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Per istanze al 2 giugno l'inizio degli investimenti entro l'annoTempi ristretti per le imprese che vogliono usufruire del bonus fiscale. necessario uno sprint su investimenti, conteggi e dichiarazioni. Entro il 30 settembre devono essere definite le spese ammissibili sul credito di imposta da dichiarare su Unico. Il conteggio deve tener conto degli investimenti iniziati nel 2007 e recuperati. Per coloro che hanno ottenuto il bonus dichiarando di aver già iniziato l'investimento al 2 giugno 2008, diventa fondamentale dimostrare l'effettivo inizio, provvedendo a preparare appositi dossier da mettere a disposizione in caso di controlli, che, comunque, inizieranno non prima di un anno dalla concessione del bonus. A questo scopo ordini, bonifici e quant'altro sia legato all'investimento dovranno essere mantenuti a disposizione. Per le imprese che invece hanno avuto il nulla osta su investimenti iniziati dopo il 3 giungo, la preoccupazione immediata è quella di realizzare almeno il 20% dell'investimento entro la fine dell'anno. Nell'effettuare l'investimento è già necessario fare attenzione che si tratti di beni che possono entrare in funzione entro due anni, pena la revoca del relativo credito d'imposta. Con l'arrivo delle ultime comunicazioni alle imprese è stato completato il quadro dei risultati di questa tornata di istanze per accedere al bonus fiscale previsto dall'articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Chiusa la fase di accesso all'agevolazione, i fortunati che hanno ottenuto il bonus sono ora chiamati a realizzare l'investimento o, almeno, la parte non ancora spesa. Ma prima di partire, le aziende dovranno fare alcuni conti di convenienza. Se è vero che ottenere il credito d'imposta non è stato facile, soprattutto per chi aveva progetti non ancora avviati, spesso gli imprenditori si trovano a dover investire sin da subito ma con la prospettiva di riscuotere l'agevolazione solo nel 2015, a distanza quindi di oltre quattro anni da quando avranno terminato la spesa. Nonostante l'esaurimento delle risorse stanziate a oggi per tutto il periodo di operatività del credito d'imposta, è ancora possibile inoltrare al centro operativo di Pescara l'istanza telematica per l'accesso al bonus fiscale per investimenti ancora da avviare. Ovviamente, restando ferma la situazione attuale, l'esito dell'istanza risulta già inquadrabile in un mancato accoglimento della stessa per esaurimento dei fondi. Resta da vedere che fine faranno le pratiche che sono state respinte per questo motivo, visto che la normativa non prevede, per il momento, eventuali possibilità di ripescaggio. Necessario uno sprint per i progetti da avviareChi ha presentato un'istanza per progetti ancora da avviare alla data del 2 giugno 2008 e si è visto concedere il nulla osta negli scorsi giorni, non ha molto tempo per realizzare l'investimento. Tali aziende sono infatti obbligate a raggiungere uno stato di avanzamento minimo del 20% già entro la fine dell'anno e del 60% nel 2009, per completare poi definitivamente il progetto entro il 2010. Pertanto, coloro che hanno atteso l'esito dell'istanza per avviare il progetto avranno a disposizione poco più di tre mesi per realizzare almeno il 20% del totale dell'investimento ammesso. Ovviamente, tutto ciò premesso che l'imprenditore accetti di rispettare queste tappe forzate per usufruire di un bonus fiscale non prima del 2015. Occhio alla consegna del beneLe spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione. In caso di prestazione di servizi, invece, i costi si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. Non rileva la data del pagamento. Pertanto, in caso di acquisto di macchinari e attrezzature, il sostenimento della spesa è strettamente legato alla consegna del bene. Per rispettare i limiti di stato di avanzamento minimo del progetto e per l'ultimazione della spesa, è quindi necessario tenere in considerazione la consegna dei beni. Questo è quanto si deduce dalla lettura della circolare n. 38E/2008, supportata dalla normativa precedente relativa al credito d'imposta per il periodo 2000-06. Bonus revocato se i beni non entrano in funzione entro due eserciziNel caso in cui i beni non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione scatta la revoca del credito d'imposta ottenuto. È inoltre vietato dismettere, cedere a terzi, destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa oppure destinare a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione i beni agevolati entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione, a pena di revoca dell'agevolazione. Per quanto riguarda i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria (leasing), la revoca dell'agevolazione ha effetto anche qualora, entro il quinto periodo d'imposta successivo all'entrata in funzione, non venga esercitato il diritto di riscatto ovvero nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia ceduto a terzi. Trattamento fiscale a due vieIl credito d'imposta «non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive». È pertanto necessario sterilizzare gli effetti della contabilizzazione del credito come contributo in conto impianti con opportune variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Nel primo caso, qualora il contributo venga contabilizzato come rettifica del costo dei beni agevolati, la variazione in diminuzione sarà pari alla differenza tra le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, calcolate sul costo del bene al lordo del contributo, e le minori quote stanziate in bilancio, determinate sul costo al netto del contributo stesso. Nel secondo caso, qualora si proceda a contabilizzare il contributo secondo la tecnica dei risconti, la variazione in diminuzione sarà pari alle quote del credito d'imposta maturato imputate al conto economico come componenti positivi in funzione della durata dell'ammortamento dei beni agevolati. Inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità, rispettivamente, degli interessi passivi e delle spese generali, il credito d'imposta non rileva. ![]() Costi ammissibili sotto la lenteGli imprenditori dovranno fare attenzione a rispettare quanto previsto per le spese ammissibili. Il regime di aiuti agevola infatti «investimenti facenti parte di un progetto d'investimento iniziale avviati dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dopo il 1° gennaio 2007». Devono ritenersi agevolabili esclusivamente beni, materiali e immateriali ammortizzabili, a norma degli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir. L'ambito dei beni agevolabili, come previsto dalla legge finanziaria per il 2007, è ristretto alle seguenti categorie:
Sì a impianti generali e beni rimuovibili dal suoloRientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici e altri impianti (quali, per esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali «macchinario», automatico e non automatico. Si tratta in particolare degli impianti e dei macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e quindi definibili come «diversi da quelli infissi al suolo». Ciò vale anche per i beni «stabilmente» e «definitivamente» incorporati al suolo, purché gli stessi possano essere rimossi e utilizzati per le medesime finalità senza «antieconomici» interventi di adattamento. Sono, altresì, agevolabili attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa, attrezzatura varia e utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa e attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d'usura. Attenzione agli ammortamentL'ammontare dell'investimento ammissibile all'agevolazione in argomento è stato calcolato in domanda, per ciascun periodo d'imposta e per ciascuna struttura produttiva, detraendo gli ammortamenti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento dal costo complessivo delle acquisizioni di beni nuovi appartenenti alle dedotte. In sede di istanza iniziale è stato effettuato un calcolo per lo più previsionale di tali ammortamenti. In sede di realizzazione dell'investimento sarà pertanto necessario ripetere il calcolo sulla base di riscontri reali.
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