Emittenti esteri con informazioni

Obblighi di comunicazioni

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In relazione agli «Obblighi degli emittenti e modalità di quotazione» sono state aggiornate le regole in materia di trasmissione dello statuto prevedendo per le società neoquotate l'obbligo di trasmettere al più presto lo statuto successivamente all'avvio delle negoziazioni.

Per quanto concerne invece gli obblighi di informativa relativi al pagamento dei dividendi la comunicazione stabilisce che non oltre la data di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti, le società emittenti sono tenute alla trasmissione a Borsa italiana di un comunicato nel quale vengano indicati:

a) nel caso in cui l'assemblea che approva il bilancio di esercizio deliberi la distribuzione del dividendo:

la data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo;

l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;

il numero della cedola rappresentativa del dividendo;

b) nel caso in cui l'assemblea che approva il bilancio di esercizio deliberi di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione assembleare.

Tra la data della riunione assembleare e la data di messa in pagamento del dividendo (ovvero di acconti sui dividendi quando sussistono le condizioni di cui all'art. 2433 c.c.) devono trascorrere almeno quattro giorni di mercato aperto. Obblighi di informativa più specifici sono previsti per i dividendi pagati da società le cui azioni appartengono all'indice S&P/Mib, ovvero le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti di opzione o di contratti future su azioni negoziati sul mercato idem dovendo le relative informazioni essere comunicate entro il mese successivo alla data di chiusura del proprio esercizio sociale.

Per i titoli Abs (asset backed securities) negoziate «tel quel» si è previsto che «la comunicazione a Borsa italiana dell'entità della cedola avvenga con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione «ex diritto» dello strumento finanziario».


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 8 Maggio 2006


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