Tutte le indicazioni nella Guida alle agevolazioni pubblicata dall'Agenzia delle entrateL'eco-bonus sposa la semplicità. Per le spese che danno diritto alla detrazione del 55% sostenute dall'1 gennaio 2008 è previsto l'esonero dalla presentazione della certificazione sia per la sostituzione di finestre sia per l'installazione di pannelli solari. Inoltre, è ammessa una sostanziale estensione dell'agevolazione anche all'installazione di impianti di riscaldamento diversi dalle caldaie a condensazione. Queste nuove regole, in aggiunta alla possibilità di ripartire la detrazione da 3 a 10 anni, decorrono per l'appunto dall'1 gennaio 2008. Agisce retroattivamente, invece, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica per le strutture opache orizzontali. Pertanto, chi nel 2007 ha sostenuto spese per tali interventi (che rispettano i requisiti di trasmittanza termica richiesti), può usufruire della detrazione, fermi restando gli altri adempimenti richiesti, se invia la documentazione prevista entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
Edifici esistenti. La regola che permea il sistema delle detrazioni del 55% è quella della rielaborazione di sistemi energetici già esistenti. In questi termini condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Caratteristiche intrinseche degli immobili. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, per esempio:
Variazione nella titolarità del bene. In caso di variazione della titolarità dell'immobile durante il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In tali casi l'acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti eccetera) previsti in materia di risparmio energetico. Aliquota Iva applicabile. L'indicazione del costo della manodopera in fattura similarmente a quanto richiesto per usufruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa prorogata fino al 2010) permane per chi voglia utilizzare la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico. A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il triennio 2008-2010 l'applicazione dell'Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell'agevolazione tuttavia non occorre più indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata, così come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel periodo d'imposta 2007. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del ministro delle finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare
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