La soglia a 500 mila euro rende più allettanti gli incentiviAgevolazioni per le imprese nelle Zone franche urbane, finanziamenti agevolati a favore di imprese che effettuano investimenti per la tutela ambientale (Fondo Kyoto) e contributi per l'assunzione di personale qualificato di ricerca. Sono queste alcune delle agevolazioni soggette al regime de minimis, ora divenute più appetibili grazie all'innalzamento da 200mila a 500 mila euro della soglia de minimis per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
Innalzamento soglia massima degli aiuti de minimisIl limite di aiuti «de minimis» è stato elevato da 200 mila euro (100 mila euro per il settore dei trasporti) a 500 mila euro, per il triennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Precedentemente il tetto massimo era già stato incrementato da 100 mila euro a 200 mila euro in un triennio, ad eccezione delle imprese attive nel settore dei trasporti, per le quali il tetto era rimasto invariato a 100 mila euro. L'importo dell'aiuto, nel limite massimo di 500 mila euro, precisa il dpcm del 3 giugno 2009 (pubblicato nella G.U. del 9 giugno), dovrà essere calcolato al lordo delle imposte dovute. Saranno escluse dalla concessione degli aiuti de minimis tutte quelle imprese che siano definibili in difficoltà alla data del 1° luglio 2008, in base agli orientamenti comunitari vigenti in materia. (vedi specchietto). Il dpcm del 3 giugno precisa inoltre che non possono essere concessi aiuti in de minimis alle imprese che operano nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, limitatamente alle ipotesi in cui: l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; oppure nel caso in cui l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Gli aiuti de minimis, infine, non possono essere concessi quando consistono in aiuti all'esportazione o aiuti che favoriscono prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli importati. Benefici fiscali nelle Zone franche UrbanePotranno accedere ai benefici fiscali, nel rispetto del regime de minimis le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività all'interno delle Zone franche urbane prima del 1° gennaio 2008. Non saranno invece soggette al regolamento de minimis le agevolazioni concesse alle piccole e microimprese che iniziano l'attività nelle Zone franche urbane tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Ma quali sono i benefici fiscali previsti?
Per la definizione delle procedure di accesso alle agevolazioni delle Zone franche urbane si attendono i decreti attuativi.
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