Informazione a tutto campo e tempestiva per le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie. Oltre che sulle modalità di pagamento dei dividendi, la comunicazione di Borsa italiana disciplina anche le informazioni da fornire quando, in occasione di aumenti di capitale (misto o a pagamento) si prevede l'offerta in opzione ai soci. In tal caso le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo che delibera l'aumento di capitale e, comunque, si sottolinea nella comunicazione, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione al fine di verificare:
L'emittente deve inoltre informare Borsa italiana sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 c.c. che obbliga in caso di azioni quotate a offrire in Borsa i diritti di opzione non esercitati per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello steso articolo (non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta). Gli emittenti sono inoltre tenuti a «prendere contatti con Borsa italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge», gli altri interventi necessari in relazione: I) alla modifica dei diritti di una categoria di azioni; Oltre che alle variazioni del capitale sociale gli emittenti sono tenuti a informare Borsa italiana delle modifiche statutarie rilevanti e in primo luogo a trasmettere successivamente all'avvio delle negoziazioni al più presto copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di approvazione. Eventuali modifiche devono essere comunicate a Borsa italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, trasmettendo il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione. Tempestiva comunicazione a Borsa italiana deve inoltre essere data per il cambio della denominazione sociale da parte dell'assemblea straordinaria e l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese (ex art. 2436 c.c.) della relativa delibera assembleare dell'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese e della delibera assembleare con cui si dispone la modifica dell'oggetto sociale.
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