Imposta di successione ampliata

Costituzione di vincoli di destinazione

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Il negozio fiduciario soggetto all'imposta sulle donazioni. Con la circolare n. 28/E del 28 marzo 2008 l'Agenzia delle entrate ha fornito le linee guida per la corretta applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in merito alla costituzione di vincoli di destinazione e, in particolare, ai negozi fiduciari.

L'imposta, secondo quanto stabilito dal dl 3 ottobre 2006, n. 262, (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, donazione, a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione. Proprio con riguardo ai vincoli di destinazione (fattispecie questa non prevista nella previdente disciplina) la circolare 3/E del 2008 aveva incluso nei vincoli di destinazione tutti «… i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi» fermo restando che il vincolo può implicare «anche il trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal disponente» ed è proprio la corretta individuazione della modalità con cui l'effetto segregativo viene conseguito che rileva ai fini dell'applicazione delle imposte indirette.

La costituzione di un vincolo di destinazione avente effetto traslativo è comunque soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni indipendentemente che sia disposta mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos. La differenza con la donazione consiste nel fatto che quest'ultima è finalizzata all'arricchimento del donatario e non alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni oggetto di trasferimento. Costituzione che si accompagna, in genere, alla contestuale attribuzione dei beni, atto, questo, che rappresenta il presupposto impositivo per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'imposta sulle successioni e donazioni si applica quindi al cd negozio fiduciario, vale a dire a quel particolare di contratto (atipico) mediante il quale un soggetto (fiduciante) trasferisce a un altro (fiduciario) un diritto (ovvero lo legittima all'esercizio del diritto) sulla base di un pactum fiduciae nel quale viene fissata la finalità del negozio e che stabilisce le modalità, i tempi e le condizioni di esercizio del diritto. Al fine di determinare il corretto trattamento fiscale del negozio fiduciario si dovrà determinare se si tratta di un negozio costruito su un modello di fiducia germanistica oppure romanistica. Nel primo caso si ha una scissione tra titolarità formale del diritto e la legittimazione al relativo esercizio. Formalmente titolare del diritto è il fiduciante ma la legittimazione al relativo esercizio spetta al fiduciario.

Nella fiducia di tipo romanistica il diritto viene trasferito dal fiduciante al fiduciario e quindi, seppur limitatamente ai rapporti interni tra sfiduciante e fiduciario, si realizza un pieno effetto traslativo.

La cd fiducia germanistica è utilizzata prevalentemente per l'intestazione fiduciaria di titoli azionari e valori mobiliari in genere.

La stessa società fiduciaria è definita dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 come «quelle che, comunque denominate, si propongono sotto forma di impresa di assumere l'amministrazione dei beni per conto dei terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni». Quindi nell'ipotesi in cui la proprietà del bene sia in capo allo sfiduciante ma la legittimazione all'esercizio del relativo diritto sia in capo alla fiduciaria, sarà quest'ultima a farsi carico di tutta quella serie di obblighi di comunicazione delle generalità degli effettivi proprietari dei titoli fiduciariamente intestati. Ecco quindi che l'art. 1, del r.d. 29 marzo 1942, n. 239 impone alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi di dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi obbligo questo ribadito dall'art. 9 comma 1, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ai sensi del quale «le società fiduciarie devono comunicare…i nomi degli effetti proprietari delle azioni a esse intestate e appartenenti a terzi…».

Nell'ipotesi in cui il negozio fiduciario abbia a oggetto beni immobili si dovrà tener conto in primo luogo che le regole che disciplinano la circolazione di tali beni non prevedono l'applicabilità del più generale principio secondo cui il possesso vale (fino a prova contraria) titolo. L'obbligo della forma scritta, in generale, e quello di trascrizione, in particolare, necessari per i trasferimenti immobiliari imporrebbero quindi di considerare applicabile il modello romanistica al negozio fiduciario che abbia a oggetto beni immobili. Per cui se da un lato tra il fiduciante e il fiduciario il pactum fiduciae viene a creare un effetto obbligatorio, l'effetto reale che consiste nel trasferimento del bene vale anche nei confronti dei terzi e quindi rilevante anche ai fini fiscali.

A tal proposito l'Agenzia ha quindi precisato che «in ogni caso si realizza un vero e proprio trasferimento a titolo gratuito del bene dalla sfera giuridica del fiduciante a quella del fiduciario, con ciò restando indubbio l'inquadramento dell'atto nell'ambito applicativo della nuova imposta sulle successioni e donazioni». Altro presupposto impositivo e conseguente autonoma imposizione sulla successiva attribuzione del bene immobile dalla società fiduciaria al fiduciante ovvero ad un terzo indicato da quest'ultimo, sulla base del contenuto del pactum fiduciae.

Il negozio fiduciario nell'interpretazione giurisprudenziale

La fiducia germanistica e la giurisprudenza

La Cassazione si è più volte espressa in merito al negozio fiduciario richiamando il modello della fiducia germanistica nel caso delle intestazioni fiduciarie dei titoli. Così secondo la Cassazione 14 ottobre 1997, n. 10031) "la proprietà della società fiduciaria, pur non potendosi dire fittizia, viene ad assumere, pur tuttavia, connotazione meramente "formale" mentre il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà "sostanziale" ed è quindi in grado di disporne direttamente, senza necessità di alcun formale ritrasferimento dei titoli da parte delle società" (o ancora che "nella società fiduciaria, i fiducianti.. vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alle società ed a queste strumentalmente intestati"

Negozio fiduciario e simulazione

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.9402 del 6 maggio 2005) chi rivendica la titolarità di quote sociali e di un conto corrente bancario, deducendo la natura meramente fiduciaria della loro formale intestazione ad altro soggetto (nella specie, si trattava del coniuge che, quanto alle partecipazioni ad una s.r.l. trasferitegli da un terzo, doveva ritenersi legittimato, in virtù dell'annotazione nel libro dei soci, ad esercitare i diritti inerenti allo status di socio, mentre, quanto al conto corrente, aveva stipulato con la banca il relativo contratto), deve dimostrare l'esistenza e il contenuto del negozio interno in base al quale le parti dell'asserito pactum fiduciae avrebbero regolato i loro rapporti, stabilendo gli obblighi posti a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante

Negozi fiduciario e prescrizione decennale

Con la sentenza n. 14375 del 16 novembre 2001 la Cassazione ha stabilito che il diritto del fiduciante di ottenere la restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso del termine ordinario di dieci anni, che ha inizio, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene.

L'intestazione fiduciaria di azioni

La corte di Cassazione con la sentenza n.1326127 novembre 1999 ha stabilito che in tema di intestazione fiduciaria di azioni, ed in base al principio secondo cui, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, prevale "l'effettiva" proprietà del fiduciante rispetto alla titolarità "formale" del fiduciario, non può considerarsi affetta da nullità la specifica convenzione con la quale - all'interno del pactum fiduciae - il fiduciante si obblighi a tenere indenne il fiduciario dalle imposizioni fiscali gravanti su quest'ultimo in conseguenza dell'intestazione dei titoli azionari, non integrando tale traslazione dell'obbligazione tributaria gli estremi del pagamento di imposta da parte di soggetto diverso dal materiale percettore del corrispondente reddito.
Al riguardo si rileva che secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, "le società fiduciarie devono comunicare…i nomi degli effetti proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi…".

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Autore: Francesco Pau
Fonte: ItaliaOggi Sette – 14 Aprile 2008

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