Riparte il Fondo per le imprese in difficoltà

Procedura per l'accesso al fondo

*
In questa pagina
Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazioneAiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

Le domande per l'accesso ai benefici del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione andranno presentate all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, che provvede a darne avviso al Ministero dello Sviluppo Economico.

Già al momento dell'inoltro, l'istanza deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, se necessario, delle banche prescelte.

Le proposte istruite positivamente dall'Agenzia sono trasmesse all'esame del comitato di valutazione tecnica, il quale esprime il proprio parere ai fini della successiva concessione dell'aiuto di Stato o della notifica dello stesso alla Commissione europea.

Tutto il procedimento deve concludersi in 30 giorni per gli aiuti al salvataggio e 60 giorni per gli aiuti alla ristrutturazione. Detti termini sono logicamente sospesi fino alla comunicazione della autorizzazione all'aiuto di Stato da parte della Commissione europea.

Solo a seguito di tale autorizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà emanare il decreto di concessione della garanzia.

Riguardo al tema della notifica dell'aiuto alla Commissione, è il caso di evidenziare che se si è in presenza di una media impresa gli aiuti saranno concessi nei limiti della decisione di autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione. Nell'ipotesi di grande impresa, invece, i singoli aiuti saranno notificati individualmente e al di fuori dell'eventuale decisione di autorizzazione del regime di aiuti precedentemente richiamato.

Come anticipato, lo strumento in argomento non è immediatamente operativo, in quanto bisognerà attendere l'emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrà fissare i criteri di priorità nella valutazione delle domande in relazione agli indirizzi adottati dal governo in materia di politica industriale.

Solo dopo dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tale provvedimento sarà possibile presentare le domande. Lo stesso Ministero dovrà, ogni anno, entro il 30 gennaio provvedere all'aggiornamento dei criteri di priorità.

Aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione

Sia gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta (aiuti una tantum). Gli stessi non sono, dunque, compatibili, in linea di principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità e precedentemente concessi alla medesima impresa.

Disposizione specifiche sono previste, poi, per la garanzia concessa a fronte di entrambe le tipologie di intervento. Questa è di natura solidale, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, e assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il prestito in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita. Nel caso di crediti di firma, la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

La delibera Cipe richiama specificamente l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per determinare la misura massima del tasso di interesse che non potrà, dunque, superare quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato.

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione con la quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore, indicando l'importo del credito vantato (per capitale, interessi, spese e altri oneri) e allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare dello stesso.

L'atto di escussione della garanzia è inviato per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello Sviluppo Economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, il Ministero effettua il pagamento dovuto alla banca a valere sulle risorse del fondo, surrogandosi nei diritti della banca creditrice, ai sensi dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile. Sulla somma pagata dal Ministero maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.


Autori: Gina Leo e Amedeo Sacrestano - Progetto Arcadia s.r.l.
Fonte: Finanziamenti & credito - Novecento media, n. 5, 25 Maggio 2009

TAG:

Se hai trovato questi contenuti interessanti, abbonati alla newsletter PMI. È una mail gratuita che tutte le settimane ti informa sulle novità, sugli articoli, le scadenze e gli eventi più importanti. Ci trovi anche su Facebook e Twitter.


In partnership con Novecento
**
In questo articolo
**
**
**

Finanziamenti & credito

Risorse
Chiudi



Condividi
Chiudi

Sei aggiornato?
Newsletter PMI
Newsletter PMI
Ogni settimana nella tua inbox
Twitter
Twitter
Le notizie di Microsoft PMI anche su Twitter