Applicazione differita per il codice di autodisciplina per le società che richiedono la quotazione successivamente al 1° luglio 2006 e maggiori obblighi informativi per gli emittenti esteri. Sono queste alcune delle disposizioni contenute nella comunicazione di Borsa italiana del 7 aprile 2006 contenente modifiche alle istruzioni al regolamento dei mercati entrate in vigore dal 20 aprile 2006. In seguito alla pubblicazione nel marzo 2006 del nuovo codice di autodisciplina delle società italiane quotate, si sono dovuti aggiornare gli adempimenti informativi sull'adesione alle raccomandazioni del codice di autodisciplina previsti nelle istruzioni. In considerazione del fatto che gli emittenti sono invitati ad applicare il nuovo codice entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2006 e trattandosi di un adeguamento che può determinare modifiche significative agli assetti di governo societario, Borsa italiana ritiene opportuno consentire che, per la sola relazione pubblicata in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio che inizia nell'anno 2006, si possa fare riferimento alla previdente edizione del codice di autodisciplina pubblicata nel luglio 2002 purché si fornisca «in ogni caso informativa in merito all'applicazione, entro la fine del predetto esercizio, del codice pubblicato nel marzo 2006». Nessuna deroga per le società italiane che presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° luglio 2006. In questo caso si dovrà far riferimento esclusivamente alla versione del 2006 al riguardo si rileva che gli emittenti di diritto estero sono tenuti a dare informativa, con cadenza annuale: | • | sul sistema di corporate governance; | | • | sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili su base volontaria o obbligatoria nel proprio stato membro d'origine. |
Nell'ipotesi in cui nello stato membro di residenza non esistano codici di corporate governance, l'emittente estero dovrà comunque fornire informativa sull'adesione ai codici applicabili in un altro stato dove è quotato «ovvero, per quanto applicabile, al codice di autodisciplina promosso da Borsa italiana». Sempre in relazione agli emittenti di diritto estero si è previsto uno specifico regime per le comunicazioni relative: | • | alle operazioni straordinarie che comportano lo stacco di cedole e importi periodici; | | • | a statuti, modifiche statutarie rilevanti e variazioni del capitale sociale. |
In particolare, si prevede che in occasione di modifiche del capitale sociale, le società estere (emittenti azioni componenti l'indice S&P/Mib) debbano comunicare entro il giorno successivo alla data in cui la modifica del capitale sociale è divenuta efficace in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili all'emittente a Borsa italiana la variazione dell'ammontare e la nuova composizione del capitale. |
Il codice di autodisciplina | La relazione pubblicata in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio che inizia nell'anno 2006 può far riferimento al Codice pubblicato nel luglio 2002. Le società che presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° luglio 2006 dovranno far riferimento al Codice pubblicato nel marzo 2006. | Informazioni degli emittenti di diritto estero sull'adesione ai codici di corporate governance | La comunicazione di Borsa italiana del 7 aprile 2006 dispone che l'organo amministrativo delle società di diritto estero emittenti azioni quotate sia tenute a dare informativa, con cadenza annuale, sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili su base volontaria o obbligatoria nel proprio Stato membro d'origine. In assenza di tali codici, specifica Borsa italiana, gli emittenti sono tenuti a dare informativa sull'adesione ai codici di corporate governance applicabili in un altro Stato dove l'emittente è quotato ovvero, per quanto applicabile, al Codice di autodisciplina delle società quotate. L'emittente dovrà quindi fornire tale informativa mediante una relazione con espressa indicazione del codice di riferimento da trasmettere a Borsa Italiana in occasione dell'approvazione del bilancio o con la diversa tempistica eventualmente applicabile. | Comunicati price sensitive | La struttura dei comunicati price sensitive risulta composta da: titolo; sommario; testo; contatti societari. Nel titolo è riportata una descrizione oggettiva e sintetica del fatto ovvero se il comunicato si riferisce a più eventi rilevanti, il titolo fa menzione di ciascun evento. Nel sommario sono riassunti «gli elementi caratterizzanti del fatto, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante» Il sommario «può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto». Il contenuto della notizia è riportato nel testo «secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica all'esposizione» mentre i contatti societari contengono: | • | i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni | | • | i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica | | • | l'eventuale indirizzo internet della società. |
| Contenuto minimo dei comunicati inerenti a operazioni di fusioni/scissioni | Nel testo del comunicato oltre alla: descrizione dell'operazione (i.e rapporto di con cambio e diritto di recesso eventualmente spettante agli azionisti) ed alle sue modalità dovranno essere indicati | • | l'eventuale lock-up sulle azioni emesse al servizio della fusione/scissione ovvero sulle azioni già detenute dai soci dell'incorporante e | | • | le eventuali condizioni sospensive o risolutive cui è sottoposta l'operazione. |
| Negoziazione «ex diritto» | Secondo quanto precisato nella Comunicazione «Ex diritto significa «privo di diritto» (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...)». L'effetto di negoziare uno strumento finanziario «ex diritto», chiarisce la Comunicazione, è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato a esercitare il relativo diritto. |
Autore: Francesco Pau Fonte: ItaliaOggi Sette – 8 Maggio 2006
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