Bandi 488 ed e-commerce, le istruzioni per l'uso

Termini e modalità per la fruizione del credito d'imposta

*

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta avranno a disposizione il termine massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle risorse, per completare totalmente il progetto.

Occorrerà, in altre parole, che venga effettuata l'integrale fornitura e la messa in esercizio dei beni e servizi ammessi all'agevolazione. Entro tale termine, inoltre, dovranno essere effettuati i pagamenti nella misura non inferiore al 100% dei costi ammessi alle agevolazioni.

Secondo la normativa in esame, rientrano tra i beni ammissibili all'intervento:

1.

beni materiali, interamente fatturati, consegnati e installati;

2.

beni immateriali, servizi e consulenza fatturati e pagati, che per essere agevolati devono risultare ´consegnati', condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto (il verbale dovrà fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo).

Nel caso di hardware e software, in particolare:

se i beni sono acquistati mediante locazione finanziaria o acquistati a rate (ex art. 1523 c.c.), l'agevolazione sarà calcolata sull'ammontare della fattura di vendita o sul prezzo di listino del bene (ma non potrà essere superiore ai canoni o alle rate pagate nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse).

se i beni sono presi in affitto, l'agevolazione sarà calcolata sul costo totale dei canoni in locazione relativi a tre anni, nel limite massimo del prezzo di listino del bene (in tal caso l'ammontare dei canoni pagati nei 14 mesi successivi alla data del decreto di prenotazione delle risorse non dovrà essere inferiore all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante sul costo totale).

In ogni caso il soggetto promotore dovrà presentare entro e non oltre due mesi dalla data termine del progetto alla sede legale del gestore, la dichiarazione-domanda per la fruizione delle agevolazioni con allegata la scheda (o le schede in caso di aggregazione di imprese), nonché la relazione di cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto sia di saldo, riguardante beni e servizi per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, dovrà essere riportata, con scrittura indelebile o con apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 103 commi 5 e 6 della legge 388/20004".

I beni e servizi oggetto dell'intervento agevolativi dovranno essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un biennio decorrente dalla data di invio della documentazione di spesa.

1.

Se il programma prevede, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria, l'operazione sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota necessaria ad assicurare la parità di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui misura minima è comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili. L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà risultare maggiore della somma del finanziamento agevolato e della equivalente quota di leasing; inoltre, la somma di questi tre importi non può essere superiore al totale degli investimenti in leasing ammissibili.
Il finanziamento agevolato avrà la durata massima pari a quella residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo; tale durata in ogni caso non può essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilità degli investimenti realizzati in leasing, ferma restando la durata massima di 15 anni (di cui all'art. 2, comma 2 del decreto attuativo). L'importo del finanziamento agevolato non può essere superiore al 50% del valore del debito residuo in linea capitale dell'operazione di leasing alla data di stipula del finanziamento medesimo.

2.

In pratica scompare il parametro dell'occupazione, che viene sostituito da quello degli investimenti innovativi.

3.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (Ce) n. 69/2001 della Commissione del 12/1/01, la normativa de minimis non si applica:

1.

al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato istitutivo dell'Unione europea;

2.

a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

3.

agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

4.

La fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata valida e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.


Autore: Bruno Pagamici
Fonte: Il Nuovo Diritto delle Società – 19 Aprile 2006


Per ulteriori informazioni

Richiedi informazioni sui bandi


In partnership con ItaliaOggi
**
**

Risorse

Le notizie

Innovazione e finanziamenti

Spese di rappresentanza

Imprese e incentivi: aiuti de minimis

Tassi agevolati


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia