Consulenza finanziaria, la Consob detta le regole. Con il documento di consultazione del 5 giugno 2008 la Consob ha predisposto le linee guida del regolamento di attuazione dell'art. 18 del dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf) in materia di consulenti finanziari. La nuova disciplina dovrà garantire l'assoluta neutralità del consulente finanziario a tutela dell'attività svolta nei confronti della clientela retail. La «consulenza in materia di investimenti» è stata inclusa tra i servizi (e le attività) di investimento dalla direttiva 2004/39/Ce (direttiva Mifid) e in tal senso è stata recepita nell'art. 1, comma 5, del dlgs 24 febbraio 1998, n 58 (Tuf) che ricomprende tra i «servizi e attività di investimento» anche la «consulenza in materia di investimenti». La «consulenza in materia di investimenti», è definita dall'art. 1, comma 5-septies Tuf come «la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione». L'esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato alle imprese di investimento, alle banche, alle Sgr, e alle società di gestione armonizzate, qualora autorizzate nello Stato membro di origine. La consulenza in materia di investimenti può essere inoltre prestata anche dalle persone fisiche «in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze». Alla Consob è stata demandata la funzione di regolamentare i principi e dei criteri relativi alla formazione dell'albo e relative forme di pubblicità e più in generale alle regole di condotta che i consulenti finanziari devono rispettare nel rapporto con il cliente. Il proposto schema di regolamento stabilisce che sia l'Organismo dei consulenti finanziari (da costituirsi in ordinato in forma di associazione e dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria) a provvedere, previa verifica dei presupposti, alle iscrizioni e alle cancellazioni, svolgendo ogni altra attività necessaria all'aggiornamento dell'albo e in particolare alla verifica, in via continuativa, della permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione. Particolarmente importante appare il divieto per i consulenti finanziari di versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio. Si tratta di una previsione che a ben vedere è più rigorosa di quella dettata in tema di incentivi per i soggetti abilitati dall'art. 52 del Regolamento emittenti ed è volta a rafforzare il principio secondo cui il consulente finanziario deve, pena la radiazione dall'albo, porsi in una posizione di assoluta neutralità. Viene inoltre posto a carico del consulente un obbligo di riservatezza simile a quello disposto con riferimento ai promotori finanziari al fine di evitare l'indebito utilizzo, per finalità estranee all'attuazione del rapporto con il cliente, delle informazioni acquisite dal consulente nell'esercizio della propria attività. La preoccupazione del legislatore di assicurare che il consulente si ponga in una situazione di neutralità si rinviene anche nella disciplina delle incompatibilità previste per l'esercizio dell'attività di consulente finanziario, incompatibilità finalizzate "ad assicurare un sufficiente livello di autonomia del consulente, precludendo il contemporaneo svolgimento di attività o l'assunzione di incarichi che possano generare situazioni di conflitto di interessi con i clienti ovvero minarne strutturalmente la posizione di neutralità nella prestazione di raccomandazioni di investimento". Per poter raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, si prevede che i consulenti finanziari ottengano dal cliente le informazioni necessarie in merito:
Sotto un altro aspetto, l'aver previsto tra le cause di incompatibilità dell'attività di consulente finanziario anche l'esercizio dell'attività di promotore finanziario comporta la necessaria modifica dell'art. 106 del Regolamento emittenti che deve quindi essere integrato prevedendo che l'attività di promotore sia incompatibile anche con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario. In relazione alle informazioni che devono essere comunicate al cliente si prevede che il consulente finanziario fornisca al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, al momento del primo contatto e comunque in tempo utile prima della conclusione del contratto, in una forma dal medesimo comprensibile, le informazioni necessarie affinché possa ragionevolmente comprendere la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti. Tali informazioni devono essere rese disponibili al cliente prima del perfezionamento del contratto cosi da permettergli di valutare la natura e le caratteristiche del servizio prestato dal consulente. La ratio della disposizione, precisa la Consob, è quella di favorire l'accesso del cliente agli elementi informativi necessari per consentirgli di determinarsi consapevolmente nella decisione di concludere il contratto e nella scelta della sua controparte.
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