Riparte il Fondo per le imprese in difficoltà

Interventi agevolabili

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Le risorse del fondo possono essere destinate a due distinte tipologie di intervento:

gli aiuti per il salvataggio che consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;

gli aiuti per la ristrutturazione che, invece, sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

Sia per l'una che per l'altra categoria sono dettagliate nella nuova deliberazione del comitato le modalità di intervento.

Gli aiuti per il salvataggio. L'impresa, al fine dell'accesso agli aiuti per il salvataggio, deve trovarsi in grave difficoltà, fermo restante la necessità che non sia stata presentata ancora istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza.

Il sostegno a valere sul fondo è concesso esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa richiedente. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Tale valore va calcolato sulla base dei criteri fissati dagli orientamenti comunitari in materia (che prevedono una specifica formula) e dovrà essere limitato al valore necessario per mantenere l'impresa in attività.

La concessione degli aiuti è, comunque, subordinata alla preventiva notifica e approvazione della commissione europea.

Le imprese interessate sono obbligate a presentare una serie di documenti sia nella fase iniziale di accesso all'aiuto che in quella successiva all'ottenimento del prestito. In particolare, all'atto della domanda di aiuto dovranno produrre:

dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato dagli allegati;

copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

attestazione circa il ricorrere dei presupposti di difficoltà finanziaria, così come individuati dagli orientamenti.

Entro quattro mesi dall'erogazione del prestito, le imprese beneficiarie dovranno presentare un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza.

Gli aiuti alla ristrutturazione. Anche nel caso degli aiuti alla ristrutturazione, il sostegno a valere sul fondo è concesso nella forma di una garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese. Queste ultime, all'atto della richiesta, non dovranno, comunque, trovarsi in stato di insolvenza. Resta confermata la necessità che la concessione degli aiuti è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della commissione.

La delibera elenca in dettaglio la documentazione da presentare:

copia conforme dell'avviso di convocazione dell'assemblea o del verbale di deliberazione per l'adozione delle misure di cui all'art. 2447 del codice civile, ossia la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (per effetto di perdite di oltre un terzo del capitale), o la trasformazione della società;

dichiarazione di aver provveduto nei termini di legge al deposito del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredato degli allegati;

copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio;

attestazione circa il ricorrere dei presupposti di difficoltà finanziaria, così come definiti dagli orientamenti comunitari;

un piano di ristrutturazione industriale.

Elemento centrale di tutta la documentazione appena elencata è sicuramente il piano di ristrutturazione aziendale, che dovrà avere una durata limitata (non superiore a trentasei mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della commissione), permettendo di ripristinare entro lo stesso termine la redditività dell'impresa nel lungo periodo, sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Il piano potrà riguardare le seguenti tipologie d'intervento:

la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

la diversificazione verso nuove attività redditizie.

In tutte le ipotesi, dovranno essere rispettate delle condizioni fondamentali. La ristrutturazione industriale deve essere, infatti, accompagnata necessariamente da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e, comunque, dal contributo dei beneficiari. Inoltre, non può limitarsi a un semplice aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, ma deve intervenire anche sulle cause di tali perdite.

Il piano deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali l'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne.

Potranno essere considerati anche fattori esterni, come la variazione dei prezzi e della domanda, sui quali l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo se si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Si dovrà, inoltre, prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione industriale proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto, senza la necessità di presentare ulteriori domande, ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente. Tali incentivi dovranno fare parte integrante del piano di ristrutturazione e come tali essere notificati alla Commissione.

Sintesi delle tipologie di intervento


Autori: Gina Leo e Amedeo Sacrestano - Progetto Arcadia s.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 5, 25 Maggio 2009

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