Riparte il Fondo per le imprese in difficoltà

Nuovo provvedimento

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Soggetti beneficiariSoggetti beneficiari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2009 è stata pubblicata la delibera Cipe del 18 dicembre 2008 n. 110 relativa ai criteri e alle modalità di funzionamento del fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, istituito dal decreto legge 35/05.

Il nuovo provvedimento del Cipe sostituisce completamente la precedente deliberazione n. 22 del 24 aprile 2007. Quest'ultima, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, aveva dettato le modalità di accesso al fondo in commento, in attuazione del comma 853, art. 1 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007). Le relative disposizioni hanno trovato applicazione fino a quando, il 10 marzo 2008, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo della finanziaria nella parte in cui non prevedeva che i poteri del Cipe di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi del fondo fossero esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Conseguenza della sentenza della Corte è stata l'immediata sospensione dell'operatività del fondo, che è rimasto fermo da più di un anno. La recente delibera del Cipe, formulata su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, ha dunque individuato le modalità di accesso allo strumento previa acquisizione della necessaria intesa della Conferenza Stato-Regioni, adeguandosi, in questo modo, al disposto della Corte Costituzionale e sbloccando finalmente lo stato di stand-by creatosi.

L'occasione è stata anche motivo per rivedere alcuni principi di applicazione. Al fine di massimizzare l'efficienza economica degli aiuti, ne è stata prevista l'estensione alle imprese di media dimensione (prima escluse) semplificando le procedure di notifica degli stessi.

Per la presentazione delle domande, però, bisogna ancora attendere. L'effettiva operatività del fondo è, infatti, rinviata alla pubblicazione di un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che determinerà i criteri di priorità nella valutazione delle istanze.

Soggetti beneficiari

L'accesso al fondo in commento è riservato alle imprese organizzate in forma di società di capitali che, alla data di presentazione della domanda, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:

1.

si trovino in difficoltà (v. tavola), ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (C244/2004);

2.

abbiano un numero di dipendenti non inferiore a 50, calcolati secondo i criteri di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (decreto che, si ricorda, ha recepito la definizione di Pmi comunitaria) e rientrino nella definizione di media impresa e grande impresa;

3.

non siano operanti nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e agricolo.

Definizione di impresa in difficoltà - Punto 2.1 degli Orientamenti

Si considera in difficoltà l'impresa che non è in grado, con proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui ai punti precedenti, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti alcuni sintomi, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.

In presenza di grandi imprese, sia gli aiuti per il salvataggio che quelli per la ristrutturazione dovranno essere notificati individualmente alla Commissione europea.

Al fine della corretta individuazione dei soggetti beneficiari, si ricorda che, ai sensi della normativa comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003), si definisce media l'impresa con almeno 50 e meno di 250 occupati, con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro e inferiore/uguale a 43 milioni di euro. Sarà grande, invece, l'impresa che supera i valori di tali parametri.

È da evidenziare che per fatturato annuo si intende il valore corrispondente alla voce A.1 del conto economico, ossia l'importo netto del volume d'affari, comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'Iva e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari. Di contro, il totale di bilancio è rappresentato dal valore assunto dall'attivo patrimoniale. Il fatturato annuo e il totale di bilancio sono individuati con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per quanto riguarda gli occupati, sono tali i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione guadagni. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (Ula), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di Ula. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al fatturato annuo o al totale di bilancio. Inoltre, in presenza di un'impresa autonoma (ossia che non è né associata, né collegata) i dati relativi agli occupati, al fatturato o al totale di bilancio sono desunti dai conti dell'impresa stessa.

Per le realtà imprenditoriali associate o collegate, invece, ai dati relativi all'impresa considerata si sommano quelli delle eventuali imprese associate a essa, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto detenuti, nonché il 100% dei dati relativi alle imprese direttamente o indirettamente collegate. Vanno considerati anche, per ciascuna impresa associata, i dati delle eventuali imprese collegate alla stessa e, per ciascuna impresa collegata, quelli delle relative imprese associate.


Autori: Gina Leo e Amedeo Sacrestano - Progetto Arcadia s.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 5, 25 Maggio 2009

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