Continuità aziendale sotto osservazione in relazione ai bilanci 2008. I revisori, nel caso di un'incertezza significativa, ma di adeguata informativa al bilancio, dovranno introdurre nel proprio giudizio uno specifico paragrafo d'enfasi, mentre nel caso in cui le incertezze significative siano molteplici, possono rifiutarsi di emettere un giudizio sul bilancio. Sono le principali considerazioni traibili dalla Circolare Consob Dem /9012559 del 6/2/2009 avente a oggetto: «Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale».
La circolare Consob. Tenuto conto dell'attuale contesto economico-finanziario e della estrema rilevanza, per l'attività di revisione dei bilanci, delle problematiche legate alla valutazione del presupposto della continuità aziendale, la Consob con la circolare in commento effettua alcuni richiami di attenzione alle società di revisione iscritte all'Albo speciale della Consob. Non c'è dubbio che tali richiami possano essere presi in giusta considerazione anche dai revisori delle società non quotate (sindaci revisori o revisori esterni), chiamati a emettere un giudizio, secondo i dettami dell'art. 2409-ter, anche sui bilanci delle società minori. La Consob evidenzia peraltro che con detta circolare non intende «introdurre obblighi di revisione aggiuntivi rispetto alle regole già contenute nel Documento 570 sulla Continuità aziendale (raccomandato dalla Consob con delibera n. 16231 del 21/11/2007), che disciplina l'attività del revisore nella valutazione dell'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto di continuità aziendale da parte della direzione, bensì fornire indicazioni utili alla corretta applicazione del medesimo principio nell'attuale contesto». Nozione di continuità aziendale. Sulla continuità aziendale si esprime poi, un documento coevo a quello citato, emanato a cura della stessa Consob, insieme a Banca d'Italia e Isvap. Il concetto di continuità implica che la società continuerà nella sua esistenza operativa per un futuro prevedibile. La redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è incompatibile con l'intenzione o la necessità di liquidare l'entità o interromperne l'attività. In merito al periodo che gli amministratori devono considerare quando esprimono le proprie valutazioni in tema di continuità, si ricorda che il paragrafo 24 del principio 570 prevede che gli amministratori debbano tener conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno (ma non limitato a) dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. In alcuni casi, può esservi la necessità di «considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità». Nel seguito vengono elencati alcuni esempi di eventi o circostanze, che possono comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che presi singolarmente o nel loro complesso possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale. Nell'attuale contesto di crisi economica, secondo il documento Iaasb dello scorso 20 gennaio (Audit considerations in respect of going concern) richiamato dalla Consob, i dubbi più significativi si rilevano in presenza di: prestiti a scadenza fissa e prossimi alla stessa, senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o rimborso; o eccessiva dipendenza da prestiti a breve per finanziare attività a lungo termine; indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori; capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità alle norme di legge. Effetti della Continuità sui giudizi sul bilancio. Il revisore, ai fini dell'espressione del proprio giudizio sul bilancio, deve valutare l'informativa resa dagli amministratori circa i principali rischi e le incertezze cui la società è esposta, osservando se il bilancio: 1) descrive adeguatamente i principali eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi in merito alla capacità dell'impresa di continuare la propria attività ed i piani della direzione per far fronte a essi; 2) evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi sulla continuità e che l'azienda può non essere in grado far fronte alle attività e passività durante il normale corso dell'attività. L'incertezza in bilancio secondo lo Iaasb. Nel valutare la significatività dell'incertezza occorre tener conto non solo della portata del suo effetto potenziale ma anche della probabilità dell'evento incerto, e che il bilancio può essere fuorviante sia per la non conformità ai principi contabili del quadro normativo di riferimento sia per la mancanza della rappresentazione veritiera e corretta. Se il revisore, sulla base degli elementi probativi acquisiti durante i controlli, concorda con la valutazione effettuata dalla direzione, allora può esprimere un giudizio senza rilievi. Nel caso in cui lo stesso ritenga, a suo giudizio, esistente un'incertezza significativa che possa far sorgere dubbi riguardo la continuità aziendale, dovrà valutare l'informativa fornita in bilancio considerando se detta informativa è adeguata, pertanto il revisore esprime un giudizio senza rilievi, ma deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi (richiamo di informativa ex art. 2409-ter, lett. d), c.c.): per sottolineare l'esistenza di un'incertezza significativa legata a un evento o a una circostanza che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell'impresa; per richiamare l'attenzione sull'informativa resa in bilancio che descrive gli aspetti citati. Quando, infine, il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze, il revisore può ritenere di non essere in grado di esprimere il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e dei possibili effetti cumulati delle incertezze, anche qualora lo stesso abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.
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