nella scelta della sua controparte.

Contratto di consulenza in materia di investimenti

Come previsto dalla bozza di regolamento il contenuto minimo del contratto che il consulente finanziario deve fornire ai clienti al dettaglio deve indicare:
il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente e le modalità di prestazione del servizio;
le tipologie di strumenti finanziari trattate.
Nel contratto deve inoltre indicarsi se si prevede:

la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, Tuf od aventi ad oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 Tuf;

la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;

l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;

l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;

l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;

Qualora la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non possa essere determinato in misura esatta, devono indicarsi i criteri oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento.
Al riguardo è importante rilevare che, a differenza di quanto accade per gli altri servizi di investimento non si prevede l'obbligatorietà della forma scritta. L'elenco degli elementi costituenti il contenuto minimo del contratto si rende necessario per fornire al cliente un'informativa minima tale che gli consenta di valutare i "costi" del servizio unitamente all'utilità dello stesso.

I requisiti della consulenza
Regole generali di comportamento

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi, in particolare:

1.

forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni corrette, chiare, non fuorvianti e sufficientemente dettagliate affinché il cliente o potenziale cliente possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti e dello specifico strumento finanziario raccomandato e possa adottare decisioni di investimento informate;

2.

acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali ed al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;

3.

valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;

4.

istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;

5.

agiscono nell'interesse dei clienti e si astengono dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti ogni volta in cui le misure organizzative adottate per la gestione dei conflitti di interesse con i clienti ovvero tra i clienti non siano sufficienti ad assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti stessi sia evitato;

6.

osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.

Incompatibilità

L'attività di consulente finanziario è incompatibile:

1.

con l'esercizio dell'attività di promotore finanziario;

2.

con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;

3.

con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;

4.

con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

5.

con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Informazioni sugli strumenti finanziari

La bozza di regolamento proposta dalla Consob stabilisce che i consulenti finanziari forniscano ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio. Inoltre Prima di fornire una raccomandazione riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, i consulenti finanziari illustrano al cliente, tenendo conto in particolare della sua classificazione come cliente al dettaglio o cliente professionale, le caratteristiche dello specifico strumento finanziario raccomandato, nonché i rischi propri di tale strumento e delle strategie d'investimento consigliate, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 16 Giugno 2008

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