Emittenti esteri con informazioni

Le modifiche statutarie

*

Informazione a tutto campo e tempestiva per le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie. Oltre che sulle modalità di pagamento dei dividendi, la comunicazione di Borsa italiana disciplina anche le informazioni da fornire quando, in occasione di aumenti di capitale (misto o a pagamento) si prevede l'offerta in opzione ai soci. In tal caso le società emittenti sono tenute a prendere contatti con Borsa italiana non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo che delibera l'aumento di capitale e, comunque, si sottolinea nella comunicazione, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione al fine di verificare:

la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione;

il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

L'emittente deve inoltre informare Borsa italiana sulle date di effettuazione dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati a norma del terzo comma dell'articolo 2441 c.c. che obbliga in caso di azioni quotate a offrire in Borsa i diritti di opzione non esercitati per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello steso articolo (non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell'offerta).

Gli emittenti sono inoltre tenuti a «prendere contatti con Borsa italiana al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge», gli altri interventi necessari in relazione:

I) alla modifica dei diritti di una categoria di azioni;
II) alla fusione per incorporazione di una società (i.e. per la cancellazione delle azioni dell'incorporata).
III) alla scissione di una società (i.e. per la tempistica di effettuazione dell'operazione).

Oltre che alle variazioni del capitale sociale gli emittenti sono tenuti a informare Borsa italiana delle modifiche statutarie rilevanti e in primo luogo a trasmettere successivamente all'avvio delle negoziazioni al più presto copia del proprio statuto vigente, con l'indicazione della data di approvazione. Eventuali modifiche devono essere comunicate a Borsa italiana, entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese, trasmettendo il testo integrale dello statuto con l'evidenziazione delle modifiche apportate e l'indicazione della data di approvazione.

Tempestiva comunicazione a Borsa italiana deve inoltre essere data per il cambio della denominazione sociale da parte dell'assemblea straordinaria e l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese (ex art. 2436 c.c.) della relativa delibera assembleare dell'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese e della delibera assembleare con cui si dispone la modifica dell'oggetto sociale.


Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 8 Maggio 2006


In partnership con ItaliaOggi

Risorse

Le notizie

Innovazione e finanziamenti

Spese di rappresentanza

Imprese e incentivi: aiuti de minimis

Tassi agevolati


Gli strumenti

Destinazione Impres@

Sicurezza informatica

Promozioni in corso

Pillole di tecnologia