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La legge 488/92La riapertura dei termini della legge 488/92 coincide con l'intervento del legislatore che ha introdotto alcune limitazioni sul piano delle spese ammissibili e delle intensità di aiuto. La circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, infatti, non solo ha dato il via libera ad una nuova tornata di agevolazioni, ma ha anche apportato alcune modifiche allo schema generale dell'impianto normativo della legge. Fra gli interventi più significativi spiccano l'eliminazione della parte numerica del business plan e le modifiche al sistema degli indicatori, che ha visto l'eliminazione del parametro occupazionale e l'introduzione di quello relativo ai nuovi investimenti innovativi. Il rivisitato quadro di riferimento è stato dunque delineato dalla circolare, resa nota dal ministero delle attività produttive al fine di chiarire il contenuto del precedente dm 1° febbraio 2006 (in G.U. n. 67 del 21 marzo 2006), richiamando anche i decreti ministeriali del 2/2/06 (ripartizione delle risorse tra le regioni), del 23/3/06 (fissazione dei termini per la presentazione delle domande) e del 23/3/06 (individuazione delle priorità per la formazione delle graduatorie). Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie alla loro erogazione verranno svolti dalle ´banche concessionarie' (per verificare l'elenco aggiornato di tali istituti, si rinvia all'allegato n. 10 alla circolare resa nota dal ministero). Per la presentazione delle domande occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle priorità regionali, che le singole amministrazioni dovranno formulare per stabilire particolari investimenti agevolabili e i relativi punteggi da utilizzare in sede di formazione delle graduatorie (indicatore n. 3). A partire da tale data, dunque, le imprese interessate avranno 60 giorni di tempo per inoltrare le richieste di agevolazione alle banche concessionarie. Le nuove regole della legge 488Come previsto dalle nuove regole per l'attribuzione delle agevolazioni ai sensi della legge 488/92, gli incentivi potranno essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato. Pertanto, la struttura dei mezzi (esterni) per la copertura dell'investimento sarà:
Il finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato, dovrà essere di importo e durata pari a quelli del finanziamento agevolato. Quest'ultimo (erogato dalle banche concessionarie), destinato alla copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, non potrà essere inferiore al 15% degli stessi. Il rapporto massimo tra il contributo in conto capitale e il finanziamento con capitale di credito, composto dal finanziamento agevolato e dal corrispondente finanziamento bancario ordinario, dovrà essere pari a 1. Per esempio, se l'investimento ammissibile è pari a 100, per 50 si potrà ottenere il contributo in conto capitale, mentre per il restante 50 si dovrà fare ricorso al capitale di credito, tenendo presente che per 25 si potrà ottenere il finanziamento agevolato erogabile dalle banche concessionarie, mentre per i residui 25 l'impresa dovrà ricorrere al prestito concedibile dagli istituti di credito. Il finanziamento a tasso agevolato dello 0,50% annuo, avrà una durata, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, non superiore a 15 anni e non inferiore a sei anni, compreso un periodo di preammortamento fino a quattro anni (commisurato alla durata del programma di investimenti). Il relativo rimborso dovrà avvenire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso di programmi da realizzarsi in leasing, l'intervento della società di locazione finanziaria sarà equiparato, per la corrispondente quota di investimenti, al finanziamento bancario ordinario; in tal caso, ferma restando la durata massima di cui si è detto, il finanziamento agevolato, per la parte correlata agli investimenti in locazione finanziaria, avrà durata pari a quella del contratto di leasing1. Relativamente al contributo in conto capitale, tenuto conto che verrà concesso in relazione ai beni ammortizzabili, ai fini del trattamento fiscale è da considerarsi a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'art. 88 del Tuir, e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda i mezzi propri dell'impresa beneficiaria, l'ammontare minimo per la realizzazione del programma di investimenti non dovrà essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili (trattasi di tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, compreso il predetto finanziamento bancario ordinario). Le misure concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato, espresse in percentuale dell'investimento ammissibile, articolate per dimensione d'impresa e aree territoriali di intervento, sono indicate nella tabella 1. Come si può notare, il contributo massimo di agevolazione vale solo per la regione Calabria (e per le piccole e medie imprese). Negli altri casi il rapporto massimo pari a uno fra contributo e finanziamento, non viene raggiunto. In sintesi, dunque, le imprese, tenuto conto della possibilità di richiedere un minor importo del contributo in conto capitale, potranno individuare differenti combinazioni delle agevolazioni, entro i limiti indicati dalla tabella 1, fermo restando che:
Per esempio, nei comuni del Centro-Nord Ob. 2 e phasing out, dell'Abruzzo Ob. 2 e del Molise phasing out a titolo dell'Ob. 1, nel caso della P.I., la percentuale massima di contributo sull'investimento ammissibile è pari a 10, ed il finanziamento agevolabile è pari a 15. Ciò significa che si avrà:
totale copertura = investimento agevolabile 100
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