Quando un'opera o un servizio sono destinati ad avere un impatto ambientale, il criterio di scelta che la Pubblica amministrazione deve osservare nella selezione dell'offerta migliore nell'ambito del relativo appalto pubblico deve essere quello fondato sul rapporto ecoqualità/prezzo di beni e prestazioni in gara, e non quello fondato sul mero prezzo più basso. A fugare ogni dubbio sull'obbligo di considerare la qualità ambientale tra i parametri di aggiudicazione degli appalti pubblici è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che con la propria determinazione 8 ottobre 2008 n. 5 (pubblicata sulla G.U del 21 novembre successivo, n. 273) ha fornito alle p.a. indicazioni sull'utilizzo del criterio dell'offerta «economicamente più vantaggiosa» prevista dal Dlgs 163/2006 (il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). La decisioneL'Autorità, in forza dei suoi poteri di regolazione del mercato dei lavori pubblici, con il provvedimento in questione ha effettuato una ricognizione tra i due criteri per la scelta dell'offerta migliore previsti dal Codice, ossia quello dell'offerta «economicamente più vantaggiosa» e quello dell'offerta con «prezzo più basso», sciogliendo la sibillina statuizione recata dall'articolo 81, comma 2 del Dlgs 163/2006 in questione che si limita a imporre alle stazioni appaltanti di scegliere tra i due criteri «quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto». Per l'Autorità, in sostanza, il criterio del prezzo più basso può reputarsi adeguato al perseguimento delle esigenze dell'amministrazione quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate; laddove le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi (tra i quali, come testualmente recita la deliberazione, l'impatto ambientale) la metodologia utilizzata deve essere quella del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ossia quella che premia il miglior rapporto qualità/prezzo. A titolo di esempio, l'Autorità richiama la fattispecie di un'opera destinata a essere fruita dalla collettività, nella quale assume dunque rilievo l'aspetto qualitativo relativo all'utilizzo di materiali riciclabili.
Le motivazioniA fondamento della sua enunciazione, l'Autorità pone il dettato dell'articolo 83 dello stesso Dlgs 163/2006, laddove prescrive tra i parametri di valutazione da indicare nei bandi di gara indetti in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa quello delle «caratteristiche ambientali» dei beni concorrenti. La scelta del criterio fondato sul rapporto/qualità prezzo in relazione a opere o servizi destinati ad impatti ambientali, sottolinea inoltre l'Autorità nel provvedimento, non rientra nel potere di «discrezionalità amministrativa» della Pubblica amministrazione (ossia nel suo potere di ponderazione più libero ed ampio tra interessi contrapposti, che la porta alla scelta da essa ritenuta più «opportuna»), bensì nel suo più limitato potere di «discrezionalità tecnica» (ossia in quel potere decisionale guidato da regole tecniche, nella fattispecie quelle ambientali, che la portano necessariamente verso una determinata scelta).
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