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I programmi di investimentoLa circolare n. 980902/2006, oltre a confermare che ciascuna domanda di agevolazione dovrà essere correlata ad un programma di investimenti, organico e funzionale, relativo ad una sola unità produttiva, ed idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione, presenta anche importanti novità. Innanzitutto, facendo riferimento all'art. 3, comma 4 del dm 1/2/2006, introduce limiti di spesa per i programmi presentati dalle imprese operanti nei seguenti settori:
Tuttavia, su proposta delle regioni e delle province autonome, il limite minimo potrà essere così modificato:
Le spese ammissibili della legge 488: estensione, esclusioni e limitazioniIn relazione alle spese ammissibili, la circolare introduce alcune novità in termini di esclusioni, limitazioni ed estensione dei benefici al quadro delle disposizioni contenute nella normativa e nei precedenti interventi ministeriali:
Nell'ambito delle principali novità, va segnalata innanzitutto l'ammissibilità alle agevolazioni delle spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e per la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, che rientrano nel punto a) del precedente elenco. A ciò si aggiunge la possibilità di finanziare programmi informatici "commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa", che per la prima viene presa in considerazione dal ministero. Un'altra importante innovazione normativa riguarda l'acquisto di singoli immobili aziendali, non inseriti in un più vasto programma di investimenti da parte delle imprese del settore "industria". Premesso che tali beni potranno essere ammessi alle agevolazioni solo se il soggetto richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in affitto, l'acquisto sarà convenzionalmente finalizzato alla riorganizzazione aziendale, e la relativa iniziativa verrà classificata di ammodernamento (e non più di ristrutturazione come in passato). Il legislatore ha inoltre inteso ampliare la portata delle spese relative alle opere murarie e alle infrastrutture specifiche aziendali (di cui alle lettere c) e d) del precedente elenco), estendendo tale tipologia di investimenti agli asili nido aziendali di qualsiasi dimensione e pertanto in grado di contenere un numero di posti anche inferiore a 20 (in passato erano finanziabili solo strutture con più di 20). Saranno inoltre ammissibili spese relative a qualsiasi intervento, anche su impianti già esistenti (mentre precedentemente la normativa faceva riferimento solo ad asili di nuova costruzione). Una portata maggiormente ampia è stata inoltre attribuita anche alle spese e ai programmi informatici di cui alla lettera f). In tal caso la norma ha infatti inteso finanziare la personalizzazione di particolari applicazioni informatiche, anche se realizzate attraverso il ricorso a servizi esterni, in riferimento alle seguenti categorie di investimenti innovativi:
I termini per la presentazione delle domandeLe domande per ottenere gli aiuti della legge 488/92 potranno essere inviate alle banche concessionarie (o alla società di leasing) dal 1° al 60° giorno della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle proposte formulate dalle regioni in merito alle priorità da queste attribuite. Da tale data, pertanto, le imprese interessate avranno 60 giorni di tempo per inoltrare le richieste di agevolazione. L'iter procedurale previsto dalla circolare, inoltre, prevede che in sede di presentazione delle istanze vengano allegati al modulo di domanda una serie di documenti previsti dall'allegato n. 12 alla circolare stessa. Da tale elenco si evince che, rispetto al passato, sono state introdotte alcune variazioni. Innanzitutto la richiesta della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing rilasciata da banche e/o società di leasing (che abbiano sottoscritto l'accordo con la Cassa depositi e prestiti spa) lascia intendere che al fine dell'accettazione della domanda da parte degli organi preposti, non è più necessaria la polizza fideiussoria e la cauzione obbligatoria (peraltro non più richiamata dalla circolare). Sempre dall'esame della documentazione da allegare alla domanda emerge che viene eliminata la parte analitica del business plan, mentre resta invece quella descrittiva. Infine, nell'elenco dei documenti necessari per la valutazione da parte della banca concessionaria si fa riferimento alla perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato ai fini della valutazione dell'indicatore n. 2,e cioè degli investimenti innovativi (di cui al paragrafo successivo).
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