Imprese, finanziamenti con garanzie certe

Bozza del documento redatto da Assonime sui piani stragiudiziali

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Piano di risanamento, estensore indipendentePiano di risanamento, estensore indipendente

In presenza di una crisi d'impresa e di rischi di insolvenza è assolutamente preferibile che l'erogazione di nuovi finanziamenti e la concessione di garanzie siano effettuati nell'ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Il professionista che redige l'attestazione sulla relazione di un accordo di ristrutturazione, non può essere legato all'impresa o a coloro che hanno interesse all'operazione di salvataggio. L'attestazione, evidenzia, infatti che il piano è ragionevole e idoneo a consentire il superamento della crisi e in tale funzione l'estensore deve quindi essere privo di condizionamenti.

Sono alcune delle linee guida per il consulente chiamato ad agire affinché il finanziamento alle imprese in crisi nell'ambito di piani stragiudiziali di salvataggio avvenga con le più basse condizioni di rischio, secondo le bozza del documento redatto di concerto fra Università di Siena, Cndcec e Assonime.Il finanziamento a imprese in crisi nell'ambito di piani stragiudiziali di salvataggioIl documento evidenzia che considerata la molteplicità di profili di rischio (risarcitorio, revocatorio e penale) che gravano sul finanziamento a imprese nell'ambito di piani stragiudiziali di salvataggio, la strada più agevole per operare in condizioni di relativa sicurezza (o comunque di minore rischio) non solo dal punto di vista dell'azione revocatoria, ma anche su un piano più generale, appare quella degli strumenti di cui all'art. 67, comma 3°, lett. d) e 182-bis l. fall.

Gli strumenti per la soluzione extra-concorsuale della crisi

La recente riforma fallimentare ha previsto due strumenti per consentire all'imprenditore l'uscita dalla crisi senza ricorrere alle procedure concorsuali. Si tratta:

1.

Del «piano attestato»: è uno strumento richiamato dall' art. 67, comma 3°, lett. d), L.F., al solo fine di una esenzione da revocatoria.
Esso assicura stabilità, nell'eventualità di un successivo fallimento, ad atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore purché:
a) questi siano compiuti in esecuzione di un piano che sia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e assicuri il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
b) la ragionevolezza del piano di risanamento, sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b);

2.

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall'art. 182-bis e, per i suoi effetti, dall'art. 67, comma 3°, lett. e). Con tale istituto la legge ha voluto parimenti concedere un'esenzione da revocatoria ad atti, pagamenti e garanzie, ma a fronte di un accordo stipulato da creditori portatori di una percentuale significativa del passivo (sessanta per cento) e omologato dal tribunale prima della sua esecuzione, allorché l'impresa è ancora in ristrutturazione.

Linee guida sul finanziamento delle imprese in crisi
Gli strumenti per il risanamento

"Best practice" n. 1 (Contesto del risanamento e percorsi protetti).
In presenza di un'impresa in crisi per la quale sussista un rischio rilevante di insolvenza, ove non si ricorra a procedure concorsuali, è opportuno che l'erogazione di nuovi finanziamenti, la concessione di garanzie e in genere il compimento di atti potenzialmente revocabili siano effettuati nell'ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione dei debiti

Gli attori del risanamento

"Best practice" n. 2 (Indipendenza e terzietà del professionista e tempestività del suo intervento).
Il professionista non deve trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste per le società di revisione che svolgono l'attività di revisione contabile delle società quotate, rispetto all'impresa e a coloro che beneficiano delle esenzioni da revocatoria in base al piano, e comunque rispetto ai principali creditori. E' opportuno che il professionista, pur potendo intervenire già nella fase di redazione del piano al fine di acquisire le necessarie informazioni, sia soggetto diverso dal consulente

"Best practice" n. 3 (Verifica dei dati aziendali di partenza).
Il professionista, sia nel piano attestato, sia nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, attesta anche che i dati di partenza sono attendibili. Conseguentemente, egli deve verificare la correttezza delle principali voci e l'assenza di elementi che inducano a dubitare della correttezza delle voci residue

Il piano di risanamento

"Best practice" n. 4 (Esplicitazione delle ipotesi e delle metodologie).
Il piano contiene l'esplicitazione delle ipotesi poste a base dell'analisi, delle fonti informative utilizzate nonché tutti i riferimenti metodologici che consentono all'attestatore e ai terzi di verificare la correttezza e la congruità dei calcoli posti in essere per l'elaborazione quantitativa del piano

"Best practice" n. 5 (Arco temporale del piano).
L'arco temporale del piano fino al raggiungimento di una condizione di equilibrio economico-finanziario non si deve estendere oltre i 3/5 anni. Fermo che il raggiungimento dell'equilibrio non dovrebbe avvenire in un termine maggiore, il piano può avere durata più lunga, nel qual caso è però necessario motivare adeguatamente la scelta e porre particolare attenzione nel giustificare le ipotesi e le stime previsionali utilizzate; occorre comunque inserire nel piano alcune cautele o misure di salvaguardia "aggiuntive" tali da poter compensare o quanto meno attenuare i possibili effetti negativi di eventi originariamente imprevedibili

"Best practice" n. 6 (Risanamento aziendale e corretta gestione societaria).
Qualora sussista una perdita di capitale rilevante, tale da generare lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 4) c.c., il piano può essere messo in esecuzione solo se il capitale sociale è stato riportato al minimo richiesto dalla legge

"Best practice" n. 7 (Esplicitazione del grado di solidità dei risultati).
Il piano contiene specifiche analisi di sensitività che permettono di valutare la solidità dei risultati economico-finanziari indicati

"Best practice" n. 8 (Esplicitazione degli obiettivi intermedi).
Il piano contiene un dettagliato diagramma di flusso con indicazioni esplicite di specifiche "milestones" qualitative e quantitative

"Best practice" n. 9 (Garanzie per debiti preesistenti).
Le garanzie prestate dal debitore in esecuzione del piano non devono coprire la vecchia finanza ma solo quella nuova

"Best practice" n. 10 (Indicazione degli atti da compiere in esecuzione del piano).
Il piano indica espressamente gli atti, i pagamenti e le garanzie che verranno posti in essere in sua "esecuzione"

L'attestazione del professionista: struttura e contenuto

"Best practice" n. 11 (Struttura dell'attestazione).
L'attestazione ha la struttura di una relazione di verifica effettuata su un piano di risanamento già fatto, e non quella di un piano. L'attestazione non deve ripetere i contenuti del piano

"Best practice" n. 12 (Motivazione dell'attestazione).
La dichiarazione di attestazione deve indicare le metodologie utilizzate e le attività svolte dall'attestatore per giudicare l'idoneità e la ragionevolezza del piano, e deve contenere un'adeguata motivazione della conclusione raggiunta.

"Best practice" n. 13 (Indicazioni cautelative).
La dichiarazione di attestazione non può essere sottoposta a condizioni o precisazioni che ne limitino il significato. Essa può invece essere condizionata a un evento iniziale, che deve verificarsi in tempi prossimi e che, se si verifica, rende il piano ragionevole.

L'esecuzione del piano

"Best practice" n. 14 (Monitoraggio dell'esecuzione del piano).
È necessario che l'andamento del piano sia costantemente monitorato dall'imprenditore per verificare il puntuale raggiungimento delle "milestones". Quando le condizioni giustifichino i relativi costi, può essere opportuno investire del monitoraggio anche un comitato tecnico costituito ad hoc o lo stesso professionista attestatore, al fine di ridurre l'asimmetria informativa fra debitore e creditori (o terzi) interessati al successo del piano

"Best practice" n. 15 (Effetti degli scostamenti e meccanismi di aggiustamento).
In caso di significativo scostamento fra la realtà e le previsioni, il piano non può più essere eseguito come originariamente prospettato e gli effetti protettivi dell'attestazione vengono meno con solo riguardo agli atti di esecuzione successivi al verificarsi dello scostamento. Restano invece salvi gli effetti protettivi per gli atti di esecuzione compiuti anteriormente al verificarsi dello scostamento. Il piano resta eseguibile, con effetto protettivo anche per i futuri atti, qualora preveda già meccanismi di aggiustamento in conseguenza di eventuali scostamenti

"Best practice" n. 16 (Riattestazione del piano divenuto ineseguibile).
In caso di modifica del piano è necessario procedere alla redazione di un nuovo piano, da sottoporre, qualora si intenda assicurare effetti protettivi agli atti da compiere in sua esecuzione, all'attestazione ex art. 67, comma 3 lett. d) o all'omologazione ex art. 182-bis

Piano di risanamento, estensore indipendente

Nell'ambito del piano di risanamento è opportuno rilevare il ruolo di chi redige il piano di salvataggio (imprenditore in genere affiancato da un consulente o società di consulenza), dal professionista che il piano attesta. A riguardo nelle linee guide si evidenzia:

1.

Che il professionista sia indipendente e terzo;

2.

L'intervento del consulente, ancorché normale, non sia richiesto dalla legge;

3.

L'eventuale presenza di un consulente non esonera da responsabilità il professionista che attesta il piano;

4.

È opportuno e consigliabile che il professionista sia terzo e indipendente anche rispetto al consulente (oltre che naturalmente, ai creditori partecipanti all'accordo e alle controparti degli atti astrattamente revocabili);

5.

È opportuno che l'impresa nomini anche l'attestatore in una fase anticipata della redazione del piano, al fine di ridurre costi e tempi del processo di attestazione.

L'attestazione, che non deve ripetere i contenuti del piano già predisposto da terzi, consiste in un giudizio di verifica informata e diligente sui presupposti del piano, sulla logicità e ragionevolezza delle analisi e delle previsioni, e sulle metodologie usate. L'attestatore dovrà pervenire al giudizio dopo avere espletato tutte le attività ritenute necessarie dalla prassi per la verifica dei dati revisionali, applicando per quanto possibile adeguati standard professionali.

Anche negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il professionista svolge un ruolo fondamentale, in quanto deve attestare la «attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei», la qual cosa implica, ancora, sia un giudizio di idoneità astratta dell'accordo (e del sottostante piano) a consentire il ripristino di condizioni di normale solvibilità del debitore (che, in conseguenza di ciò, tornerà a pagare in modo «regolare», cioè secondo i termini originariamente convenuti, i creditori non aderenti all'accordo), sia un giudizio di realizzabilità in concreto, la qual cosa implica che i dati di partenza siano corretti e le ipotesi previsionali siano ragionevoli.


Autore: Christina Feriozzi
Fonte: ItaliaOggi Sette – 2 Giugno 2008

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