Contributi alla ricerca allargati

Finanziabile la creazione di prototipi idonei a fini commerciali

I contributi alla ricerca sono estesi alla realizzazione di prototipi idonei a fini commerciali, viene abbandonata la possibilità di finanziare i progetti di sviluppo precompetitivo che vengono soppiantati da quelli per lo sviluppo sperimentale, aumentano le percentuali di contributo a fondo perduto che possono arrivare fino al 40%, dopo essere scese nell'ultimo bando sul fit al 10%. Sono queste le differenze più evidenti introdotte con decreto del ministero dello sviluppo economico (Mse) del 10 luglio 2008, in corso di pubblicazione rispetto al decreto del gennaio 2001.

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Quale tipo di ricerca è finanziabile oggiQuale tipo di ricerca è finanziabile oggi
Cosa era finanziabile con la normativa precedente Cosa era finanziabile con la normativa precedente
Il contributo a fondo perduto fino al 40% spettante con la nuova normativa Il contributo a fondo perduto fino al 40% spettante con la nuova normativa
Il contributo spettante in precedenzaIl contributo spettante in precedenza
La revoca stoppa la domandaLa revoca stoppa la domanda
Costi ammissibiliCosti ammissibili
Beneficiari e modalità di presentazioneBeneficiari e modalità di presentazione

Quale tipo di ricerca è finanziabile oggi

Sono finanziabili programmi di attività di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività di ricerca industriale non preponderanti.
Finanziando la ricerca industriale il ministero intende agevolare l'acquisizione di nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi o migliori prodotti, processi o servizi o per permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.

Finanziando lo sviluppo sperimentale intende spingere le imprese a impegnarsi in progetti che siano volti a concretizzare i risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti e processi produttivi. I progetti dovranno comportare sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Il decreto specifica che rientrano nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare solo ai fini di dimostrazione e di convalida. Lo stesso vale nel caso di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali. Il ministero specifica che l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a fini commerciali comporta la deduzione dei redditi ricavati dai costi ammissibili. Non rientrano nella ricerca sperimentale le modifiche di routine anche nel caso che producano miglioramenti dei prodotti o servizi.

I NUOVI CONTRIBUTI:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Piccole impresee organismidi ricercaMedie ImpreseGrandi imprese

40%

30%

20%

FINANZIAMENTO AGEVOLATO:

Programmi inferiori a 3 milioni di euro

Finanziamento a valere sul fondo rotativo fi no al 50% dell’investimento ammissibile, durata 8 anni, tasso pari al 20% del tasso di riferimento.

Programmi superiori a 3 milioni di euro

Finanziamento tramite sistema bancario fi no al 50% dell’investimento ammissibile, durata 8 anni, tasso pari al 20% del tasso di riferimento.

Cosa era finanziabile con la normativa precedente

Erano finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Quanto finanziabile con la ricerca industriale non ha subito cambiamenti. Agevolando lo sviluppo precompetitivo intendeva invece sostenere la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportassero sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Essa non comprendeva le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Il contributo a fondo perduto fino al 40% spettante con la nuova normativa

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 20% della spesa ammissibile, elevabile al 30% per le medie imprese e al 40% per le piccole imprese e gli organismi di ricerca. I progetti di importo inferiore a 3 milioni di euro potranno inoltre beneficiare di un finanziamento agevolato a carico del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica pari al 50% dei costi ammissibili a un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento, con durata massima di otto anni oltre a un preammortamento massimo di quattro anni. I progetti di importo pari o superiore a 3 milioni di euro non potranno invece accedere al fondo rotativo, in quanto accederanno a un contributo in conto interessi pari all'80% del tasso di riferimento su un finanziamento bancario a tasso di mercato di durata e importo pari a quanto previsto per i programmi di spesa inferiori.

Le imprese potranno ricevere l'agevolazione nella forma del contributo in conto interessi, del contributo diretto alla spesa o con la formula del finanziamento agevolato. In questo ultimo caso l'erogazione avviene comunque in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione del finanziamento. L'erogazione riguarderà il contributo in conto interessi spettante sia per le rate di ammortamento sia per quelle di pre-ammortamento.
L'erogazione dovrà essere predisposta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori. Per le pmi l'erogazione delle prime due quote per un massimo del 25% può essere erogata anche a stato di avanzamento lavori. I progetti dovranno essere di almeno un milione di euro.

Il contributo spettante in precedenza

I programmi che prevedevano solo lo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo, era previsto un finanziamento agevolato pari al 60% del costi riconosciuti ammissibili, integrato da un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento del 25% in equivalente sovvenzione lordo. Per i programmi di sviluppo precompetitivo comprendenti anche attività di ricerca industriale, qualora i costi relativi a tale ultima attività fossero per lo meno pari al 10% dei costi ammissibili, al finanziamento agevolato pari al 60% dei costi riconosciuti ammissibili, veniva aggiunto un contributo alla spesa pari al valore necessario al raggiungimento di un contributo del al 50%. La durata massima del finanziamento era pari a dieci anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento era pari al 20%. L'ultimo bando del fit aveva però riconosciuto il contributo a fondo perduto del 10% da abbinare al finanziamento a tasso agevolato.

La revoca stoppa la domanda

Non potranno presentare domanda le imprese che hanno subito revoche da parte del ministero, a meno che non siano state le imprese stesse a rinunciare all'agevolazione.
I programmi devono avere una durata minima di 18 mesi e massima di 36, e potranno essere prorogati al massimo di 12 mesi. Una volta ultimato il programma per i due anni seguenti, le imprese devono trasmettere al ministero dello sviluppo economico i dati relativi all'impatto economico e occupazionale dei risultati del programma. L'impatto del programma dovrà essere riferito sia a quello che riguarda l'industrializzazione del progetto, sia a quanto riguarda l'eventuale cessione dei diritti. I progetti potranno prevedere due fasi. In continuità con quanto previsto anche nei bandi di industria 20015, l'impresa presenta prima un progetto di massima in cui espone la sua idea, lo stato dell'arte attuale e le innovazioni che pensa di introdurre.
Nel progetto saranno anche evidenziati i punti di criticità e le eventuali possibili evoluzioni della ricerca e la ricerca di eventuali fasi intermedie. Solo una volta superata la fase di valutazione l'impresa presenta il progetto definitivo integrandolo in maniera approfondita con tutta la parte burocratica

Costi ammissibili

L'impresa dovrà evidenziare i costi che pensa di dover sostenere relativamente al progetto. Sono ammissibili quelli relativi a spese del personale coinvolto nel progetto, comprendendo anche i costi relativi a contratti a progetto e quelli dei lavoratori interinali se trattasi di tecnici o ricercatori che vengono adibiti ad attività di ricerca e sviluppo sperimentale.
Possono essere finanziati gli strumenti e le attrezzature se di nuovo acquisto, se utilizzate all'interno del progetto e in pro- quota rispetto all'utilizzo che viene fatto nel programma. Sono ammissibili i servizi di consulenza esterna, compresi quelli sostenuti nei confronti dei centri di ricerca. Il progetto dovrà prevedere i materiali utilizzati nel programma quantificandone i costi e l'utilizzo che intende farne. Potrà prevedere anche spese generali nella misura massima del 30% del costo del personale, un notevole passo indietro considerando che la normativa precedente permetteva addirittura di ammettere costi generali fino al 60% del costo del personale.

Beneficiari e modalità di presentazione

Possono presentare la domanda le imprese che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, nonché un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria, le imprese agro-industriali, le imprese artigiane e i centri di ricerca. I soggetti devono avere una stabile organizzazione in Italia e possono presentare domanda anche attraverso consorzi e società consortili e possono includere nei progetti anche organismi di ricerca. L'agevolazione potrà essere attuata attraverso bandi a sportelli a graduatoria come nel passato, ma viene introdotta anche la possibilità di ricorrere al sistema della procedura negoziale.
I progetti dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda. Viene esplicitato l'obbligo di iscrivere in bilancio i costi di ricerca e sviluppo che saranno ritenuti ammissibili, in questo caso innovando profondamente anche con quanto previsto con il bonus ricerca che non prevede invece questo adempimento.


Autore: Roberto Lenzo
Fonte: ItaliaOggi Sette – 15 Settembre 2008

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