Bandi 488 ed e-commerce, le istruzioni per l'uso

Programmi di investimento, spese ammissibili e scadenze

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I programmi di investimentoI programmi di investimento
Le spese ammissibili della legge 488: estensione, esclusioni e limitazioniLe spese ammissibili della legge 488: estensione, esclusioni e limitazioni
I termini per la presentazione delle domandeI termini per la presentazione delle domande

I programmi di investimento

La circolare n. 980902/2006, oltre a confermare che ciascuna domanda di agevolazione dovrà essere correlata ad un programma di investimenti, organico e funzionale, relativo ad una sola unità produttiva, ed idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione, presenta anche importanti novità.

Innanzitutto, facendo riferimento all'art. 3, comma 4 del dm 1/2/2006, introduce limiti di spesa per i programmi presentati dalle imprese operanti nei seguenti settori:

settori "Industria" e "Turismo": investimenti per importi da 1 milione di euro a 50 milioni di euro;

settore "Commercio": investimenti per importi da 1 milione di euro a 20 milioni di euro.

Tuttavia, su proposta delle regioni e delle province autonome, il limite minimo potrà essere così modificato:

1.

da 400.000 euro a 1.500.000 euro per il settore Industria, ad eccezione delle attività di servizi;

2.

da 300.000 euro a 2.500.000 euro per il settore Turismo;

3.

da 150.000 euro a 1.000.000 euro per il settore Commercio e per le attività di servizi.

Le spese ammissibili della legge 488: estensione, esclusioni e limitazioni

In relazione alle spese ammissibili, la circolare introduce alcune novità in termini di esclusioni, limitazioni ed estensione dei benefici al quadro delle disposizioni contenute nella normativa e nei precedenti interventi ministeriali:

1.

progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento; limitatamente ai settori Turismo e Commercio, quote iniziali di franchising;

2.

suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;

3.

opere murarie e assimilate;

4.

infrastrutture specifiche aziendali;

5.

macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

6.

programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; tali spese non sono agevolabili per le grandi imprese;

7.

brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo al programma medesimo. Tali spese non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile.

Nell'ambito delle principali novità, va segnalata innanzitutto l'ammissibilità alle agevolazioni delle spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e per la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, che rientrano nel punto a) del precedente elenco. A ciò si aggiunge la possibilità di finanziare programmi informatici "commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa", che per la prima viene presa in considerazione dal ministero.

Un'altra importante innovazione normativa riguarda l'acquisto di singoli immobili aziendali, non inseriti in un più vasto programma di investimenti da parte delle imprese del settore "industria".

Premesso che tali beni potranno essere ammessi alle agevolazioni solo se il soggetto richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in affitto, l'acquisto sarà convenzionalmente finalizzato alla riorganizzazione aziendale, e la relativa iniziativa verrà classificata di ammodernamento (e non più di ristrutturazione come in passato).

Il legislatore ha inoltre inteso ampliare la portata delle spese relative alle opere murarie e alle infrastrutture specifiche aziendali (di cui alle lettere c) e d) del precedente elenco), estendendo tale tipologia di investimenti agli asili nido aziendali di qualsiasi dimensione e pertanto in grado di contenere un numero di posti anche inferiore a 20 (in passato erano finanziabili solo strutture con più di 20). Saranno inoltre ammissibili spese relative a qualsiasi intervento, anche su impianti già esistenti (mentre precedentemente la normativa faceva riferimento solo ad asili di nuova costruzione).

Una portata maggiormente ampia è stata inoltre attribuita anche alle spese e ai programmi informatici di cui alla lettera f).

In tal caso la norma ha infatti inteso finanziare la personalizzazione di particolari applicazioni informatiche, anche se realizzate attraverso il ricorso a servizi esterni, in riferimento alle seguenti categorie di investimenti innovativi:

apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;

piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;

piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.

I termini per la presentazione delle domande

Le domande per ottenere gli aiuti della legge 488/92 potranno essere inviate alle banche concessionarie (o alla società di leasing) dal 1° al 60° giorno della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione delle proposte formulate dalle regioni in merito alle priorità da queste attribuite. Da tale data, pertanto, le imprese interessate avranno 60 giorni di tempo per inoltrare le richieste di agevolazione.

L'iter procedurale previsto dalla circolare, inoltre, prevede che in sede di presentazione delle istanze vengano allegati al modulo di domanda una serie di documenti previsti dall'allegato n. 12 alla circolare stessa. Da tale elenco si evince che, rispetto al passato, sono state introdotte alcune variazioni.

Innanzitutto la richiesta della delibera di finanziamento bancario e/o di leasing rilasciata da banche e/o società di leasing (che abbiano sottoscritto l'accordo con la Cassa depositi e prestiti spa) lascia intendere che al fine dell'accettazione della domanda da parte degli organi preposti, non è più necessaria la polizza fideiussoria e la cauzione obbligatoria (peraltro non più richiamata dalla circolare).

Sempre dall'esame della documentazione da allegare alla domanda emerge che viene eliminata la parte analitica del business plan, mentre resta invece quella descrittiva.

Infine, nell'elenco dei documenti necessari per la valutazione da parte della banca concessionaria si fa riferimento alla perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato ai fini della valutazione dell'indicatore n. 2,e cioè degli investimenti innovativi (di cui al paragrafo successivo).


Autore: Bruno Pagamici
Fonte: Il Nuovo Diritto delle Società – 19 Aprile 2006


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